Le omissioni e le irregolarità dei
registri contabili, infatti, erano così gravi da consentire
all’Amministrazione finanziaria l’utilizzo di elementi meramente
indiziari
La Corte di cassazione, con sentenza 14703 del 27 giugno, ha
chiarito che il metodo induttivo seguito nell’accertamento non può
essere contestato dalla Commissione tributaria regionale sulla base del
semplice ragionamento che gli elementi acquisiti siano generici e che le
risposte fornite con i questionari non fossero dotate di concretezza.
Troppo superficiale una motivazione in questo senso.
Il fatto
La Commissione tributaria provinciale adita annulla due avvisi di accertamento con i quali si era giunti alla rigerminazione, con metodo induttivo, per la determinazione della maggiore Iva dovuta, dei ricavi d’impresa derivanti dallo svolgimento di attività di rivendita auto nuove e usate, occultati dal contribuente con l’esposizione in dichiarazione soltanto delle provvigioni conseguite come procacciatore d’affari nella vendita di auto per conto terzi.
Il primo verdetto era confermato in appello, rilevando il giudice del riesame che l’atto impositivo era viziato da illegittima applicazione del metodo induttivo, atteso che il contribuente aveva indicato nelle dichiarazioni annuali di svolgere entrambe le attività, contabilizzando separatamente ricavi e provvigioni, mentre l’ufficio non aveva fornito idonea prova dello svolgimento esclusivo dell’attività di commercio di rivendita dei veicoli, con conseguente occultamento dei corrispettivi conseguiti. L’esistenza dei maggiori ricavi presunti non era neppure desumibile dal “prospetto generale di tutte le autovetture commercializzate” allegato al verbale di constatazione della Guardia di finanza, in quanto inidoneo a fornire indicazione sui mezzi monitorati (tipo di auto, anno della transazione, dati di acquisto e rivendita, ricarico applicato, eccetera).
Nel conseguente ricorso per cassazione, l’ente impositore deduce vizi di motivazione e violazione di legge (articolo 55 del Dpr 633/1972 e articolo 39, comma 1, lettera d) e comma 2 del Dpr 600/1973), per erronea individuazione della norma applicata alla controversia, considerato che la questione dedotta concerne la corretta valutazione dei “presupposti legali” (globale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili) ai quali è ricollegata l’utilizzabilità da parte dell’ufficio del criterio “induttivo puro” di ricostruzione dei ricavi, presupposti che trovano esatto riscontro nella normativa relativa alle imposte sui redditi e all’Iva.
Secondo la ricorrente, inoltre, la Commissione regionale, a fronte delle numerose irregolarità contabili, si sarebbe limitata alla mera asserzione secondo cui l’inattendibilità non era stata desunta da dati ed elementi certi, ma da fatti semplicemente presunti ovvero basati su congetture o affermazioni indiziarie.
Motivi della decisione
Con sentenza n. 14703, la Suprema corte accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e, nel cassare la sentenza impugnata, afferma il principio di diritto secondo cui la determinazione, con metodo induttivo puro, dei maggiori ricavi imponibili ai fini Iva, derivanti da omessa registrazione di corrispettivi relativi a operazioni di cessione beni (rivendita di autoveicoli), è legittimamente effettuata dall’ufficio accertatore, alla stregua della norma di cui all’articolo 55 del Dpr 633/1972, dettata in materia Iva, “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza”, indipendentemente dalla circostanza che i dati e gli elementi assurgano a prova presuntiva dotata dei requisiti ex articolo 2729 cc, tenuto conto che la gravità delle irregolarità contabili, tale da rendere inattendibili le scritture d’impresa, giustifica l’espressa deroga alle disposizioni dell’articolo 54, comma 2, Dpr 633/1972 che, negli accertamenti condotti con metodo analitico-extracontabile, richiedono invece almeno la prova presuntiva ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cc.
E infatti, nel caso di specie, la Commissione del riesame non solo ha confuso la linea di demarcazione che intercorre tra l’accertamento condotto con metodo induttivo puro e quello cosiddetto analitico-contabile, ma non ha neppure valorizzato le plurime omissioni contabili denunciate, attraverso le quali l’Amministrazione finanziaria ha inteso dimostrare che il contribuente avesse svolto in proprio - e non per conto terzi - l’attività di rivendita di autoveicoli, mancando il giudice di merito di considerare anche altri “riscontri obiettivi” emergenti dal processo verbale di constatazione (omessa conservazione di bolle di accompagnamento di beni viaggianti e di una fattura emessa; anomalia di una pluralità di trasporti di autoveicoli eseguiti a favore della verificata, alla stessa data e alla stessa ora da parte dello stesso autista, rilevata in numerose bolle di accompagnamento di veicoli emesse dalle concessionarie; non corrispondenza delle date e degli importi annotati nel “registro somme anticipate” con i dati riscontrati negli altri registri contabili).
In fattispecie similari, è stato chiarito che sussiste il vizio di omessa o insufficiente motivazione, qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio e indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (Cassazione, sentenze 3370/2012, 3756/2013 e 15031/2014).
Il fatto
La Commissione tributaria provinciale adita annulla due avvisi di accertamento con i quali si era giunti alla rigerminazione, con metodo induttivo, per la determinazione della maggiore Iva dovuta, dei ricavi d’impresa derivanti dallo svolgimento di attività di rivendita auto nuove e usate, occultati dal contribuente con l’esposizione in dichiarazione soltanto delle provvigioni conseguite come procacciatore d’affari nella vendita di auto per conto terzi.
Il primo verdetto era confermato in appello, rilevando il giudice del riesame che l’atto impositivo era viziato da illegittima applicazione del metodo induttivo, atteso che il contribuente aveva indicato nelle dichiarazioni annuali di svolgere entrambe le attività, contabilizzando separatamente ricavi e provvigioni, mentre l’ufficio non aveva fornito idonea prova dello svolgimento esclusivo dell’attività di commercio di rivendita dei veicoli, con conseguente occultamento dei corrispettivi conseguiti. L’esistenza dei maggiori ricavi presunti non era neppure desumibile dal “prospetto generale di tutte le autovetture commercializzate” allegato al verbale di constatazione della Guardia di finanza, in quanto inidoneo a fornire indicazione sui mezzi monitorati (tipo di auto, anno della transazione, dati di acquisto e rivendita, ricarico applicato, eccetera).
Nel conseguente ricorso per cassazione, l’ente impositore deduce vizi di motivazione e violazione di legge (articolo 55 del Dpr 633/1972 e articolo 39, comma 1, lettera d) e comma 2 del Dpr 600/1973), per erronea individuazione della norma applicata alla controversia, considerato che la questione dedotta concerne la corretta valutazione dei “presupposti legali” (globale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili) ai quali è ricollegata l’utilizzabilità da parte dell’ufficio del criterio “induttivo puro” di ricostruzione dei ricavi, presupposti che trovano esatto riscontro nella normativa relativa alle imposte sui redditi e all’Iva.
Secondo la ricorrente, inoltre, la Commissione regionale, a fronte delle numerose irregolarità contabili, si sarebbe limitata alla mera asserzione secondo cui l’inattendibilità non era stata desunta da dati ed elementi certi, ma da fatti semplicemente presunti ovvero basati su congetture o affermazioni indiziarie.
Motivi della decisione
Con sentenza n. 14703, la Suprema corte accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e, nel cassare la sentenza impugnata, afferma il principio di diritto secondo cui la determinazione, con metodo induttivo puro, dei maggiori ricavi imponibili ai fini Iva, derivanti da omessa registrazione di corrispettivi relativi a operazioni di cessione beni (rivendita di autoveicoli), è legittimamente effettuata dall’ufficio accertatore, alla stregua della norma di cui all’articolo 55 del Dpr 633/1972, dettata in materia Iva, “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza”, indipendentemente dalla circostanza che i dati e gli elementi assurgano a prova presuntiva dotata dei requisiti ex articolo 2729 cc, tenuto conto che la gravità delle irregolarità contabili, tale da rendere inattendibili le scritture d’impresa, giustifica l’espressa deroga alle disposizioni dell’articolo 54, comma 2, Dpr 633/1972 che, negli accertamenti condotti con metodo analitico-extracontabile, richiedono invece almeno la prova presuntiva ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cc.
E infatti, nel caso di specie, la Commissione del riesame non solo ha confuso la linea di demarcazione che intercorre tra l’accertamento condotto con metodo induttivo puro e quello cosiddetto analitico-contabile, ma non ha neppure valorizzato le plurime omissioni contabili denunciate, attraverso le quali l’Amministrazione finanziaria ha inteso dimostrare che il contribuente avesse svolto in proprio - e non per conto terzi - l’attività di rivendita di autoveicoli, mancando il giudice di merito di considerare anche altri “riscontri obiettivi” emergenti dal processo verbale di constatazione (omessa conservazione di bolle di accompagnamento di beni viaggianti e di una fattura emessa; anomalia di una pluralità di trasporti di autoveicoli eseguiti a favore della verificata, alla stessa data e alla stessa ora da parte dello stesso autista, rilevata in numerose bolle di accompagnamento di veicoli emesse dalle concessionarie; non corrispondenza delle date e degli importi annotati nel “registro somme anticipate” con i dati riscontrati negli altri registri contabili).
In fattispecie similari, è stato chiarito che sussiste il vizio di omessa o insufficiente motivazione, qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio e indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (Cassazione, sentenze 3370/2012, 3756/2013 e 15031/2014).
Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 10 Luglio 2014
http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid706089.pdf
http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid706089.pdf
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