Sempre possibile il ravvedimento entro un anno dalla scadenza
Passate
le scadenze del 10 e 20 aprile 2015 di presentazione dello spesometro,
per i contribuenti che rispettivamente effettuano o non effettuano la
liquidazione con periodicità mensile dell’IVA, è possibile porre rimedio
ad eventuali errori.
Qualora il contribuente non abbia nemmeno presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.
L’art. 21 co. 1 del D.L. 78/2010, infatti, prevede che venga applicata una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/97:
La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”.
Inoltre, in caso di avvenuta contestazione della violazione e irrogazione della sanzione, è ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione stessa a un terzo, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97.
Non è, invece, applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione a un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a novanta giorni, non trattandosi di una dichiarazione, ma di una comunicazione.
Non è più possibile inviare l’integrativa entro 30 giorni senza versare sanzioni - Va detto, infine, che molto ha fatto discutere la mancata riproposizione anche per il 2013 e 2014, del ravvedimento speciale, che potremmo definire “transitorio”, che era stato previsto dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente per l’invio dei dati del 2012.
Si conferma, come detto nel precedente articolo del 21 aprile 2014, che non è più contemplata dal provvedimento n. 94908 del 2.08.2013 (quindi non è applicabile allo “spesometro” relativo ai dati 2014) la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine, previsto per la trasmissione dei dati.
Tale regolarizzazione, prevista al § 4.4 del provvedimento n. 184182/2010, attuativo della comunicazione dei dati rilevanti del 2012, non è più applicabile per le operazioni relative ad annualità successive al 2012, compreso, in quanto è stata stralciata la riga relativa nel Provvedimento successivo.
Non è cosa così semplice da evincere, se non da un’attenta lettura dei provvedimenti e da un’interpretazione che solo la dottrina ha fornito, nel silenzio ormai consueto del legislatore.
Una buona notizia è sicuramente quella che la Legge delega fiscale, in corso di approvazione, prevede l’abrogazione dell’adempimento, oltreché di quello relativo alla Comunicazione periodica black list, in favore dell’introduzione della e-fattura.
I contribuenti che aderiranno a un regime opzionale della durata di 5 anni, potranno evitare gli adempimenti, qualora inviino tutte le fatture in modalità elettronica direttamente all’Agenzia delle Entrate.
La selezione della scelta nel modello - Il contribuente deve indicare se si tratta di comunicazione Ordinaria, Sostitutiva o di Annullamento; nei casi di comunicazione sostitutiva o di annullamento, va indicato il protocollo telematico da annullare o sostituire, oltre al progressivo:
Qualora il contribuente non abbia nemmeno presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.
L’art. 21 co. 1 del D.L. 78/2010, infatti, prevede che venga applicata una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/97:
- per l’omessa comunicazione;In relazione al ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare la violazione entro un anno dall’originaria scadenza, beneficiando di una riduzione della sanzione a un ottavo del minimo (32 euro), in quanto applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), ultimo periodo del D.Lgs. 472/97.
- o per la sua presentazione con dati incompleti o non veritieri.
La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”.
Inoltre, in caso di avvenuta contestazione della violazione e irrogazione della sanzione, è ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione stessa a un terzo, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97.
Non è, invece, applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione a un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a novanta giorni, non trattandosi di una dichiarazione, ma di una comunicazione.
Non è più possibile inviare l’integrativa entro 30 giorni senza versare sanzioni - Va detto, infine, che molto ha fatto discutere la mancata riproposizione anche per il 2013 e 2014, del ravvedimento speciale, che potremmo definire “transitorio”, che era stato previsto dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente per l’invio dei dati del 2012.
Si conferma, come detto nel precedente articolo del 21 aprile 2014, che non è più contemplata dal provvedimento n. 94908 del 2.08.2013 (quindi non è applicabile allo “spesometro” relativo ai dati 2014) la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine, previsto per la trasmissione dei dati.
Tale regolarizzazione, prevista al § 4.4 del provvedimento n. 184182/2010, attuativo della comunicazione dei dati rilevanti del 2012, non è più applicabile per le operazioni relative ad annualità successive al 2012, compreso, in quanto è stata stralciata la riga relativa nel Provvedimento successivo.
Non è cosa così semplice da evincere, se non da un’attenta lettura dei provvedimenti e da un’interpretazione che solo la dottrina ha fornito, nel silenzio ormai consueto del legislatore.
Una buona notizia è sicuramente quella che la Legge delega fiscale, in corso di approvazione, prevede l’abrogazione dell’adempimento, oltreché di quello relativo alla Comunicazione periodica black list, in favore dell’introduzione della e-fattura.
I contribuenti che aderiranno a un regime opzionale della durata di 5 anni, potranno evitare gli adempimenti, qualora inviino tutte le fatture in modalità elettronica direttamente all’Agenzia delle Entrate.
La selezione della scelta nel modello - Il contribuente deve indicare se si tratta di comunicazione Ordinaria, Sostitutiva o di Annullamento; nei casi di comunicazione sostitutiva o di annullamento, va indicato il protocollo telematico da annullare o sostituire, oltre al progressivo:
- Invio ordinario: è l’invio delle comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento (10/20 aprile 2015 per lo spesometro ordinario). L’eventuale tardività nella trasmissione potrà essere verificata nella ricevuta telematica;
- Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un documento (individuato dal “Numero di Protocollo” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica) contenuto nel file precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal sistema;
- Annullamento: è la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di documento contenuto in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso.
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