Accertamenti fiscali, cartelle
esattoriali, lo scandalo della sentenza della Corte Costituzionale che ha
dichiarato illegittime le nomine dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo lo scandalo sollevato, davanti a tutti la
nazione, dalla sentenza
della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime le nomine a “dirigente”
di ben 787 funzionari dell’Agenzia delle Entrate senza aver sostenuto un
pubblico concorso, è caccia grossa alla ricerca dei nomi dei soggetti
coinvolti nell’assurda vicenda. Soggetti che, peraltro, hanno anche percepito
le indennità da dirigente e che ora saranno costretti a rinunciarvi (leggi “Il
secondo bando di concorso all’Agenzia delle Entrate”).
Si è scatenata, in tutta Italia, una vera e propria caccia
all’uomo. Le associazioni di tutela dei consumatori hanno fatto istanza di
accesso agli atti amministrativi per conoscerne gli estremi; qualche politico
ha presentato interrogazione parlamentare.
Noi, invece, vi forniamo un documento ufficiale dal
quale si potrebbero ritrovare i nomi dei soggetti coinvolti nella causa
e relativa sentenza della Corte Costituzionale.
Il documento è sulla stessa Gazzetta Ufficiale
dove risultano nomi e cognomi del personale dell’Agenzia delle Entrate
che ha spiegato “intervento ad adiuvandum” nel giudizio davanti al Consiglio
di Stato, prima che quest’ultimo rinviasse gli atti alla Corte
Costituzionale. Insomma, si tratta dell’atto dal quale è partito tutto.
È molto probabile che i nomi che troverete
nell’ordinanza – che qui sotto vi riportiamo in forma integrale, così
come pubblicata dalla Gazzetta – siano proprio quelli dei funzionari
interessati al rigetto del ricorso e che, per ciò, si erano costituiti in
causa.
Ovviamente, ciò che dovrete fare è verificare se,
all’interno di tale elenco, vi è il nome del direttore della locale agenzia
delle entrate che ha firmato il vostro accertamento fiscale all’epoca
notificato.
Per tutti i chiarimenti sulla questione vi rinviamo
al nostro approfondimento “Agenzia
delle Entrate: falsi dirigenti senza concorso”.
IL CONSIGLIO DI STATO
Ha pronunciato la
presente ordinanza
sul ricorso numero
di registro generale 2979 del 2011,
Proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e
difesa per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliataria in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
Contro Dirpubblica-Federazione dei Funzionari, delle
Elevate Professionalita’, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pa,
rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Medici, con domicilio elette presso
Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37;
E con l’intervento
di ad adiuvandum di:
Sebastiano Nicolo’, Imparato
Giovanni, Mario Rosario Ambrosio, Vincenzo Caruso,
Pasqualino Cesare, Vincenzo De Lucia, Paola Di Napoli, Francesco Di Sano, Mario
Foglia, Eduardo Iervolino, Elisabetta Leo, Alberto Liguori, Carla Merone,
Luciano Montroni, Severino Napolitano, Vincenzo Pagano, Ferdinando Puglia,
Rosella Rossitti, Antonio Scalingi, Giovanni Sirignano, Vincenzo Valletta,
Fabio Visco, Marco Annecker, Emiliana Bandettini, Domenico Bifulco, Alessandro
Bonelli, Antonio Campanella, Gabriella Cappelleri, Fabio Celozzi, Manuela
Ceretti, Elisabetta Curti, Valerio D’Aiello, Anna Danninelli, Sandro Maria
Galardo, Stefania Lucchese, Maria Gabriella Lusi, Egidio Palaia, Alessio
Pezzali, Susi Ribon, Dario Sencar, Enrico Stefanucci, Paolo Trasarti, Sara
Vaccaro, Andrea Amelotti, Adamo Calascibetta, Sergio De Palma, Giovanna
Lanzino, Marina Plazza, Doriano Saracino, Marco Serpico, Mario Balsamo,
Alessandro Canuti, Gabriella Colla, Cosimo Antonio Comito, Patrizia Moretti,
Franco Russo, Onofrio Signorile, Stefania Totaro,
Giovanni Battista Bonfitto, Alberto Chiarini, Andrea De Gasperis,
Domenica Geminiani, Luciano Grassini, Giovanni Imparato, Alberto Issini, Mauro
Lucinato, Mauro Malatesta, Massimo Poloni,
Michele Camastra, Giuliano Donatiello, Francesco
Errigo, Federica Ferri, Malia Rosa Garofalo, Simona Masetto, Andrea Monticone,
Francesco Napolitano, Giorgio Navarra, Antonino Pristipino, Andrea Rossi,
Giuliana Sanna, Alfredo Scaglione, Francesco Scarcella, Alberto Toscano,
Micaela Trucco, Maria Addis, Ferdinando Mastrantonio, Massimiliano Mercuro,
Antonio Sanna, Alfe’ Luigi, Riccobono Caterina, Sollena Bernardo, Tavolacci Giosafat,
Badagliacca Giovanna, Valenti Filippa Anna, Valentino Umberto, Arcidiacono
Virginia, Nicita Giuseppe, Wancolle Alessandro, Di Benedetto Elena, Di Noto
Vincenzo, Firicano Maria Rosa, Melendez Luigi Roberto, Antico Gianfranco,
Parisi Roberto, Tusa Francesco, Farina Mauro, Di Natali Salvatore, Giovenco
Giovanni, Giunta Santo, Li Causi Nicolo’, Livoti Cristina, rappresentati e
difesi dall’avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police
in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; Sul ricorso numero
di registro generale 8834 del 2011, proposto da: Agenzia delle Entrate,
rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura
generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi,
12; Contro Dirpubblica – Federazione
dei Funzionari, Elevate Professionalita’,
Professionisti e Dirigenti delle P.A. e Agenzie, rappresentato e difeso
dall’avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma,
via Properzio, 37; E con l’intervento ad
adiuvandum: Giovanni Imparato,
Franco Canelli, Tiziana Capaldo, Iride Cosimati, Stefano De Pascale, Elena Di
Campli, Sabatino Di Marco, Guido D’Isidoro, Angelo Bruno Fantini, Assunta
Matarese, Leonardo Rutigliano, Silvio Giovanni Susi, Claudio Varani, Domenica
Bisaccia Domenico Fermo Canosa, Vito Carriero, Paolo Fortunato, Fernanda Tei,
Maria Teresa Trifoglio, Ivo Giuseppe Delago, Pasquale Borrello, Elena Borruso,
Giuseppe Antonino Cicciu’, Pietro Molino, Luigi Meraviglia, Vincenzo Russo,
Enrico Saccomanno, Rosa Natala Sicari, Luigi Alfe’, Mario Rosario Ambrosio,
Vincenzo Caruso, Pasqualino Cesare, Vincenzo De Lucia, Pasquale De Vicariis,
Paola Di Napoli, Francesco Di Sano, Mario Foglia, Fabrizio Grillo, Eduardo
Iervolino, Elisabetta Leo, Alberto Liguori, Carla Merone, Maria Rosaria
Molfetta, Luciano Montroni, Severino Napolitano, Vincenzo Pagano, Antonetta
Pecchia, Maurizio Perito, Umberto Pompeo, Ferdinando Puglia, Rosella Rossitti,
Giuditta Maria Pia Rubinacci, Antonio Scalingi, Giovanni Sirignano, Armando
Spatola, Vincenzo Valletta, Fabio Visco, Maurizio Afferni, Alberto Albertini,
Christian Attardi, Maria Giuseppina Baglivo, Lucia Campanella, Grazia
Cernigliaro, Antonio Cologno, Giovanni Comande’, Elio Antonio Conti, Gabriele
Cosentini, Dimer Dalrio, Maria D’Amato Santelia, Patrizia De Luca, Francesco De
Nunzio, Luisa Di Marco, Umberto Di Primio, Francesco Giacomo Dieli, Elisabetta
Facchino, Maria Fantacone, Giuseppe Gargiulo, Maurizio Giambrone, Christian
Gramegna, Giuseppe Leone, Antonio Lofari, Maria Rosaria Lombardi, Paolo Macri’,
Lino Francesco Marzano, Maurizio Maria Osvaldo Mellia, Giuseppe Molteni,
Pierluigi Noci, Ettore Nunziatini, Nicola Oliva, Cinzia Passarini, Maria Grazia
Pastore, Anita Pezzetti, Maurizio Quercio, Giovanna Regina, Carmelo Salvatore
Rossi, Giuseppe Rosso, Graziella Salvi, Mario Santoro, Assunta Scafa, Fabrizio
Scrivani, Antonia Spagnuolo, Daniela Stefano, Daniele Ugolini, Piera Valenti,
Paolo Vanigli, Francesco Vasta, Pierpaolo Venza, Elio Vinci, Federica Rachele
Badano, Pina Dalena, Daniela Pellizzari, Benito Torretta, Desiderio Baldari
Zambini, Giuseppina Barattelli, Paolo Battaglia, Filippo Caporali, Rita Caprio,
Sandro Carnevali, Francesca Catola, Fausto Cioffi, Anna Cremona, Carmelo
D’Angelo, Giuseppe D’Anna, Rossella De Salvia, Germana Di Biase, Giancarlo Di
Fonzo, Lucio Di Stefano, Antonella Ferraiuolo, Stefano Fontenova, Giovanna
Fusella, Anna Gatto, Mario Genua, Saverio Iamele, Marco Lio, Alessandra
Mariani, Rosario Menale, Santino Minisci, Giorgio Minnucci, Paola Pace, Luca
Paramucchi, Mario Pizzuti, Paolo Primo, Eugenia Sacco, Luca Sbardella, Angelo
Sodano, Domenico Stancarone, Daniela Zoppi, Barbara Zucchetto, Marco Annecker,
Emiliana Bandettini, Domenico Bifulco, Alessandro Bonelli, Claudio Borgnino,
Antonio Campanella, Gabriella Cappelleri, Fabio Celozzi, Manuela
Ceretti, Rossella Conforti, Salvatore Costa, Elisabetta Curti,
Valerio D’Aiello, Anna Donninelli, Gualtiero Esposito, Rita Femia, Sandro Maria
Galardo, Francesco Vittorio Gravina, Stefania Lucchese, Maria Gabriella Lusi,
Sergio Mazzei, Egidio Palaia, Alessio Pezzali, Susi Ribon, Dario Sencar, Enrico
Stefanucci, Gianluca Tognetti, Paolo Trasarti, Sara Vaccaro, Andrea Amelotti,
Soccorsa Avventuroso, Mario Beltrami, Laura Briasco, Adamo Calascibetta, Sergio
De Palma, Giuseppe Federico, Adriana Guerra, Antonella Guerci, Giovanna
Lanzino, Gloria Paola Leonetti, Enrico Macario, Francesco Malagoli, Fabio
Pettorossi, Marina Plazza, Alberto Roma, Doriano Saracino, Marco Serpico,
Aurora Spadaro, Giuseppe Tomei, Silvana Trematerra, Concetta Claudia Addamo,
Corrado Arpe, Mario Balsamo, Mariagrazia Bettini, Paolo Bottiroli, Angela
Calco’, Angela Romana Cannizzaro, Alessandro Canuti, Gabriella Colla, Cosimo
Antonio Comito, Andrea Giuseppe Cova, Annunziata Cusati, Guido Antonello De
Carlo, Luca Michele De, Antonio De Vivo, Giampaolo Di Filippo, Antonio Di
Pietro, Massimo Facilla, Filippo Ferraro, Francesco Florio, Gerlando Gallo,
Emanuele Garofalo, Dario Gentile, Gabriella Laviano, Giovanni Maccarrone,
Tommaso Magnani, Patrizia Moretti, Gino Panichi, Giuseppe Parisi, Achille
Piacentini, Vincenzo Pirone, Fabio Pisaroni, Giuseppa Privitera, Fabrizio Pro,
Franco Russo, Alessandro Maria Santoiemma, Onofrio
Signorile, Stefania Totaro, Salvatore Venti, Anna Maria Venturi, Maria Rosaria
Zitani, Amelia Zottoli, Giovanni Battista Bonfitto, Alberto Chiarini, Felice
D’Adamo, Antonietta Caterina Daniele, Andrea De Gasperis, Laura Di Gennaro,
Angelo Donisi, Domenica Geminiani, Roberto Gramazio,
Luciano Grassini, Anselmo Gulini, Giovanni Imparato, Alberto
Issini, Diana Leone, Mauro Lucinato, Mauro Malatesta, Danilo Mengoni, Piero
Micheli, Barbara Pisciella, Massimo Poloni, Carmela Columbro, Antonio Prezioso,
Monica Tizzano, Giuseppe Tucci, Giulietta Alfieri, Andrea Bedini, Massimo
Bellin, Laura Bonifanti, Maurizio Enrico Buzio, Paolo Cadeddu, Bernardo Caffer,
Michele Camastra, Nobilina Carpentieri, Rossella Cerruti, Giovanna Dal Negro,
Francesca De Filippis, Eugenio De La Coste, Giuliano Donatiello, Francesco
Errigo, Federica Ferri, Barbara Galizia, Maria Rosa Garofalo,
Calogera Pia Giammusso, Adele Grasso, Giovanna Landolfi, Simona Masetto, Enrico
Mastrogiacomo, Enrico Meneghel, Carmelo Minioto, Andrea Monticone, Francesco
Napolitano, Giorgio Navarra, Vincenzo Paglialonga, Pierluigi Pisani, Adolfo Priolo,
Antonino Pristipino, Angela Ranieri, Andrea Rossi, Gianluca Rossi, Salvatore
Sajeva, Luca Sandullo, Giuliana Sanna, Anna Santarini,
Alfredo Scaglione, Francesco Scarcella, Laura Speranza, Walter
Stelladoro Cono, Maria Pia Surico, Alberto Toscano, Micaela Trucco, Maria Rosa
Urso, Angela Maria Ayroldi, Antonio Calo’, Vincenza Cassano, Vito Debellis,
Michele Fabiano, Michelangelo Giacomantonio, Angelo Mancazzo, Filippo
Miscioscia, Maria Montanaro, Anna Vincenzina Negri, Danilo Perrone, Gennaro Scopece,
Filomena Veneziani, Maria Addis, Maurizio Cabras, Roberto Cabras, Valeria
Dessi’, Antonello Frongia, Stefano Guiducci, Ferdinando Mastrantonio,
Massimiliano Mercuro, Antonio Sanna, Mauro Stefani, Francesco Ummarino, Alfonso
Oreste Accardo, Salvatore Affuso, Francesco Anatrini, Felice Avino,
Cristina Barbagli, Eraldo Cerisano, Marcello Consoli, Fulvio De Falco, Daniele
Del Cesta, Elisabetta Della Marta, Carlo Diodati, Annunziata Esposito, Giuseppe
Franco, Elena Galeotti, Nazzareno Giovanrosa, Fabrizio Grande,
Giuseppina Grollino, Vincenzo Iannaccone, Alfonso Iannuzzo, Leonardo Innocenti,
Berardino Librandi, Carla Mancioli, Gloria Mencacci, Cristiano Minu’, Silvia
Serena Monaco, Alberto Nerozzi, Fiorenza Nigro, Ferdinando Pace, Vincenzo Pantisano,
Giancarlo Pellegrini, Davide Pelosio, Tiziano Piermattei, Lorena Porfiri,
Deanna Rappuoli, Antonio Rauso, Gabriele Saraceno, Adele Schiattarella, Carla
Troiano, Matilde Useli, Maria Bambina Vigilante, Luca Bianco, Anna Maria
Cerbone, Chiara Degasperi, Elisabetta Endrici, Maria Forlano, Paola Giusti,
Nicola Maino, Francesca Mattedi, Fernando Musolino, Vincenzo Possemato,
Fabrizio Povinelli, Marisa Battiston, Francesca Squillaci, Massimo Verduci,
Elena Zaffagnini, Massimo Andemo, Roberto Barbosa, Maria Rosaria Bellanca,
Cristina Berto, Giuseppe Bianchi, Antonio Borrelli, Mauro Brunello, Giovanna
Bulfone, Alessandra Burlati, Maria Grazia Carraro, Gianni Cavallero, Marco
Cera, Giancarlo Dal Mas, Mariga Enea Dalla, Antonio D’Angelo, Pancrazia De
Toni, Stefano Dell’Abate, Enrico Di Pol, Giancarlo Enzo, Rossana Filosa,
Carmelo Carlo Fiorito, Paolo Fogliani, Francesco
Francolino, Giovanni Gentile, Giuseppe Pio Giunta, Christian Longo,
Delia Mannarino, Rita Mazziotti, Riccardo Mazzuia, Dachille Vito Nono, Luca
Pizzocaro, Giovanni Scimemi, Pierpaolo Tagliapietra, Valentina Tasca, Giustina
Tollot, Attilio Veneri, Annalisa Zanon, Giacomo Zarri, Ada Caldara, Caterina
Riccobono, Bernardo Sollena, Giosafat Tavolacci, Giovanna Badagliacca, Filippa
Anna Valenti, Umberto Valentino, Virginia Arcidiacono, Giuseppe
Nicita, Alessandro Wancolle,
Elena Di Benedetto, Vincenzo Di Noto, Maria Rosa Firicano, Luigi
Roberto Melendez, Gianfranco Antico, Roberto Parisi, Francesco Tusa, Mauro
Farina, Salvatore Di Natali, Giovanni Giovenco, Santo Giunta, Nicolo’ Li Causi,
Cristina Livoti, rappresentati e difesi dall’avv. Aristide Police, con
domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti,
11; Ad adiuvandum:
Sebastiano Nicolo’, rappresentato e difeso dagli avv.
Aristide Police, Angelo Cuva, con domicilio eletto presso Aristide Police in
Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
Ad opponendum:
Franca Pani, Anna Maria Pirarba, Maria Luigia Podda,
Maria Rosaria Randaccio, Milvia Sanna, Nicolosa Sirca, Gavina Solinas,
Serenella Sollai, Guido Guida, Pasquale Di Cecco, Moreno Caloni, Saverio
Silvagni, Sergio Caiazzo, Orlando Vecchione, Carmine De Lucia, Maria Giuseppa
Imperato, Michele Maiorano, Luisa Paola Giancristoforo, Raffaello
Russo, Massimo Apperti, Luciana Gagliardi, Mariella De Fusco, Fabio Mammo
Zagarella, Francesca Ferrato, Stefano Lo Monaco, Giovanni Inglese, Costanza
Barbaro, Valeria Garofalo, Salvatore Di Giglia, Carolina Tagliarini, Daniele
Alibrandi, Anna Maria Ferrauto, Patrizia Speciale, Antonella
Mazzola, Marcello Ampola, Maurizio Palana, Silvana Fundaro';
Alfonso Chiancone, Vito Malanga, Antonella Corronca, Antonio Cantiani,
Maddalena Paola Arno’, Danila Giorgio, Filippo Ciaravella, Federico Macaddino,
Marilisa Civran, Nicola Nitti, Anna Barone, Tiziana Ceglie, Angela Trombetta,
Mariarosaria Limitone, Marta Piccinini, Maria Luana Calabrese,
Silvana Sapuppo, Patrizia Stile, Teresa Vita Coppola, Ida Abate, Giovanni
Spinosa, Sergio Giusto, Nicolo’ Xerra’, Maria Grazia Matilde Orlandi, Angela
Stigliani, Silvano Molinari, Maria Gabriella Imbesi, Antonina Giordano, Chiara
Adamo, Enrica Scipioni, Vincenzo Ciappina, Fausto Corsetti, Gaetano Mauro,
Augusto Zucaro, Filippo Valenti, Stefano Morzilli, Valeria Mangia, Gianfranco
Marra, Oronzo Panatese, Gianfranco Campinopoli, Paola Pagliara, Vincenzo
Giovanni Tommasi, Anna Rita Carati, Patrizia Rosa De Giorgi, Antonella
Fincchiaro, Maria Luisa Buscemi, Maria Germana Barna’, Concettina Castiglione,
Francesca Grasso, Concetta Morreale, Rosa Fusco, Emanuele Coronato, Angelo
Falcone, Giuseppe Murgia, Giuseppe Perricone, Vincenzo Gaeta, Francesco
Calderone, Liborio Pirrone, Andrea, Vaccaro, Giuseppe Perrella, Calogero
Sciano’, Germania Elisabetta Farinacci, Margherita Tartarino, Adele Guerrizio,
Michelina Presutti, Renato Sottile, Antonella Terzano, Annamaria Zampino,
Clorinda Monaco, Walter Petrone, Fiore Antonio
Carpenito, Elisabetta Di Tullio, Luigi Luppola, Luca Cogliandro,
Eleuterio Lancia, Antonio Laviola, Aniello Napolitano, Chiara Portovecchio,
Francesco Vernagallo, Maria Teresa Pirelli, Luigi Sposito, Ernesto Di Carlo,
Nicola Currado, Mauro Perno, Elvira Corino, Angelo Bellusci, Guido Aloisio,
Rosalba Barra, Adriana Maria Pietropaolo, Mario Di Bello, Ernesto Braca,
Raimondo Scauzillo, rappresentati e difesi dall’avv. Carmine Medici, con
domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, via Properzio,
37; Sul ricorso numero di registro generale 2203 del
2012, proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa
per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in
Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro Dirpubblica
(Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalita’, dei Professionisti
e Dirigenti delle P.A., rappresentato e
difeso dall’avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in
Roma, via Properzio, 37;
Per la
riforma:
quanto al ricorso n. 2979 del
2011: della
sentenza del T.A.R. Lazio – Roma: Sezione II n. 00260/2011, resa tra le parti,
concernente conferimento incarichi dirigenziali a funzionari privi della
qualifica dirigenziale; quanto
al ricorso n. 8834 del 2011:
della sentenza del T.A.R.
Lazio – Roma: Sezione II n. 06884/2011, resa tra le parti, concernente
conferimento di incarichi dirigenziali in favore dei funzionari non in possesso
della qualifica dirigenziale; quanto al ricorso n. 2203 del
2012: della
sentenza del T.AR Lazio – Roma: Sezione II n. 07636/2011, resa tra le parti, concernente
selezione-concorso per reclutamento di 175 dirigenti di seconda
fascia. Visti i ricorsi in appello e i relativi
allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di
Dirpubblica – Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalita’, dei
Professionisti e dei Dirigenti delle Pa; Viste le
memorie difensive; Visti tutti gli atti della
causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3
luglio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Carmine
Medici, Aristide Police, Amedeo Elefante e Fabrizio Fedeli (avv.ti
St.); 1. Con l’appello r.g. n. 2979/2011, l’Agenzia
delle Entrate ha impugnato la sentenza 13 gennaio 2011, n. 260, con la quale il
TAR per il Lazio, sez. II, non definitivamente pronunciando sul ricorso
proposto dall’organizzazione sindacale Dirpubblica, ha rigettato le questioni
preliminari di inammissibilita’ del ricorso e disposto
istruttoria. La controversia concerne, in sostanza, la
delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, con la quale e’
stato modificato l’art. 24 del regolamento di amministrazione, consentendo il
conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di
funzionari non in possesso della relativa qualifica. La
sentenza impugnata, sulla base di una
pluralita’ di considerazioni, ha riconosciuto la legittimazione ad
agire della Dirpubblica, quale soggetto titolare di interessi
collettivi. Avverso tale decisione sono stati proposti
motivi di appello, essenzialmente volti a sostenere l’error in iudicando della
sentenza appellata, stante il
difetto di legittimazione attiva
dell’organizzazione sindacale, in quanto portatrice di interessi non omogenei,
laddove in tanto puo’ essere riconosciuta la titolarita’ di posizioni di
interesse collettivo, in quanto queste siano comuni a tutti i componenti
dell’associazione. Hanno spiegato intervento ex artt.
108 e 109, comma 2, Cpa, una pluralita’ di funzionari terzi controinteressati
(Imparato ed altri; Nicolo’), in quanto «titolari di incarichi dirigenziali ai
sensi dell’art. 24 del Regolamento», anch’essi in particolare rilevando il
difetto di legittimazione attiva della Dirpubblica. Si
e’ costituita in giudizio l’appellata
Dirpubblica e all’udienza di trattazione, la causa e’ stata
riservata in decisione. 2. Con l’appello n. 8834/2011
r.g., l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza 1° agosto 2011, n. 6884,
con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, all’esito dell’istruttoria disposta
con sentenza n. 260/2011, in accoglimento del ricorso proposto da Dirpubblica,
ha annullato la delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate,
con la quale e’ stato sostituito l’art. 24 del Regolamento di amministrazione
della medesima Agenzia. La sentenza –
dichiarata la giurisdizione del
giudice amministrativo – afferma, in particolare: la
delibera del Comitato di gestione impugnata, come gia’ analoghe delibere
adottate fin dal 2006, «ha perpetuato fino al 31 dicembre 2010 la prassi del
conferimento di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza,
a copertura di posizioni dirigenziali vacanti», incarichi
conferiti a funzionari non
dirigenti; «configurandosi il
conferimento di un incarico dirigenziale in favore di
un funzionario non dirigente alla
stregua dell’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi
tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve
considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell’art. 52, comma 5 del d.lgs. n.
165/2001»; «le fattispecie
disciplinate dall’art. 24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle
Entrate non sono riconducibili nell’ambito degli incarichi di temporanea
reggenza, implicando piuttosto il conferimento di veri e propri
incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, cosi’
collocandosi in rotta di collisione con i principi di cui agli artt. 19 e 52
del d.lgs. n. 165/2001». Avverso tale decisione, sono
stati proposti i seguenti motivi di impugnazione:
a2) omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilita’ del ricorso di primo
grado per carenza (originaria) di interesse ad agire, sollevata riguardo
all’impugnazione della norma regolamentare distinta concreti atti di
conferimento degli incarichi dirigenziali;
b2) improcedibilita’ del ricorso di I grado per sopravvenuta carenza di
interesse ad agire, «stante la pubblicazione del bando della procedura
concorsuale per la copertura di posti dirigenziali
vacanti»; c2) violazione art.
24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate; dell’art. 71,
comma 3, d.lgs. n. 300/1988; degli artt. 19 e 52 d.lgs. n.
165/2001; cio’ in quanto la sentenza non tiene conto della sfera di autonomia
che l’art. 71, comma 3, d.lgs. n. 300/1999 ha inteso riconoscere all’Agenzia
delle Entrate consentendole di emanare un regolamento di amministrazione tenuto
conto dei principi di cui al d.lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs. n. 165/2001), senza
essere pero’ tenuta «alla pedissequa applicazione delle norme ivi contenute».
E’, dunque, consentito al regolamento (che rientra nella categoria dei
regolamenti di attuazione), di disporre in piena autonomia e nel rispetto dei
soli «principi» del citato decreto, in particolare in tema di «regole per
l’accesso alla dirigenza». Peraltro, dopo la legge n. 145/2002, l’Agenzia delle
Entrate non ha potuto bandire concorsi per dirigente, perche’ in attesa del
regolamento previsto dall’art. 28, comma 3, e poi perche’ impedita dal cd.
blocco delle assunzioni, nonche’ da altre
circostanze (v. pagg. 33-35 app.). In definitiva, si e’ verificata una
situazione di carenza di personale dirigenziale, «cui si e’ potuto far fronte
solo attraverso incarichi consentiti ed adottati ai sensi dell’art. 24, comma 2
del regolamento di amministrazione» (il cui ambito di operativita’ e’ stato
piu’ volte prorogato, da ultimo con la delibera impugnata n. 55/2009 del
Comitato di gestione). Anche nel presente giudizio
hanno spiegato intervento ex artt. 108 e 109, comma 2, Cpa, una pluralita’ di
funzionari terzi, destinatari di contratti di conferimento di incarico
dirigenziale (Imparato Giovanni ed altri), i quali hanno proposto i seguenti
motivi di impugnazione: d2)
erroneita’ della sentenza nella parte in cui afferma la legittimazione attiva
di Dirpubblica; violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c.; difetto di
legittimazione attiva di
Dirpubblica; e2) violazione e
falsa applicazione art. 21 legge n. 1034/1971; inammissibilita’ del
ricorso instaurativo del giudizio di I grado per mancata notificazione ai
controinteressati; poiche’ l’azione proposta per l’annullamento dell’art. 24
del regolamento «lungi dal poter essere considerata azione proposta contro un
atto avente portata generale, riguardava un provvedimento che, per la sua
portata prescrittiva, andava a incidere sulle posizioni giuridiche di soggetti
personalmente individuabili» (cioe’ i soggetti parte di contratti individuali a
termine volti a conferire incarichi
dirigenziali); f2) omissione di
pronuncia sull’eccezione di inammissibilita’ del ricorso di I grado per carenza
originaria di interesse ad agire, connessa con l’impugnazione regolamentare
separatamente dai concreti atti di conferimento degli incarichi
dirigenziali; g2)
improcedibilita’ del ricorso di I grado per sopravvenuta carenza di interesse
ad agire, «attesa la intervenuta pubblicazione del bando, relativo alla
procedura concorsuale per la copertura di posti di rigenziali
vacanti»; h2) violazione art.
24 regolamento di amministrazione Agenzia delle Entrate; dell’art. 71, comma 3
d.lgs. n. 300/1999 e 52 d.lgs. n. 165/2001; poiche’ non e’ stato considerato
l’ambito di autonomia attribuito all’Agenzia delle Entrate, abilitata ad
emanare un regolamento di amministrazione informato ai «principi» di
cui al d.lgs. n. 29/1993, «ma non certo al pedissequo richiamo delle previsioni
nello stesso contenute». Hanno spiegato atto di
intervento ex art. 108 e 109, comma 2, Cpa ulteriori funzionari, destinatari
dei contratti di conferimento di incarico dirigenziale (Nicolo’ Sebastiano ed
altri), proponendo motivi di gravame analoghi a quelli riportati per il
precedente atto di intervento. Hanno altresi’ spiegato
intervento ad opponendum altri funzionari dell’Agenzia delle Entrate (Pani
Franca ed altri), i quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilita’
degli atti di intervento, poiche’ i medesimi avrebbero dovuto essere spiegati
nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 260/2011; hanno comunque concluso
richiedendo il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate e del ricorsi ex
artt. 108 e 109, comma 2 Cpa. Nelle more del giudizio –
entrato in vigore (nel suo testo definitivo) l’art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo
2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44 – la Dirpubblica ha proposto «motivi
aggiunti» nell’ambito del presente giudizio, al fine di eccepire
l’illegittimita’ costituzionale di detta norma, per violazione degli artt. 3,
24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonche’ dell’art. 6, par. 1 CEDU (v. pagg.
22-43). Questo Collegio, con ordinanza 29 novembre
2011, n. 5199, ha
accolto la domanda di misure cautelaci proposta dall’Agenzia delle Entrate,
disponendo la sospensione dell’esecutivita’ della sentenza impugnata,
ritenendo: «che sussiste il danno grave ed irreparabile
derivante dalla esecuzione della sentenza appellata (ferma ogni migliore
valutazione del fumus in sede di esame nel merito della controversia), e cio’
in relazione alla funzionalita’ degli uffici e, quindi, alla correntezza
dell’attivita’ amministrativa
nel delicato settore
dell’amministrazione finanziaria, in tal modo giudicando, nella
doverosa comparazione degli
interessi coinvolti, prevalente l’interesse pubblico su
quello fondante l’azione dell’appellata organizzazione sindacale».
All’udienza di trattazione, dopo deposito di memorie, la causa e’ stata
riservata in decisione. 3. Con ulteriore ricorso in
appello, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza 30 settembre 2011, n.
7636, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, ha annullato il provvedimento
29 ottobre 2010, con il quale il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha
bandito una selezione – concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di
seconda fascia, riservando il 50% dei posti al personale interno.
La sentenza – rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per difetto
di legittimazione attiva della Dirpubblica, sulla base delle argomentazioni di
cui alla propria sentenza n. 260/2009 – ha ulteriormente richiamato,
a sostegno della pronuncia di
annullamento, quanto gia’ espresso nella precedente sentenza n.
6884/2011. Avverso tale decisione, vengono proposti i
seguenti motivi di appello: a3)
difetto di legittimazione passiva della Federazione Dirpubblica (da intendersi
come difetto di legittimazione passiva in grado di appello e, dunque, di
legittimazione attiva in I grado di
giudizio); b3) carenza di
iter logico-giuridico; violazione del
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.,
poiche’ i motivi di ricorso accolti «non censuravano la violazione degli artt.
19 e 52 d.lgs. n. 165/2001, come asserito dal TAR nella motivazione della
sentenza»; c3) violazione art.
3, commi 1 e 2 Cpa; violazione del dovere di motivazione chiara e sintetica,
poiche’ la motivazione della sentenza «non consente di ripercorrere
l’iter logico-giuridico seguito dal Collegio per giungere alla
decisione di accoglimento». La sentenza, infatti, «si incentra nel richiamo
pressoche’ integrale delle statuizioni della precedente pronuncia … senza
lasciare intendere quali – e in che misura – siano state le previsioni del
bando di concorso impugnato giudicate illegittime».
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito inoltre (pagg. 13-20) le difese articolate
nel precedente grado di giudizio, avverso gli ulteriori motivi di ricorso
proposti ed assorbiti dalla pronuncia. Anche nel
presente giudizio – entrato in vigore nelle more (nel suo testo definitivo)
l’art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n.
44 – la Dirpubblica ha proposto «motivi aggiunti»,
al fine di eccepire
l’illegittimita’ costituzionale di detta norma, per violazione degli artt. 3,
24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonche’ dell’art. 6, par. 1 CEDU (v. pagg.
22-43). All’udienza di trattazione, dopo deposito di
memorie, la causa e’ stata riservata in decisione. 4.
Con sentenza 18 novembre 2013, n. 5451, questo Consiglio di Stato ha innanzi
tutto riuniti i ricorsi, stante la connessione, ed ha pronunciato in ordine ai
profili di inammissibilita’ ed improcedibilita’,
sollevati per il tramite
dei motivi di
impugnazione: a) rigettando
l’appello ed i ricorsi in opposizione di terzo proposti avverso la sentenza n.
260/2011 del TAR per il Lazio;
b) rigettando i motivi di appello e i motivi dei ricorsi in opposizione di
terzo, come specificamente indicati in motivazione, rivolti avverso le sentenze
nn. 6884/2011 e 7636/2011 del TAR per il Lazio.
Esaurito, dunque, l’esame dei motivi di appello e di ricorso afferenti ai
profili di inammissibilita’ e di improcedibilita’, ai fini dell’esame degli
ulteriori motivi, relativi al merito, e dunque alla prospettata illegittimita’
degli atti impugnati, il Collegio – con la citata sentenza n. 5451/2013 – ha
rilevato che, nelle more del giudizio, e’ entrato in vigore l’art. 8, comma 24,
d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento. Tale
disposizione prevede: «Fermi i
limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all’esigenza urgente e
inderogabile di assicurare la funzionalita’ operativa delle proprie strutture,
volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto
all’evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l’Agenzia delle
dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio sono autorizzate ad
espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita’ di cui
all’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo
2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Nelle more dell’espletamento di dette procedure
l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e
l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi gia’ affidati, potranno
attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e’ fissata in relazione
al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite
concorso. Gli incarichi sono attribuiti con
apposita, procedura selettiva applicando l’articolo 19,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui
e’ conferito l’incarico compete lo stesso trattamento
economico dei dirigenti. A
seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al
presente comma, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del
territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri
funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si
provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell’Agenzia
delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia del
territorio. Alla compensazione degli effetti in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto,
pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per l’Agenzia delle
dogane e per l’Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni
di’ bilancio.». Alla luce di tale disposizione, il
Collegio ha ritenuto che «occorre rimettere alla Corte costituzionale, stante
la sua rilevanza ai fini della decisione e la sua non manifesta infondatezza,
la questione relativa alla legittimita’ costituzionale dell’articolo 8, comma
24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44, per le
ragioni meglio esplicitate con separata ordinanza». 5.
Dall’esame della disposizione sopra riportata ed applicabile al caso di specie,
appare evidente la rilevanza della questione di legittimita’ costituzionale
della medesima. Giova osservare che la disposizione in
esame, nell’autorizzare l’espletamento di procedure concorsuali da parte delle
Agenzie fiscali, ed in particolare da parte dell’Agenzia delle Entrate, prevede
che «nelle more dell’espletamento di dette procedure
l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio,
salvi gli incarichi gia’ affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a
propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, la cui durata e’ fissata in relazione al tempo necessario per la
copertura del posto vacante tramite concorso». Orbene,
appare al Collegio che la norma citata per un verso, autorizza l’attribuzione
di incarichi dirigenziali a funzionari delle stesse Agenzie nelle more dello
svolgimento dei concorsi; per altro verso, fa salvi gli incarichi «gia’ affidati»,
vale a dire gli incarichi dirigenziali gia’ affidati a funzionari privi di
qualifica dirigenziale. La norma ora richiamata,
legittimando ex post l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari
privi della relativa qualifica, si pone quale factum principis sopravvenuto,
tale da determinare la declaratoria di improcedibilita’ degli appelli per
sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Non a
caso, a seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, la Dirpubblica,
parte appellata, ha proposto «motivi aggiunti» nell’ambito
del presente giudizio, al
fine di eccepire l’illegittimita’ costituzionale di
detta norma, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost.,
nonche’ dell’art. 6, par. 1 CEDU. In definitiva, la
norma – consentendo che «nelle
more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia
delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio,
salvi gli incarichi gia’ affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a
propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la
cui durata e’ fissata in relazione al tempo necessario per la
copertura del posto vacante tramite concorso» – determina la «salvezza» del
provvedimento impugnato (delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle
Entrate, con la quale e’ stato modificato l’art. 24 del regolamento di
amministrazione, consentendo il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di
incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della relativa
qualifica). Da cio’, la evidente rilevanza della
questione di legittimita’ costituzionale. 6. Attesa la
rilevanza, questo Consiglio di Stato ritiene altresi’ non manifestamente
infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 8, comma
24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44, per le
seguenti ragioni: a) in primo
luogo, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost, poiche’, nel consentire l’attribuzione
di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, la
norma aggira la regola costituzionale di
accesso ai pubblici uffici mediante concorso. La Corte
costituzionale (sentenza 6 luglio 2004, n. 205) ha ribadito che nel concorso
pubblico va riconosciuta «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il
pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza
dell’amministrazione», precisando inoltre che «la regola del pubblico concorso
puo’ dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da
arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell’ambito dei soggetti
legittimati a parteciparvi». La Corte ha precisato che, se e’ vero che il
principio del concorso pubblico non ostacola la previsione per legge di
«condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento
di pregresse esperienze
lavorative maturate nell’amministrazione»,
tuttavia il principio stesso, salvo
circostanze eccezionali, «non tollera la riserva integrale dei posti
disponibili in favore del personale interno». Ha
aggiunto la Corte costituzionale che, se e’ vero che la regola del pubblico
concorso, quale strada maestra per l’accesso al rapporto di lavoro con le
pubbliche amministrazioni, puo’ essere derogata dal legislatore, purche’ non
venga leso il principio di ragionevolezza, e’ altrettanto vero che tale
eccezione non si giustifica, con conseguente violazione del predetto principio
di ragionevolezza, «a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici
verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate
soluzioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della
totalita’ dei posti vacanti». In via generale, la Corte
costituzionale (sent. 16 maggio 2002, n. 194) ha riaffermato il principio secondo
il quale «il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad
un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu’ elevate ed e’ soggetto
pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso»,
affermando peraltro che anche un concorso con posti riservati in misura
ragionevole risponde a tale principio. A fronte di tali
indicazioni, la norma in esame consente, a funzionari privi della relativa
qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale, e
dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un’area e qualifica
afferente ad un «ruolo» diverso nell’ambito dell’organizzazione pubblica, e ai
quali i medesimi funzionari potrebbero accedere solo a seguito del positivo
superamento di idoneo concorso (la cui esigenza viene, dunque, aggirata dalla
norma in esame); b) in secondo
luogo, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost., sotto diverso profilo, in
quanto, eludendosi, per il tramite della norma in esame, la regola del pubblico
concorso, si determina un vulnus al principio del buon andamento
amministrativo, proprio perche’, come affermato dalla Corte
costituzionale (sent. n. 205/2004), il concorso,
rappresentando «la forma generale ed ordinaria di
reclutamento per il pubblico impiego», costituisce un
«meccanismo strumentale
al canone
di efficienza dell’amministrazione», e dunque attutivo
del principio di buon
andamento; c) in terzo luogo,
per ulteriore violazione degli articoli 3 e 97, primo comma, Cost., in quanto
la norma in esame viola i principi di legalita’, imparzialita’ e buon andamento
dell’azione amministrativa, poiche’ essa, permettendo l’attribuzione di
incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, consente di
conseguenza la preposizione ad organi amministrativi, titolari di potesta’
provvedimentale, di soggetti privi dei necessari requisiti, in tal modo
determinandosi (anche) una conseguente diminuzione delle garanzie dei cittadini
riposte in una amministrazione
che, nell’esercizio di poteri conferiti dalla legge, deve presentarsi
competente, imparziale,
efficiente; d) in quarto luogo,
per violazione degli articoli 3 e 51 Cost., in quanto la norma consente
l’accesso a pubblici uffici (intendendosi, per essi, quelli di rango
dirigenziale), sia in violazione delle «condizioni di eguaglianza», che
risultano violate dalla pretermissione della procedura concorsuale, e che
devono invece sussistere tra i cittadini aspiranti ad uffici pubblici, sia in
violazione dei «requisiti stabiliti dalla legge» (posto che l’art. 19, d.lgs.
31 marzo 2001, n. 165, prevede ben diverso procedimento per il conferimento
degli incarichi dirigenziali). 7. Per tutte le ragioni
esposte, questo Consiglio di Stato ritiene rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 8, comma
24, di 2 marzo 2012, n. 16, conv. legge 26 aprile 2012, n. 44, per violazione
degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La riemissione
degli atti alla Corte costituzionale comporta la sospensione del processo in
corso.
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