Rimborsi IVA: disponibile il nuovo Modello TR
Premessa -
E’ presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello TR che
recepisce le modifiche alla disciplina dei rimborsi Iva apportate
dall’articolo 13 del “Decreto Semplificazioni” (D.Lgs 175/2014) e
l’introduzione del meccanismo dello Split Payment da parte della
Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b, legge 190/2014).
L’approvazione del modello Iva TR, sostitutivo di quello rilasciato il
26 marzo 2014, e utilizzabile già per le richieste di
rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, da presentare entro il
30 aprile.
Compensazioni orizzontali - Nel nuovo modello TR, approvato con Provvedimento del 20 Marzo 2015, nessuna sorpresa per le compensazioni orizzontali conseguenti alla presentazione dell’istanza trimestrale.
Non sarà infatti necessaria l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali di importo superiore ad euro 15.000,00.
Rimborsi IVA - Con l’art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie.
In particolare:
- i rimborsi IVA di importo inferiore ad euro 15.000,00 possono essere richiesti senza la presentazione della garanzia; basta esclusivamente la presentazione della dichiarazione o istanza trimestrale;
- i rimborsi IVA di importo superiore ad euro 15.000,00:
• non necessitano della presentazione della garanzia per i contribuenti non a rischio, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• necessitano della presentazione della garanzia per:
- contribuenti non virtuosi o c.d. contribuenti a rischio;
- contribuenti virtuosi che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
Il campo 3 del rigo TD8 della sezione va compilato dai soggetti che sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi oltre 15mila euro, alla duplice condizione di aver rilasciato l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di aver fatto apporre negli appositi spazi il visto di conformità dal professionista o la sottoscrizione dell’organo di controllo;
Operazioni che danno diritto al rimborso - Nel primo quadro troviamo il nuovo rigo “TA 13” dedicato alle operazioni split payment, ovvero alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’Iva evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione che acquista o beneficia del servizio.
Nel rigo TA12 per l’imponibile e nel rigo TC2 per l’imposta andranno inserite sia le nuove ipotesi di reverse charge per il settore edile di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del decreto Iva (servizi di pulizia, di demolizione, di installazione d’impianti e di completamento relative a edifici), sia quelle per il settore energetico di cui alle lettere da d-bis) a d-quater) della medesima norma, considerate rilevanti ai fini della verifica del presupposto dell’aliquota media di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a) del Dpr 633/72.
Compensazioni orizzontali - Nel nuovo modello TR, approvato con Provvedimento del 20 Marzo 2015, nessuna sorpresa per le compensazioni orizzontali conseguenti alla presentazione dell’istanza trimestrale.
Non sarà infatti necessaria l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali di importo superiore ad euro 15.000,00.
Rimborsi IVA - Con l’art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie.
In particolare:
- i rimborsi IVA di importo inferiore ad euro 15.000,00 possono essere richiesti senza la presentazione della garanzia; basta esclusivamente la presentazione della dichiarazione o istanza trimestrale;
- i rimborsi IVA di importo superiore ad euro 15.000,00:
• non necessitano della presentazione della garanzia per i contribuenti non a rischio, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• necessitano della presentazione della garanzia per:
- contribuenti non virtuosi o c.d. contribuenti a rischio;
- contribuenti virtuosi che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
Il campo 3 del rigo TD8 della sezione va compilato dai soggetti che sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi oltre 15mila euro, alla duplice condizione di aver rilasciato l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di aver fatto apporre negli appositi spazi il visto di conformità dal professionista o la sottoscrizione dell’organo di controllo;
Operazioni che danno diritto al rimborso - Nel primo quadro troviamo il nuovo rigo “TA 13” dedicato alle operazioni split payment, ovvero alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’Iva evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione che acquista o beneficia del servizio.
Nel rigo TA12 per l’imponibile e nel rigo TC2 per l’imposta andranno inserite sia le nuove ipotesi di reverse charge per il settore edile di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del decreto Iva (servizi di pulizia, di demolizione, di installazione d’impianti e di completamento relative a edifici), sia quelle per il settore energetico di cui alle lettere da d-bis) a d-quater) della medesima norma, considerate rilevanti ai fini della verifica del presupposto dell’aliquota media di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a) del Dpr 633/72.
Autore: Redazione Fiscal Focus
Modello TR: la compilazione
Provvedimento n. 39968 del 20 marzo 2015
Con
il provvedimento n. 39968 del 20 marzo 2015 è stato approvato il nuovo
Modello TR, utilizzabile già per le richieste di rimborso/compensazione
del primo trimestre 2015, da presentare entro il 30 aprile.
Chi può utilizzare il Modello TR - Il Modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione orizzontale (ovvero con imposte/contributi/ritenute diverse dall’IVA).
Le condizioni necessarie - Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Termini di presentazione - Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Dunque, per il primo trimestre 2015 la scadenza di presentazione è il 30 aprile 2015.
Limiti per la compensazione - Come previsto dal D.L. 78/2009, la compensazione orizzontale del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000,00 a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
Superato il limite dei 5.000,00 euro, la compensazione è effettuabile soltanto dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la soglia dei 5.000,00 euro deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale.
Per la compensazione dei crediti superiori a euro 5.000,00 non è necessaria la presentazione del visto di conformità.
Rimborsi IVA - In riferimento alle condizioni per l’ottenimento del rimborso si dovrà compilare il rigo TD, sezione 3.
Con l’art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie.
In particolare:
Se si è esonerati dalla presentazione della garanzia, nella casella 3, del rigo TD8, si dovrà indicare:
Chi può utilizzare il Modello TR - Il Modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione orizzontale (ovvero con imposte/contributi/ritenute diverse dall’IVA).
Le condizioni necessarie - Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
• operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
• dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
• quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
• quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
Termini di presentazione - Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Dunque, per il primo trimestre 2015 la scadenza di presentazione è il 30 aprile 2015.
Limiti per la compensazione - Come previsto dal D.L. 78/2009, la compensazione orizzontale del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000,00 a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
Superato il limite dei 5.000,00 euro, la compensazione è effettuabile soltanto dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la soglia dei 5.000,00 euro deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale.
Per la compensazione dei crediti superiori a euro 5.000,00 non è necessaria la presentazione del visto di conformità.
Rimborsi IVA - In riferimento alle condizioni per l’ottenimento del rimborso si dovrà compilare il rigo TD, sezione 3.
Con l’art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie.
In particolare:
- i rimborsi IVA di importo inferiore ad euro 15.000,00 possono essere richiesti senza la presentazione della garanzia; basta esclusivamente la presentazione dell’istanza trimestrale.
Se si è esonerati dalla presentazione della garanzia, nella casella 3, del rigo TD8, si dovrà indicare:
• 1 se l’istanza è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’articolo 38-bis, comma 3, lettere a), b) e c);
• 2 se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;
• 3 se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’articolo 8, del decreto-legge n. 351 del 2001.
27 marzo 2015
Modello TR e split payment
Provvedimento n. 39968 del 20 marzo 2015 e D.M. 23.01.2015
Premessa - Con il Provvedimento n. 39968 del 20 marzo 2015
è stato approvato il nuovo Modello TR, già utilizzabile per le
richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, da
presentare entro il 30 aprile. Una delle principali novità del modello è
l’inserimento di un apposito rigo per l’indicazione delle operazioni
soggette allo split payment.
Dove indicare le operazioni soggette allo split payment - Nel primo quadro è inserito il nuovo rigo TA13, dedicato alle operazioni effettuate con il meccanismo dello split payment, ovvero alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’IVA evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’Amministrazione che acquista o beneficia del servizio.
Utilizzo del credito in compensazione – Per quanto riguarda l’utilizzo del credito in compensazione, non ci sono particolarità da evidenziare. La compensazione orizzontale del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000,00 a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Superato il limite dei 5.000,00 euro, la compensazione è effettuabile soltanto dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la soglia dei 5.000,00 euro deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale.
Per la compensazione dei crediti superiori a euro 5.000,00 non è necessaria la presentazione del visto di conformità.
Split payment e rimborsi IVA - L’articolo 8 del D.M. 23.01.2015, in attuazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 630, della legge di stabilità 2015, ha incluso i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment) fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sempre nel rispetto della condizione dettata dall’art. 30, co. 2, lett. a), D.P.R. 633/1972, ovvero aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti ed eccedenza di credito superiore a euro 2.582,28.
In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17 ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA.
La compilazione del Modello TR - La casella 3 del rigo TD8, “contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”, è riservata ai contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze, emanati ai sensi del penultimo comma dell’art. 38-bis, per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria.
Per i soggetti che effettuano operazioni soggette allo split payment, è necessario indicare il codice 6.
I soggetti che indicano il codice 6, dunque coloro che effettuano operazioni soggette allo split payment, devono indicare nel campo 3 del rigo TD8 l’importo dell’imposta applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinata l’eccedenza d’imposta detraibile.
Dove indicare le operazioni soggette allo split payment - Nel primo quadro è inserito il nuovo rigo TA13, dedicato alle operazioni effettuate con il meccanismo dello split payment, ovvero alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’IVA evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’Amministrazione che acquista o beneficia del servizio.
Utilizzo del credito in compensazione – Per quanto riguarda l’utilizzo del credito in compensazione, non ci sono particolarità da evidenziare. La compensazione orizzontale del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000,00 a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Superato il limite dei 5.000,00 euro, la compensazione è effettuabile soltanto dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la soglia dei 5.000,00 euro deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale.
Per la compensazione dei crediti superiori a euro 5.000,00 non è necessaria la presentazione del visto di conformità.
Split payment e rimborsi IVA - L’articolo 8 del D.M. 23.01.2015, in attuazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 630, della legge di stabilità 2015, ha incluso i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment) fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sempre nel rispetto della condizione dettata dall’art. 30, co. 2, lett. a), D.P.R. 633/1972, ovvero aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti ed eccedenza di credito superiore a euro 2.582,28.
In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17 ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA.
La compilazione del Modello TR - La casella 3 del rigo TD8, “contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”, è riservata ai contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze, emanati ai sensi del penultimo comma dell’art. 38-bis, per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria.
Per i soggetti che effettuano operazioni soggette allo split payment, è necessario indicare il codice 6.
I soggetti che indicano il codice 6, dunque coloro che effettuano operazioni soggette allo split payment, devono indicare nel campo 3 del rigo TD8 l’importo dell’imposta applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinata l’eccedenza d’imposta detraibile.
Credito IVA 2014. Utilizzo in compensazione
Fiscal News N. 46-2015
La
compensazione orizzontale del credito IVA annuale / trimestrale trova
una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente
intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi
dovuti dallo stesso.
Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2014 utilizzato in compensazione “orizzontale” e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.
Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000.
Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.
Se il soggetto chiede il rimborso e intende anche compensare, il visto (o la sottoscrizione) è unico e vale sia per l’uno (rimborso) che per l’altra (compensazione), fermo restando che per i rimborsi ci vuole anche la dichiarazione sostitutiva (C.M. 32/E/2014).
In presenza di un utilizzo del credito IVA 2014 per importi pari o inferiori a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali.
Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2014 utilizzato in compensazione “orizzontale” e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.
Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2014 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000.
Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015.
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.
Se il soggetto chiede il rimborso e intende anche compensare, il visto (o la sottoscrizione) è unico e vale sia per l’uno (rimborso) che per l’altra (compensazione), fermo restando che per i rimborsi ci vuole anche la dichiarazione sostitutiva (C.M. 32/E/2014).
In presenza di un utilizzo del credito IVA 2014 per importi pari o inferiori a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali.
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