Il
principio trova conferma, sulla scia dei recenti orientamenti
giurisprudenziali, nella sentenza n. 1928/05/14 della CTP di Caserta,
depositata lo scorso 17 marzo.
Attraverso la sopracitata pronuncia, si è voluto nuovamente affermare come l’estratto di ruolo, sebbene sia un atto interno dell’amministrazione, può essere legittimamente impugnato,
senza che ciò comporti violazione dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992,
qualora rappresenti l’unico strumento a mezzo del quale il contribuente
venga posto ad effettiva conoscenza della pretesa tributaria, stante la
mancata notifica delle relative cartelle di pagamento.
La vicenda trae origine dal deposito in
data 8 aprile 2013, da parte del contribuente-ricorrente, di un ricorso
avverso otto estratti di ruolo (relativi agli anni 1990, 1992, 1993 e
1995) dei quali lo stesso precisava di avere avuto notizia solo in data
12 febbraio 2013; indicava quale primo motivo di gravame proprio
l’omessa o irrituale notifica delle cartelle di pagamento, nonché, in
ogni caso, l’avvenuta prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto alla riscossione delle somme.
Equitalia S.p.A., a sostegno della
propria difesa, eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo del
contribuente escludendo in toto l’impugnabilità degli estratti
di ruolo non essendo gli stessi espressamente contemplati dall’art. 19,
D.Lgs. n. 546/1992. Nessuna contestazione, tanto meno prova contraria,
veniva presentata circa la mancata notifica al ricorrente delle cartelle
di pagamento.
I Giudici si sono trovati nuovamente a
dover affrontare la controversa questione che riguarda, in buona
sostanza, la natura impositiva o meno degli estratti di ruolo al fine
precipuo della loro idoneità ad essere oggetto di autonoma impugnazione.
Seppur inizialmente tali dubbi fossero stati risolti in senso positivo dalla Corte di Cassazione
(sentenza n. 724 del 19 gennaio 2010 “in tema di contenzioso
tributario, anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla
commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del
ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'art. 19,
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546”; ordinanza n. 15946/2010; sentenza n.
27385/2008), con la nota sentenza n. 6610/2013 gli stessi Giudici di
Piazza Cavour, con un sorprendente “cambio di rotta”, finirono per statuire in senso opposto che :
“i ruoli (e quindi gli estratti di
ruolo) sono atti interni dell’amministrazione che potranno essere
impugnati solo con l’impugnazione dell’atto impositivo (di regola
cartella esattoriale) attraverso il quale il contribuente assume
contezza dell’iscrizione a ruolo”
e dunque:
“secondo il costante insegnamento di
questa Corte, è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di
notifica di un atto impositivo. E questo per la ragione che,
diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex art. 100
c.p.c. ad impugnare una imposizione che mai è venuta ad esistenza e
poiché il ruolo è un semplice atto interno all’Amministrazione”.
Le critiche ad una impostazione in tal senso non sono mancate.
Innanzitutto, a ben guardare, la
pronuncia in questione era apparsa più che altro un acritico adeguamento
a vecchie e superate pronunce, una sorta di apodittico ritorno al
passato quando nel frattempo si erano già radicate (come prima
evidenziato) plurime pronunce in senso opposto. Ma soprattutto, non si
era tenuto conto del fatto che l'elencazione degli atti impugnabili
davanti al giudice tributario, di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992,
non esclude l’impugnabilità di atti non compresi in tale novero. Tale
elencazione, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. (artt. 24, 53 e 113 Cost.).
È legittimo pertanto ricomprendervi anche quelle "notizie" o documenti - id est gli
estratti di ruolo - comunicati dall'Ufficio che, pur non rivestendo
l'aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente
impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben
individuata pretesa tributaria, suscitandone l'interesse a chiederne il
controllo di legittimità in sede giurisdizionale.
Il principio da cui desumere
l’impugnabilità di un atto è ricavabile dall’assioma che solo un atto
che abbia contenuto impositivo non può essere privato di tutela
giurisdizionale e tra questi è necessario, in talune circostanze,
ricomprendervi anche gli estratti di ruolo.
Se pertanto il contribuente, come nel
caso emblematico affrontato dalla sentenza in esame, non fosse messo
nella condizione di impugnare gli estratti di ruolo di fronte ad una errata o inesistente notifica nei suoi confronti della cartella di pagamento, non avrebbe garantita una piena e adeguata tutela.
Proprio suddetta analisi parrebbe aver
indotto, nel caso in commento, la CTP di Caserta (alla stregua di altre
recentissime pronunce tra le quali CTP di Bari sentenza n. 27/09/13; CTP
di Frosinone sentenza n. 65/05/14) a correttamente riconfermare l’impugnabilità degli estratti di ruolo in tutte quelle ipotesi di omessa o irrituale notifica delle cartelle di pagamento, annullando, nel caso di specie, le medesime e dichiarando altresì prescritti i crediti ivi rappresentati.
Le conclusioni cui giunge la Commissione non possono che essere condivise.
di
Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e
Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di
Casamassima (BA), Avvocato, Anna Laura Antognini - Dottoressa, Loconte & Partners
http://priscoepartners.it/images/pdf/Relazione%20estratto%20di%20ruolo.pdf
http://priscoepartners.it/images/pdf/Relazione%20estratto%20di%20ruolo.pdf
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