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mercoledì 1 agosto 2012


riscossione

Compensazione dei crediti verso la P.A. sotto la lente di Assonime

La circolare 22 si occupa delle novità relative a certificazione e compensazione con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo

/ Mercoledì 01 agosto 2012
Assonime, con la circolare n. 22 del 30 luglio, si occupa delle novità introdotte con riferimento ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni e alla possibilità di compensare crediti e debiti, misura introdotta al fine di accellerare il pagamento dei debiti commerciali nei confronti delle imprese. Le misure in esame sono state disciplinate con due decreti del 22 maggio e due decreti del 25 giugno.
Nella circolare Assonime viene anzitutto analizzato il procedimento di certificazione del credito, con il quale è possibile attestare che il credito rispetta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Si ricorda che le modalità con cui le imprese possono ottenere la necessaria certificazione sono state disciplinate dal DM 22 maggio 2012, con riferimento alle somme dovute dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici e dal DM 25 giugno 2012 per le somme dovute a Regioni, Enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Viene quindi approfondito il procedimento di certificazione in forma “ordinaria”, in cui i titolari dei crediti presentano apposita istanza all’Amministrazione o all’Ente debitore; tale procedimento resterà in essere fino a quando non sarà predisposta una piattaforma elettronica “ad hoc”.
Un apposito paragrafo è poi dedicato alla compensazione dei crediti certificati con le somme dovute alle P.A. a seguito di iscrizione a ruolo.
Con il DM 25 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012 n. 152, è stato infatti emanato il provvedimento attuativo dell’art. 28-quater del DPR 602/73, inserito dall’art. 31, comma 1-bis del DL 78/2010, in materia di utilizzo in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, oggetto della suddetta certificazione da parte dell’Ente debitore. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010, notificati entro il 30 aprile 2012 in relazione a: tributi erariali; tributi regionali e locali; contributi previdenziali e assistenziali; premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; entrate spettanti all’ente che ha rilasciato la certificazione. Il decreto prevede inoltre che il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della riscossione.
Il titolare del credito commerciale, acquisita la suddetta certificazione, la presenta all’Agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle previste somme. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all’Agente della Riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.
L’Agente della Riscossione, nei tre giorni lavorativi successivi, procede alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione mediante richiesta trasmessa all’Ente debitore. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell’agente della Riscossione, l’ente debitore è tenuto a comunicare l’esito della verifica all’Agente della riscossione richiedente, che informa il titolare del credito commerciale.
In caso di esito positivo della verifica, il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito commerciale ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente Agente della riscossione.
Annotazione del credito utilizzato sulla certificazione
L’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’Agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.
L’estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all’Agente della riscossione. Restano dovuti gli eventuali interessi di mora e l’aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione dello stesso. L’Agente della riscossione comunica, entro i cinque giorni lavorativi successivi, l’avvenuta compensazione all’Ente debitore e all’Ente impositore.
L’ente debitore delle somme relative a somministrazioni, forniture e appalti è tenuto al pagamento all’Agente della riscossione dell’importo oggetto della certificazione e utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 28-quater del DPR 602/73.
 / Pamela ALBERTI
FONTE:EUTEKNE

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