Il reddito di impresa della persone fisiche e delle società
commerciali, ed il reddito di lavoro autonomo degli artisti e dei
professionisti, in deroga al criterio dell'accertamento analitico, può essere
determinato in via induttiva - in altre parole extracontabilmente - ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 39 comma 1 lett. d) e comma 2.
Accertamento induttivo
(definito anche extracontabile)
Il reddito di impresa
della persone fisiche e delle società commerciali, ed il reddito di lavoro
autonomo degli artisti e dei professionisti, in deroga al criterio
dell'accertamento analitico, può essere determinato in via induttiva - in altre
parole extracontabilmente - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 comma 1
lett. d) e comma 2.
7 Accertamento
induttivo (definito anche extracontabile)
Il reddito di impresa
della persone fisiche e delle società commerciali, ed il reddito di lavoro
autonomo degli artisti e dei professionisti, in deroga al criterio
dell’accertamento analitico, può essere determinato in via induttiva -
in altre parole extracontabilmente – ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 39 comma 1 lett. d) e comma 2.
In particolare l’accertamento
analitico induttivo è regolato dall’articolo 39 comma 1 lett. d). In
particolare la lettera d), prevede che, qualora l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza
degli elementi indicanti nella dichiarazione o nei suoi allegati, risulti dalle
ispezioni o verifiche compiute nei confronti del contribuente, e da dati e
notizie raccolte dell’ufficio mediante l’esercizio dei suoi poteri ai sensi
dell’articolo 32 del DPR n. 600/1973, è prevista la possibilità per
l’amministrazione di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o
l’inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici,
purché gravi, precise e concordanti.
Diversamente l’accertamento
induttivo vero e proprio è regolato dal comma 2 dell’articolo 39 del
DPR n. 600/1973. In particolare tale norma prevede che in presenza di
contabilità inattendibile l’Ufficio può prescindere in tutto ed in parte
dalle risultanze contabili e determinare il reddito mediante presunzioni anche
non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Alla luce di quanto sopra
esposto si può in sintesi mettere in evidenza che l’accertamento induttivo si
distingue in:
- accertamento
analitico induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d) del DPR n.
600/1973. L’Ufficio, in questo caso, può fondare l’accertamento solo in
presenza di presunzioni gravi precise e concordanti;
- accertamento
induttivo vero e proprio di cui all’articolo 39, comma 2, del DPR n. 600/1973.
L’ufficio, in questo caso, in presenza di contabilità inattendibile, può
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed
accertare induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non
dotate dei requisiti di precisione gravita e concordanza di cui all’articolo
2729 del c.c..
Pertanto qualora il
contribuente abbia tenuto una contabilità formalmente e sostanzialmente
regolare, l’Ufficio può procedere all’accertamento induttivo (rectius
analitico induttivo) in conformità al dettato normativo non già
dell’articolo 39, comma 2, del DPR n. 600/1973, ma dell’articolo 39, comma 1,
lett. d) del DPR n. 600/1973, quindi l’attività di accertamento dell’Ufficio si
può fondare anche su presunzioni peraltro dotate dei requisiti di precisione,
gravità e concordanza, e non su semplici illazioni, o comunque elementi
indiziari sprovvisti dei prefati requisiti.
Accertamento
analitico induttivo
Sovente l’Ufficio fonda l’accertamento
analitico induttivo su dati medi di settore (percentuali di
ricarico medio, prezzi medi di settore ecc.), orbene in base
all’orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte i dati medi
di settore si qualificano come semplici elementi indiziari non in grado di
supportare da soli un accertamento induttivo; secondo i Supremi Giudici, lo
scostamento dalle medie di settore non può qualificarsi meccanicamente ed
autonomamente quale presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità,
precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. Detto disalinneamento
sarà, invece, utile se supportato da altri elementi critici a
"costruire" la motivazione dell'accusa. A conferma di quanto
specificato appare importante analizzare la Sentenza della Corte di Cassazione
15.10.2008, n. 25200 secondo la quale le percentuali di ricarico
elaborate dall'Amministrazione non costituiscono, di per sé, un fatto noto da
cui si possa dedurre il "fatto ignoto" costituito dal reddito
dell'impresa, con prova contraria a carico del contribuente. E’, infatti,
necessario che le percentuali di ricarico siano ancorate a specifiche
circostanze che possono far presumere l'omessa dichiarazione di corrispettivi.
Si può quindi affermare
che, in presenza di una contabilità attendibile, la possibilità per l’Ufficio
di emettere un avviso di accertamento induttivo è sottoposta, secondo
l’orientamento consolidato dei Supremi Giudici, a condizioni molto precise e
rigorose. Infatti la Suprema Corte,
con le sentenze n. 12956 e 13915 del 2009 ha statuito che “...alla luce del
principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la
presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità
dell´accertamento analitico - induttivo del reddito d´impresa, ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la
contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto
confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. In
tali casi è, pertanto, consentito all´ufficio dubitare della veridicità delle
operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché
gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente
spostamento dell´onere della prova a carico del contribuente (cfr. ex multis
Cass. nn. 6337/02, 1711/07, 26130/07).
Inoltre secondo la Corte
di Cassazione, da ultima si veda Cass. 7.2.2013, n. 2890, la
pretesa erariale determinata a seguito di accertamento analitico induttivo è da
considerarsi legittima purché la determinazione della percentuale di
ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti,
sicché qualora il contribuente contesti il criterio di determinazione della
percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell'Amministrazione
alla luce dei canoni di coerenza logica e congruità, tenuto conto della natura
dei beni-merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati e la loro
rispondenza al criterio di media prescelto.
In particolare la
Cassazione citata ha espressamente stabilito che “… Il controllo di
logicita' sulla scelta ed applicazione del criterio di calcolo per il ricarico
si estende anche alla congruita' del
campione selezionato
per la comparazione tra i prezzi di rivendita e di acquisto, non potendo limitarsi
il campione ad alcuni articoli soltanto, ma dovendo comprendere - in relazione
agli elementi conoscitivi acquisiti nel corso della indagine svolta
dall'Ufficio accertatore - l'inventario generale delle merci commercializzate
dalla impresa (Cass. n. 979/2003 cit.; Cass. 6849 e 6852/2009) o comunque un
"gruppo significativo, per qualita' e quantita' dei beni" oggetto
dell'attivita' di impresa…”.
Accertamento
induttivo vero e proprio
Come detto l’accertamento
induttivo vero e proprio è regolato dall’articolo 39, comma 2, del DPR n.
600/1973. L’ufficio, in presenza di contabilità inattendibile, può prescindere
in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed accertare
induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei
requisiti di precisione gravita e concordanza di cui all’articolo 2729 del
c.c..
L’accertamento
induttivo può essere esperito dall’Ufficio, oltre che in caso di contabilità
inattendibile, anche nelle seguenti ipotesi tassativamente previste dal citato
articolo:
- quando il reddito di
impresa non è stato indicato nella dichiarazione
- quando dal verbale di
ispezione redatto ai sensi dell’articolo 33 del DPR n. 600/1973 risulta che il
contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più
scritture contabili ovvero quanto le scritture contabili non sono disponibili
per causa di forza maggiore
- quando il
contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’Ufficio ai sensi
dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell’articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4) del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
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