IL RICORSO CONTRO IL RUOLO E’ SEMPRE LEGITTIMO
27.10.2014 19:24
Il ricorso avverso il ruolo e avverso la cartella di pagamento ad
esso relativa è sempre legittimo quando la notificazione della cartella
esattoriale non sia mai avvenuta e il contribuente ne venga a conoscenza
soltanto attraverso l’estratto di ruolo rilasciato dall’agente della
riscossione.
In tal caso, infatti, sarà onere di Equitalia S.p.A. dimostrare l’avvenuta notificazione della cartelle di pagamento attraverso il deposito in giudizio della copia della cartella e della relata di notifica.
Queste le conclusioni rassegnate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano all’interno della recente sentenza n. 7240/46/14.
La Ctp Milano ha ritenuto pertanto ammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso il ruolo conosciuto dal ricorrente solo attraverso l’allegato estratto dei ruoli rilasciato dagli stessi uffici di Equitalia S.p.A.
D’altro canto, hanno concluso i giudici di Milano, “l’ente impositore e il concessionario non hanno dato dimostrazione inconfutabile della correttezza circa le procedura di notifica della cartella”.
La mancata allegazione della cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione, inoltre, alla luce del suddetto onere della prova, ha fatto in modo che all’ammissibilità del ricorso seguisse anche il suo accoglimento con condanna di Equitalia S.p.A. al pagamento delle spese di lite.
In tal caso, infatti, sarà onere di Equitalia S.p.A. dimostrare l’avvenuta notificazione della cartelle di pagamento attraverso il deposito in giudizio della copia della cartella e della relata di notifica.
Queste le conclusioni rassegnate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano all’interno della recente sentenza n. 7240/46/14.
La Ctp Milano ha ritenuto pertanto ammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso il ruolo conosciuto dal ricorrente solo attraverso l’allegato estratto dei ruoli rilasciato dagli stessi uffici di Equitalia S.p.A.
D’altro canto, hanno concluso i giudici di Milano, “l’ente impositore e il concessionario non hanno dato dimostrazione inconfutabile della correttezza circa le procedura di notifica della cartella”.
La mancata allegazione della cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione, inoltre, alla luce del suddetto onere della prova, ha fatto in modo che all’ammissibilità del ricorso seguisse anche il suo accoglimento con condanna di Equitalia S.p.A. al pagamento delle spese di lite.
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