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martedì 7 aprile 2015

Lavoratori autonomi e spesometro


Lo spesometro dei lavoratori autonomi si caratterizza per il fatto che tutte le operazioni devono formare oggetto di comunicazione, anche se di modesto ammontare.
I lavoratori autonomi hanno, infatti, l'obbligo di emettere la fattura anche per operazioni effettuate nei confronti di privati.

Il documento riepilogativo
- Qualora fossero state registrate fatture attive o passive con documento riepilogativo ai sensi del D.P.R. 695/96, l'indicazione nello spesometro avviene senza evidenza dei singoli clienti o fornitori, barrando un'apposita casella.
Per evitare, quindi, la comunicazione di una quantità elevata di fatture, per le quali magari non si è nemmeno indicato un codice fiscale corretto, è possibile effettuare la registrazione di un unico documento riepilogativo, sia per le fatture attive che per le passive, ai sensi del D.P.R. 695/96.
Selezionando l'opzione ‘documento riepilogativo’ non dovranno essere compilati i campi relativi al codice fiscale e alla partita IVA.
Un contribuente, che utilizza il documento riepilogativo previsto dall'art. 6 del, commi 6 e 7, del D.P.R. 695/1996, per registrare cumulativamente le fatture di importo inferiore ai 300 euro, non è obbligato a comunicare analiticamente tutte le fatture emesse, ma potrà optare per la comunicazione dei soli documenti riepilogativi, in forma analitica o aggregata.
Le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, possono essere registrate, con riferimento a tale mese, con un unico documento riepilogativo, nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata (art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 695/96).
Il contribuente deve provvedere all’immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai 300 €, compilando solo i campi: “Importo” e “Imposta”, che accoglieranno la somma degli importi (imponibili\non imponibili\esenti) delle fatture oggetto di riepilogo, nonché l’imposta complessivamente conteggiata.
E’ obbligatorio indicare la “Data del documento” o in alternativa la “Data di registrazione”, mentre va sempre indicato il “Numero fattura/Documento Riepilogativo”.

Prestazioni a clienti esteri - Se il professionista ha fatturato prestazioni attive a clienti esteri, esse vanno incluse nel modello. Entrano nello spesometro, infatti, anche le fatture emesse non soggette a Iva ai sensi dell'articolo 7-ter, solo per il fatto che sono documentate da fatture (obbligo vigente già dal 2012).
Ad esempio, un commercialista che ha reso una prestazione a una società statunitense deve emettere la fattura senza Iva e l'operazione andrà inserita nello spesometro.
Se, invece, si tratta di servizi svolti nei confronti di operatori Ue, la fattura andava inclusa negli elenchi Intrastat ed è quindi esonerata dallo spesometro.

Fatture cointestate - Se sono invece emesse fatture cointestate, come nel caso di un notaio che addebita l'onorario di un rogito ai due coniugi, va indicata l'operazione distintamente per ciascuno di essi.

L’acquisto di carburante
- I professionisti, inoltre, nell’acquisto di carburanti, devono prestare attenzione alla modalità utilizzata per documentare la spesa. Nello spesometro non va indicato nulla, qualora essi si avvalgano della semplificazione introdotta dal D.L. n. 70/2011, che consente di non utilizzare la "scheda", qualora i pagamenti avvengano esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari italiani.
Se permane la tenuta delle schede carburante, invece, occorre predisporre la comunicazione, avvalendosi delle modalità previste per i documenti riepilogativi.
Le istruzioni ministeriali al modello di comunicazione polivalente (Provv. del 2 agosto 2013 n. 94908) hanno precisato che la scheda carburante deve essere inclusa nello spesometro riportandone i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo, ovvero evidenziando esclusivamente il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare complessivo dell’imposta.
Tali indicazioni si riferiscono, comunque, all’ipotesi di invio di comunicazione analitica; se i dati vengono, invece, inviati in forma aggregata, essi potranno essere indicati anche nel quadro “FA – operazioni documentate da fattura esposte in forma analitica”, ove è previsto un apposito campo per l’annotazione dei documenti riepilogativi.

Sempre escluse le utenze - Si ricorda che le fatture ricevute in relazione a contratti di fornitura di energia elettrica e servizi telefonici non sono da includere nella comunicazione prevista per il 2014, come già negli anni precedenti. In base al punto 4, lett. d) del Provv. del 2 agosto 2013, difatti, sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.
Tra queste rientrano anche le operazioni relative a utenze elettriche, idriche e del gas (art. 7 comma 5 e art. 6, lett. g-ter) del D.P.R. n. 605/73).

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