Nelle recenti Sentenze nn. 673 del 16
gennaio 2015 e 4312 del 4 marzo 2015, la
Corte di Cassazione è
tornata a occuparsi dei limiti entro cui
l’Amministrazione Finanziaria può - attraverso la determinazione delle percentuali
di ricarico
- ricostruire gli effettivi margini di
guadagno applicati dai contribuenti sulle
merci vendute.
Secondo i giudici di legittimità, la
scelta del criterio di determinazione della
percentuale di ricarico deve rispondere a
canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al
criterio della “media aritmetica semplice
”, in luogo della “media ponderata”,
soltanto quando risulti l’omogeneità della merce
e non quando fra i vari tipi di merce
esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una
percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.
Dopo aver ripercorso le regole tecniche
che gli operatori dell’Amministrazione Finanziaria sono chiamati a seguire
nella determinazione di tali percentuali, distinguendo la percentuale
“media semplice
” da quella “ponderata”, sposterò
l’attenzione sui limiti che la più recente giurisprudenza di legittimità ha individuato
con riguardo alla possibilità di utilizzare le stesse, per poi proporre, in via
di conclusione, alcune personali considerazioni.
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