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mercoledì 1 agosto 2012

ilcasodelgiorno

Nelle esportazioni «franco fabbrica», rileva la data di consegna dei beni in Italia

Si fa riferimento al documento di consegna o di trasporto e non alla fattura di vendita

/ Mercoledì 01 agosto 2012
Nelle cessioni all’esportazione di beni consegnati in Italia al cliente non residente, il trasporto/spedizione della merce in territorio extra-comunitario deve avvenire entro 90 giorni. Risulta, pertanto, necessario stabilire da quale data decorra il suddetto termine al fine di evitare che l’Amministrazione finanziaria riqualifichi la cessione, fatturata senza applicazione dell’IVA, in una “normale” cessione interna, soggetta ad imposta.
A livello normativo, l’art. 8, comma 1, lett. b), del DPR n. 633/1972 considera non imponibili IVA le cessioni all’esportazione con consegna in Italia dei beni al cliente non residente (che può essere anche stabilito in altro Paese membro, come precisato dalla C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.16.3). Il beneficio della non imponibilità presuppone che la merce sia trasportata/spedita, allo stato originario, cioè senza che abbia subìto lavorazioni, fuori dal territorio doganale comunitario, entro 90 giorni dalla consegna, “a cura del cessionario non residente o per suo conto”.
Se la cessione all’esportazione è conclusa con clausola EXW (Ex Works), cioè “franco fabbrica”, la stessa rientra nello schema previsto dal citato art. 8, comma 1, lett. b); tant’è che, con il suddetto termine di resa, il venditore si limita a mettere a disposizione dell’acquirente, all’interno dei propri locali (ad esempio, stabilimento o deposito), la merce oggetto di vendita; restano, invece, di competenza dell’acquirente le funzioni relative sia al caricamento dei beni sul proprio mezzo di trasporto, sia al loro sdoganamento per l’esportazione.
Affinché il cedente italiano possa applicare il regime di non imponibilità devono, tuttavia, ricorrere le condizioni previste dalla citata lett. b) dell’art. 8.
Con specifico riguardo al termine (pari a 90 giorni) entro il quale il cessionario non residente deve provvedere ad esportare i beni fuori dalla Comunità, occorre innanzitutto osservare come la normativa comunitaria (art. 146, par. 1, lett. b, della Direttiva n. 2006/112/CE) si limiti a prevedere la detassazione delle “cessioni di beni spediti o trasportati, da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo, fuori della Comunità”, senza quindi subordinare l’agevolazione al rispetto di un termine entro il quale l’esportazione deve essere “fisicamente” conclusa.
Secondo la norma interna, il termine di 90 giorni decorre “dalla consegna”. A tal fine, si ritiene rilevante la data risultante dal documento di consegna o di trasporto, che può essere il documento di trasporto (di cui al DPR n. 472/1996) o la lettera di vettura internazionale (CMR). Ipotizzando che dai predetti documenti risulti che i beni sono consegnati al cliente non residente, in un punto qualsiasi del territorio italiano, il 30 agosto 2012, l’esportazione deve essere effettuata entro il 28 novembre 2012.
Salvo che dai citati documenti non si evinca la data di consegna, resta pertanto irrilevante la data di emissione della fattura; peraltro, anche nell’ipotesi in cui sia anteriore rispetto a quella della consegna, per esempio perché è stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo o perché è stata anticipata la fattura per esigenze contabili.
Si ricorda che, in base all’art. 7, comma 1, del DLgs. n. 471/1997, al cedente è irrogata la sanzione amministrativa dal 50% al 100% dell’IVA “qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto”. La sanzione, tuttavia, non si applica se il cedente, nei 30 giorni successivi, versa l’imposta, previa regolarizzazione della fattura.
Resta, in ogni caso, ammesso il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (pari al 50% dell’imposta), ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 472/1997 (C.M. n. 23/1999, Cap. 2, § 3.1).
Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/2002 (§ 24.2), a seguito della regolarizzazione, “l’operazione perde la natura di «non imponibile», diventando fin dall’origine «operazione imponibile»”. Di conseguenza, in sede di dichiarazione annuale, il cedente italiano deve indicare l’operazione, come imponibile, nei righi da VE20 a VE23, mentre l’imposta versata va riportata nel rigo VL29.
 / Marco PEIROLO
FONTE:EUTEKNE

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