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lunedì 13 aprile 2015

Procedure cautelari ed esecutive


Fermo, ipoteca e pignoramento

Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta ad attivare alcune procedure a garanzia del credito degli Enti impositori.
Equitalia invia al contribuente, prima dell’attivazione delle procedure cautelari, comunicazioni e avvisi, per informarlo delle azioni che per legge è tenuta a compiere al fine di recuperare quanto dovuto.
Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Procedure Cautelari

Le procedure cautelati sono attivate per legge, alla scadenza della notifica delle cartelle, a garanzia delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori.

Fermo Amministrativo

Il Fermo Amministrativo è l’atto con cui si dispone, il blocco dei veicoli intestati al debitore.
In un primo momento il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa indicata.
Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all'attività svolta dall’impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare "convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento oppure alla rateizzazione di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del debito o, in caso di rateazione, contestualmente al pagamento della prima rata, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata da Equitalia.
Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta (vedi procedure esecutive).

Ipoteca Immobiliare

L’Ipoteca Immobiliare è l’atto che Equitalia iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori.
L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta, sempre previa comunicazione scritta e per debiti complessivamente non inferiori a 20 mila euro.
Il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione d’ipoteca con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso il termine senza che il contribuente abbia dato seguito alla rateizzazione o al pagamento di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca.
La cancellazione dell’ipoteca avviene, senza aggravio di ulteriori spese per il contribuente, contestualmente al saldo del debito quindi in caso di rateazione con il pagamento dell’ultima rata.
Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, se il bene rientra nelle condizioni (vedi procedure esecutive) previste dalla legge, Equitalia potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile (vedi procedure esecutive).

Procedure Esecutive

Le procedure esecutive per legge sono attivate, dopo gli atti previsti dalle procedure cautelari, per il recupero delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. Le procedure prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili.
Prima dell’avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione, inviati per cartelle consegnate almeno un anno prima e per le quali non sono state attivate altre procedure. L’avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare oppure, peri casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato.

Pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili

Si dà corso alle procedure esecutive per la vendita all’asta dei beni, in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
  • è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile e all’esecuzione del procedimento (vendita all’asta) solo se:
  • l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
La legge prevede che il contribuente d’intesa con Equitalia, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso un cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto.
In questo caso l’intero ricavato sarà versato direttamente ad Equitalia che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al contribuente l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.

Avviso di vendita di Equitalia

atto dell’agente della riscossione (Adr) notificato e trascritto nelle forme di legge con cui si dà corso al pignoramento immobiliare. L’avviso contiene: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, p interessi di mora e spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. L’avviso di vendita viene notificato al soggetto nei confronti del quale si procede entro 5 giorni dalla trascrizione In mancanza della notificazione non può procedere alla vendita.

Pignoramento verso terzi

Il Pignoramento verso terzi prevede per Equitalia la possibilità di recuperare le somme dovute dal contribuente-debitore attraverso i crediti da lui vantati da un terzo.
Con questa procedura si richiede al terzo di versare quanto da lui dovuto al contribuente-debitore, direttamente ad Equitalia (es. si chiede di pagare direttamente ad Equitalia l’affitto dell’appartamento se il proprietario è un contribuente-debitore oppure al datore di lavoro di versare parte dello stipendio del lavoratore). In questo caso il terzo deve procedere con il pagamento entro 60 giorni oppure rendere una dichiarazione in cui certifica l’inesistenza / insussistenza del debito.
Pignoramento su stipendi e pensioni Interventi graduali sono previsti in caso di pignoramento di stipendio o pensione o di importi derivanti da rapporto di lavoro:, a tutela delle persone con meno disponibilità economica
  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro , la quota pignorabile è un quinto.

Pignoramento conti correnti

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ad esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Dichiarazione stragiudiziale

È la dichiarazione resa da un soggetto terzo, che risulta debitore del contribuente iscritto a ruolo, rilasciata all'agente della riscossione (Adr), ai fini della riscossione. Secondo la legge, trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, Equitalia, prima di procedere al pignoramento di crediti presso terzi (nelle forme ordinarie o speciali) ed anche contemporaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste dalla legge, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, possibilmente in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al debitore principale

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