L’estratto di ruolo non prova la notifica della cartella
Miglino Dott.ssa Carmen
Nelle ipotesi di notifica di una cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata
postale, spetta al mittente del plico raccomandato (nel caso di specie
Equitalia) dimostrare l'esatto contenuto di quest'ultimo, allorché
risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il
contenuto della busta medesima. E' il principio di diritto ribadito
dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2625 dell'11 febbraio 2015, con la quale è stato accolto il ricorso avanzato da un contribuente avverso un provvedimento di fermo amministrativo. A giudizio degli Ermellini, non basta produrre l’estratto di ruolo o
ritenere che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dia
di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento.
IL CASO
La contestazione nasce dall’impugnazione di un provvedimento di
fermo amministrativo, relativo ad una vettura ed a un motociclo. Il
contribuente adiva il competente giudice tributario lamentando,
preliminarmente, la mancata notifica dell’atto presupposto, ossia la
cartella di pagamento. L’assunto difensivo non trova l’avallo dei
giudici di merito che in entrambi i gradi di giudizio confermano la
legittimità del fermo amministrativo.
La C.T.P. e la C.T.R. non hanno avuto dubbi sul fatto che nella
raccomandata spedita da Equitalia vi fosse l’atto presupposto, in quanto
la spedizione era stata “effettuata pur sempre dal concessionario, che
offre sufficienti garanzie in tal senso”; inoltre “l’estratto di
cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri
corrispondenti a quelli richiesti dall’originaria cartella”.
Da qui la scelta del contribuente di proporre ricorso per
Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli
26 D.P.R. 602/73, 1335 e 2697 cod. civ.. Queste le argomentazioni
addotte dal ricorrente: laddove si contesti il contenuto della busta
spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente
medesimo, anche quando si tratta del concessionario della riscossione.
IL COMMENTO
1.SULLA LEGITTIMITA’ DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA DA PARTE
DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE - GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI
MERITO
Le modalità con le quali l'agente
della riscossione provvede alla notifica dei propri atti sono previste
dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, che accorda ad Equitalia la possibilità di
notificare avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri
soggetti dallo stesso abilitati nelle forme di legge, dei messi
comunali, oppure del servizio postale, tramite invio della cartella in
plico chiuso con raccomandata a/r.
E' l'articolo 26, l comma, DPR 602/73,
pertanto, che prevede espressamente la possibilità per l’Agente della
Riscossione di notificare gli atti mediante spedizione di raccomandata
in plico chiuso con relativo avviso di ricevimento che deve essere
"sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal
portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
Tale ricostruzione trova conferma
anche nella giurisprudenza di legittimità che si è più volte pronunciata
in merito all'assoluta regolarità e soprattutto legittimità delle
notifiche effettuate dagli agenti della riscossione a mezzo del servizio
postale, riconoscendo, in più occasioni, il carattere di specialità
della disciplina contenuta nell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del1973
rispetto sia all'art. 60 del d.p.r. 600 del 1973 (disposizione generale
relativa alle notificazioni dell'Amministrazione finanziaria) - sia alla
legge n. 890/1982 (normativa generale applicabile alla notificazione
eseguita a mezzo posta dagli ufficiali giudiziari e dagli altri soggetti
abilitati) che alle disposizioni del codice di procedura civile
(disciplina generale delle notificazioni). (...)
Scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza : "L’estratto di ruolo non prova la notifica della cartella di pagamento - Sent. Cass. n. 2625/2015" (PDF 8 pagine)
Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. Sulla legittimita’ della notifica a mezzo posta da parte
dell’agente della riscossione - giurisprudenza di legittimita’ e di
merito
2.Onere o obbligo di produrre in giudizio copia delle cartelle di pagamento notificate ?
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Onere o obbligo produrre in giudizio copia delle cartelle notificate?
Dibattuta è la questione se Equitalia abbia l’obbligo o meno di produrre in giudizio la cartella di pagamento laddove il contribuente contesti l’omessa notifica.
Secondo l’Agente della Riscossione si tratterebbe di un mero onere alternativo agli altri adempimenti prescritti dal legislatore ex art.26 D.P.R. 602/73, queste le argomentazioni.
La cartella di pagamento, ai sensi degli artt. 60, DPR n. 600/73 e 26, DPR n. 602/73, viene notificata in un unico esemplare:
non si ha, come per gli atti giudiziari, una copia che viene recapitata
ed un originale che rimane al notificante, ma si ha un unico esemplare
che viene consegnato al debitore (...)
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