di
Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e
Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di
Casamassima (BA), Avvocato, Ernesto Sellitto - Avvocato, Loconte & Partners
I
giudici capitolini, chiamati a pronunciarsi sulla validità o meno
dell’iscrizione a ruolo delle somme derivanti da un controllo effettuato
ai sensi dell’articolo 36-ter
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre
1973, hanno ritenuto nulla tale iscrizione a ruolo in quanto non
preceduta dalla obbligatoria comunicazione dell’esito del controllo
stesso.
Le comunicazioni derivanti dai controlli
automatici e dai controlli formali delle dichiarazioni informano il
contribuente degli eventuali errori riscontrati, offrendogli la
possibilità di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di
una sanzione ridotta.
L’omessa comunicazione priverebbe il contribuente, soprattutto nell’ambito dei controlli formali ex articolo 36-ter del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600, di quella necessaria
conoscenza delle ragioni della pretesa dell’Erario con una conseguente
lesione del diritto di difesa in quanto la percezione delle ragioni
impositive non sono di immediata intuizione data la “ampiezza e penetranza di tale tipo di controllo”.
L'avviso bonario non è certo elemento
costitutivo dell'iscrizione a ruolo ed è la violazione del comma 5
dell’articolo 6 dello Statuto del Contribuente che fornisce l’appiglio
normativo per la dichiarazione di nullità dell’iscrizione non preceduta
da alcuna comunicazione circa l’esito dei controlli effettuati dal
Fisco.
Il comportamento dell’Agenzia delle
Entrate, di fatto, impedisce al contribuente di poter accedere al più
favorevole regime sanzionatorio e lo grava dei maggiori oneri
conseguenti all’iscrizione a ruolo e all’attività contenziosa.
Da qui l’obbligo della comunicazione che
garantisce il diritto di difesa del contribuente, con effetti
invalidanti, in caso di omissione della comunicazione stessa, della
successiva attività esattiva.
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