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martedì 7 aprile 2015

EQUITALIA DEVE ESIBIRE LA CARTELLA: NUOVA SENTENZA

EQUITALIA DEVE ESIBIRE LA CARTELLA: NUOVA SENTENZA

da “Altalex” del 6/02/2015 - Equitalia deve esibire la cartella se il contribuente lo richiede e se non lo fa non vi è prova della sussistenza del debito tributario.
Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.3824/25/14), la quale stabilisce quali sono gli obblighi del concessionario nel caso in cui il contribuente venga a conoscenza di cartelle esattoriali a suo carico senza averle mai ricevute prima (il caso tipico è quello del contribuente che apprende del debito solo a seguito di richiesta di informazioni allo sportello di Equitalia oppure a seguito del ricevimento di un’iscrizione ipotecaria o di un fermo amministrativo).
Ebbene, i giudici di Milano hanno chiarito che  “il concessionario per provare il corretto contenuto delle pretese creditorie deve produrre copia della cartella, come previsto dall’art.26, comma 4, del DPR n.602/73 …. Da ultimo va detto che la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 30/07/2013 n.18252 ha statuito che <<se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa>>. In pratica secondo la Suprema Corte, la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto”.
Tale sentenza, dunque, continua sostanzialmente l’indirizzo già espresso da altre Commissioni Tributarie (si ricordano ad esempio le sentenze della CTP di Parma n. 15/07/10 e la n.40/01/10) oltre che dal TAR di Reggio Calabria che in maniera puntuale ha evidenziato come non sia assolutamente sufficiente per il concessionario produrre in giudizio una copia degli estratti di ruolo “… perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” (sent. n.301/2009).
Ci si augura, quindi, che anche il concessionario possa adeguarsi a tali principi e, nel rispetto dello Statuto dei diritti del Contribuente, esibire ad ogni cittadino tutti gli atti esattoriali che lo riguardano con la massima celerità.

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