L'IMPRESA AGRICOLA E L'IMPRENDITORE AGRICOLO |
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1. LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGRICOLO Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie, ha emanato il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 22 aprile 2004), con il quale vengono dettate norme in materia di semplificazione amministrativa nel settore dell’agricoltura. Vogliamo sottolineare alcuni punti importanti: 1. Viene abrogato l’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nel quale si definiva l’ “imprenditore agricolo a titolo principale”, e in sua vece subentra la figura dell’ “imprenditore agricolo professionale” (IAP) (art. 1). 2. Nasce la “Società agricola”. La ragione sociale o denominazione sociale delle società che hanno per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 C.C. deve contenere l’indicazione di società agricola. Le società già costituite alla data del 7 maggio 2004 (data di entrata in vigore del decreto), che abbiano come oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività di cui all’art. 2135 C.C. devono inserire nella ragione o denominazione sociale la indicazione di “Società agricola” ed adeguare lo statuto, se redatto (art. 2). 3. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, viene considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente un’età non superiore a 40 anni (art. 3). 4. Ai fini dell’aggiornamento del Repertorio Economico Amministrativo (REA), le Camere di Commercio competenti per territorio dovranno acquisire le dichiarazioni dell’imprenditore agricolo modificative del fascicolo aziendale attraverso un interscambio di dati con il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) (art. 14). Successivamente il D. Lgs. n. 99 del 2004 verrà modificato ed integrato dal D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 (pubblicato nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2005), il quale detterà ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore dell'agricoltura. Tale decreto è entrato in vigore il 30 giugno 2005. 2. IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (IAP) E SOCIETA’ AGRICOLE - ADEMPIMENTI VARI 2.1. La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) da parte delle società di capitali e cooperative Con le modifiche apportate al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, da parte del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, viene concesso anche alle società di capitali di ottenere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale. La norma richiede che almeno un amministratore sia in possesso di tale qualifica. Per cui, gli amministratori di società di capitali, in possesso delle competenze professionali, che dedicano alla gestione della società agricola almeno la metà del proprio tempo e ricavano almeno la metà del proprio reddito di lavoro, acquisiscono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale e consentono l'acquisizione della stessa qualifica anche alla società. Le società cooperative ottengono la medesima qualifica a condizione che almeno un amministratore, che sia anche socio, possieda tale qualifica. 2.2. Gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 99/2004, modificato dal D. Lgs. n. 101 del 2005 L’articolo 2 del D. Lgs. n. 99/2004, successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 101/2005, stabilisce che le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 C.C., hanno l’obbligo di riportare nella ragione sociale o nella denominazione sociale l’indicazione “Società semplice”. Al fine di agevolare tale adempimento, il legislatore ha previsto la esenzione del pagamento di qualsiasi tributo e diritto per tutti gli adempimenti eventualmente dovuti per tale aggiornamento. Pertanto, anche la denuncia al Registro delle imprese riguardante la sola comunicazione prevista dall’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 99/2004, a decorrere dal 30 giugno 2005, è esente sia dall’imposta di bollo che dai diritti di segreteria. Per usufruire delle agevolazioni tributarie, creditizie, previdenziali ed assistenziali, le società agricole dovranno, inoltre, avere almeno la metà dei soci in possesso della qualifica di “coltivatore diretto”, risultante dalla iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Alle società qualificate come imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 99/2004, come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 101/2005, sono riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di “coltivatore diretto”. Tale agevolazioni sono riconosciute anche: • alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, • alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonchè • alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso la perdita di questi requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. 2.3. Adempimenti presso il Registro delle imprese 2.3.1. L’adeguamento della ragione sociale o della denominazione. Per l’adeguamento della ragione o della denominazione sociale con inserimento dell’indicazione di “società agricola” dovrà essere compilato il Modello S2 (nei riquadri secondari A, B, 1), utilizzando il programma Fedra o simili. Alla pratica dovrà essere allegata copia dell’atto notarile di variazione dei patti sociali/statuto e la pratica dovrà essere firmata digitalmente dal notaio. Per la società semplice è possibile variare i patti sociali anche con contratto verbale, debitamente registrato presso il competente Ufficio del Registro. In questo caso dovrà essere allegato il file della procura cartacea scannerizzata riportante le firme autografe di tutti i soci (salvo il caso in cui gli stessi siano in possesso di smart card). Nel caso la trasmissione sia effettuata da un ragioniere/dottore commercialista, ai sensi dell’art. 2, comma 54, della legge 350/2003, sarà sufficiente apporre la firma digitale del professionista incaricato. La modifica che contenga esclusivamente la variazione relativa alla ragione o alla denominazione sociale di società aggiungendo la dicitura “società agricola”, è totalmente gratuita, non dovendo scontare nè l’imposta di bollo né i diritti di segreteria. 2.3.2. La denuncia della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per i soci. Per la denuncia della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per i soci dovranno essere compilati il Modello S5 – Modifica (quadri A e BB) + l'Intercalare P (quadri 1, 2 e 4; la qualifica di imprenditore agricolo professionale, va riportata nel quadro 10), utilizzando il programma Fedra o simili. Per tale denuncia è dovuto il diritto di segreteria dell’importo di 50,00 euro, se presentata su supporto informatico, oppure di 30,00 euro, se presentata con modalità telematica. In questo specifico caso non è dovuta l’imposta di bollo. 2.4. Aggiornamento dei dati contenuti nelle carte di circolazione delle macchine agricole - Esonero da bolli e diritti Come si è detto sopra, a norma dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 99/2004, la ragione sociale o la denominazione sociale delle società, il cui oggetto sociale è l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 cod. civ.), deve contenere l’indicazione di “società agricola”; ed il successivo comma 2, pertanto, impone un obbligo di adeguamento anche per le società già esistenti. A tal fine, il medesimo comma 2, nel testo novellato dal D. Lgs n. 101/2005, ha disposto che le società in parola “sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l’aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario”. Essendo insorti dubbi interpretativi in ordine alla portata applicativa della norma appena citata, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a richiedere apposito parere all’Agenzia delle Entrate, affinché fosse chiarito se l’esenzione disposta dal legislatore si estendesse anche all’aggiornamento dei dati contenuti nelle carte di circolazione delle macchine agricole in disponibilità delle predette società. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con Nota del 15 marzo 2006, Prot. n. 954-15538/2006, ha evidenziato che l’esonero in esame non è limitato all’adeguamento della nuova ragione sociale degli atti catastali e dei pubblici registri immobiliari, ma comprende tutti gli altri adempimenti a tal fine necessari, tra i quali rientra la modifica della ragione sociale sui libretti di circolazione. Conseguentemente, l’imposta di bollo ed i diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, dovuti su tale ultimo adempimento, non sono più dovuti. Pertanto, il Ministero, con la Circolare del 3 aprile 2006, Prot. MOT3/1678/M350 fa fatto presente che, nel caso di specie, dovrà procedersi alla emissione di un duplicato della carta di circolazione (causale 99), al fine di aggiornare la ragione sociale o la denominazione dell’intestatario con la dizione “società agricola”. Il rilascio di detto duplicato è esente dal versamento sia dell’imposta di bollo sia dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986. 2.5. Adempimenti previdenziali L'INPS, con la Circolare n. 48 del 24 marzo 2006, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti previdenziali a seguito dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Al comma 5-bis, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 99/2004, così come sostituito dall’art. 1, comma 4 del D. Lgs.27 maggio 2005, n. 101, si afferma, infatti, che l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. L'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 99/2004 ha attribuito alle Regioni la competenza ad accertare, a tutti gli effetti - compresi quelli previdenziali - il possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di IAP. E' comunque fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie au sensi del DPR n. 476/2001. I soggetti interessati all'iscrizione nella gestione previdenziale devono presentare all'INPS, unitamente alla relativa richiesta, il certificato regionale relativo al possesso dei requisiti di legge. L'INPS procederà alla "iscrizione con riserva", dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti. Il D. Lgs. n. 101/2005 introduce una assoluta novità in materia, prevedendo l'iscrivibilità nella gestione, anche in carenza dei requisiti necessari, salvo il successivo perfezionamento degli stessi (art. 1, comma 5-ter). Il comma in esame - osserva l'INPS - comporta l’applicazione delle norme sullo IAP nei confronti dei soggetti che, non ancora in possesso dei relativi requisiti, abbiano presentato istanza per l’accertamento degli stessi alla Regione e abbiano, altresì, richiesto all’INPS l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale. Tali soggetti hanno 24 mesi di tempo – o il diverso tempo stabilito dalle singole Regioni – dalla data di presentazione dell’istanza alla competente Regione, per risultare in possesso dei requisiti previsti dal Legislatore e regolarizzare la propria posizione, pena la decadenza dagli eventuali benefici goduti. Ne consegue che, a seguito della novellata disposizione, l'INPS deve iscrivere con riserva coloro che, anche se non in possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla Regione, comprovante solo l’avvenuta presentazione della domanda. Costoro - avverte l'INPS - saranno cancellati ab origine dalla gestione previdenziale se dopo 24 mesi dalla data di presentazione della citata istanza alla Regione - o dopo il diverso termine stabilito dalla Regione - non risultino in possesso della certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione. Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa. |
PRODUTTORI AGRICOLI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - VENDITA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI AGRICOLI |
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1. La vendita al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende L'art. 1 D.Lgs. 228/01 definisce imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo o di selvicoltura o di allevamento di animali e attività connesse. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. La disciplina dell'attività di vendita da parte di imprenditori agricoli di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda è dettata dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001, laddove si stabilisce che “gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 L. n. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”. Il comma 7 del medesimo articolo sancisce, inoltre, che “Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998”. Tuttavia, è bene tener presente quanto viene stabilito al successivo comma 8, secondo il quale “Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”. Tali limiti sono stati successivamente innalzati dall’art. 1, comma 1064, lett. a) e b) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza 1° gennaio 2007, passando, rispettivamente a 160.000 euro per gli imprenditori individuali e a 4 milioni di euro per le società. Da quanto sopra ne discende che i produttori agricoli sono legittimanti a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi. Questa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. Sull’argomento è intervenuto il Ministero delle attività produttive con la Nota del 18 maggio 2005, Prot. 4272, nella quale si sottolinea che, al fine dell’individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva, è necessario far riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8, dell’articolo 4. Pertanto, è l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che determina il significato analitico del termine “prevalenza”. Dunque, è indispensabile rimanere entro i limiti fissati dal comma 8, poiché superare gli stessi comporta il passaggio dall’attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, con la conseguente applicabilià delle disposizioni contenute del D. Lgs. n. 114/1998. La Nota del Ministero delle attività produttive è riportata nell'Appendice Normativa. 2. La vendita al dettaglio in forma itinerante o su posteggio La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Lo prevedeva l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001, così come modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, del D.L. n. 2/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 81/2006. Tale comma è stato successivamente modificato dall'art. 27 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (in vigore dal 10 febbraio 2012), che ha stabilito che l'attività può essere iniziata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione, senza quindi più attenedere i 30 giorni. La comunicazione, oltre alle generalità del richiedente, all'ubicazione dell'azienda e agli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 e della rispettiva legge regionale. 3. La vendita al dettaglio in sede fissa Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita, come disposto dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 228/2001. Conseguentemente, dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 228/2001, l’azienda agricola può esercitare l’attività di vendita dei propri prodotti in appositi locali, previa comunicazione di cui sopra, da non confondere con l’istituto della comunicazione stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998. Il Ministero delle attività produttive ritiene, infine, che le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 59 del 9 febbraio 1963 siano da ritenere tuttora valide. 4. Produttore agricoli - Vendita dei prodotti agricoli e iscrizione nel Registro delle imprese Il Ministero delle attività produttive, con Nota del 10 maggio 2006, Prot. 0004363, oltre a ribadire che per aderire all'esercizio di vendita su tutto il territorio nazionale dei i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, gli imprenditori agricoli sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese, ricorda anche che, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 77/1997, per alcuni soggetti esercenti attività agricola l'iscrizione nel Registro delle imprese non costituisce un obbligo, ma una facoltà. Si tratta di quei produttori agricoli con un volume d'affari di modesta entità (in precedenza l'importo era pari a 2.582,28 euro, oggi è previsto un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro). La norma richiama l'art. 34, comma 4, primo periodo del D.P.R. n. 633/1972 (T.U. in materia di imposta sul valore aggiunto), la quale, osserva il Ministero, va letta alla luce delle successive modifiche. Pertanto, anche i soggetti cui si riferisce la norma in materia IVA, per poter svolgere la vendita diretta secondo le modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, sono tenuti ad espletare l'adempimento dell'iscrizione nel Registro delle imprese. Tuttavia, questi soggetti, anche se non iscritti nel Registro delle imprese, possono esercitare la vendita dei propri prodotti sul fondo di produzione. Il Ministero, inoltre, in relazione alle autorizzazioni rilasciate agli imprenditori agricoli ai sensi della legge n. 59 del 9 febbraio 1963, ritiene che le stesse sono da ritenere a tutti gli effetti valide, purchè vengano convertite ed aggiornate ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Ministero conclude poi sostenendo che per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta alla comunicazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001, così come modificato dall'art. 2-quinquies della legge n. 81/2006. 5. Nuovi limiti alla obbligatorietà dell'iscrizione dell'imprenditore agricolo nel Registro delle imprese L'articolo 2, comma 3, della Legge 25 marzo 1997, n. 77 stabilisce che: "Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria". Dobbiamo subito rilevare che il comma 4 a cui faceva riferimento la legge n. 77/1997, dopo le varie modifiche apportate al D.P.R. n. 633/1972, è ora diventato il comma 6. Tale comma, per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 31, della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (collegato alla Finanziaria 2007), è stato totalmente sostituito. Mentre nella precedente formulazione si faceva riferimento ad un "volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire" (pari a 2.582,28 euro); nella nuova formulazione si fa riferimento ad un "volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro". Nel nuovo comma 6 è stato inoltre soppresso il secondo periodo, nel quale si prevedeva che "Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire" (pari a 7.746,85 euro). A seguito di quanto sopra, il volume di affari di un'impresa agricola - ovunque situata - per la non obbligatorietà dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, è ora fissato a 7.000,00 euro. 6. Regime di franchigia La norma va sicuramente collegata alle disposizioni dettate dal nuovo art. 32-bis, del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, secondo il quale i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali, che, nell'anno precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto in questione, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. I soggetti che ritengono di rientrare nelle condizioni di cui sopra dovranno comunicarlo all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di inizio attività. A questi soggetti verrà rilasciato un numero speciale di partita IVA, che a tutt'oggi non è dato conoscere come verrà identificato. 7. Vendita diretta dei prodotti agricoli - Novità dalla L. n. 98/2013 Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. In particolare, l’articolo 30-bis del citato decreto-legge, rubricato “Semplificazioni in materia agricola”, così dispone: “All’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell'ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività»; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»; c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati».” . Se vuoi approfondire i contenuti della L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013, clicca QUI. 8. Vendita diretta dei prodotti agricoli - Novità dalla L. n. 98/2013 - Nota dell'ANCI Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. L'ANCI – Dipartimento attività produttive, al fine di chiarire alcuni aspetti della norma, ha pubblicato una nota di indirizzi in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli. Il riferimento è in modo particolare all'art. 30-bis, che ha, tra l'altro, aggiunto il comma 8-bis all’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, stabilendo che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. Si tratta di una novità per il settore agricolo: fino ad oggi, infatti, il consumo sul posto di prodotti degli agricoltori era possibile solo per le aziende agrituristiche. Al fine di consentire una uniforme applicazione della predetta disposizione su tutto il territorio nazionale, l'ANCI ha ritenuto opportuno fornire indicazioni analitiche sulle modalità di effettuazione della somministrazione non assistita da parte degli imprenditori agricoli che esercitino la vendita diretta, precisando "ciò che è consentito" e "ciò che non è consentito". Cosa è consentito a) Il consumo deve avvenire esclusivamente all’interno dei locali e delle aree destinati all’attività di vendita sia su area privata che su area pubblica, della quale area pubblica l’imprenditore abbia la disponibilità; b) Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto è consentito l’utilizzo di piani d’appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc., di dimensioni ed in numero congrui rispetto all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale o dell’area su cui si esercita l’attività di vendita; c) Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto; d) Possono essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso; e) E’ consentita la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita; f) Le mensole o gli altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione; g) Le eventuali pareti retrostanti ai dispositivi di supporto al consumo devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; h) La zona destinata al consumo deve essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori di rifiuti costruiti in modo adeguato. Cosa non è consentito a) Non è ammessa alcuna forma di servizio assistito in quanto si configurerebbe altrimenti un’attività di “somministrazione assistita”; b) Non è consentita la richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti in loco; c) Non è possibile predisporre ambienti appositamente destinati al consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, arredati e attrezzati esclusivamente a tale scopo; d) E’ esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere; e) Non è ammesso esporre e/o consegnare all’utenza un “menù” delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione; f) Non possono essere raccolte le “ordinazioni” degli acquirenti presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio. . Se vuoi scaricare il testo della nota dell'ANCI, clicca QUI. 9. PICCOLO IMPRENDITORE AGRICOLO - Vendita su aree pubbliche - Iscrizione nel Registro delle imprese - Chiarimenti dal Ministero delle Politiche Agricole Il piccolo imprenditore agricolo che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7.000 euro all’anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli) ha l’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche (e quindi al di fuori del fondo di produzione). Lo ha chiarito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la Nota del 6 marzo 2014, n. 16304, emanata in risposta ad una interpellanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Il contenuto di tale Nota è stato diffuso, dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 77217 dell’8 maggio 2014. Il Ministero delle Politiche Agricole richiama infatti quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, dove si dispone, a chiare lettere, che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, solo se preventivamente iscritti nel Registro delle imprese. Trattasi, infatti, di norma prevalente rispetto a quanto stabilito al comma 3, dell’art. 2 della L. n. 77/1997, dove, richiamando l’attuale comma 6 dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, si prevede l’esenzione dall’iscrizione nel Registro delle imprese da parte dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, che in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a 7.000 euro. Lo stesso comma 3 dell’art. 4, del citato D.Lgs. n. 228/2001, tra le indicazioni da riportare della comunicazione da inviare al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione, viene espressamente citata anche l’iscrizione nel Registro delle imprese. Naturalmente, agli imprenditori agricoli che intendano vendere i propri prodotti direttamente ai privati, non si applicano le norme sul commercio e pertanto non è richiesto il possesso di alcuna licenza commerciale, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti. Il testo della risoluzione ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa. 10. Imprenditore agricolo - Vendita fuori dal fondo di produzione - Aspetti sanzionatori - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico Il quesito posto da un Comune riguarda il caso di un imprenditore agricolo, regolarmente iscritto al Registro delle imprese, e che esercita l’attività di vendita dei propri prodotti nell’androne del portone di accesso alla propria abitazione e quindi fuori dal fondo di produzione e senza alcun titolo autorizzatorio. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione 107841 del 10 giugno 2014, nel riferire il parere del Ministero delle Politiche Agricole (nota del 6 marzo 2014, n. 16292), ha precisato che il legislatore, all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, non ha previsto sanzioni ad hoc in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al Comune. Il decreto del 20 novembre 2007 ha delineato le linee guida valide per tutto il territorio nazionale sulle modalità di vendita dei prodotti fornendo indicazioni chiare e uniformi alle amministrazioni comunali interessate alle attività di controllo. Si tratta di un decreto, per espressa previsione normativa, di natura non regolamentare dal momento che la competenza legislativa nelle materie del commercio e dell’agricoltura è riservata alle Regioni. Pertanto, posto che non esiste specifica sanzione nella normativa di competenza del predetto Ministero e fermo restando che la fattispecie in parola non è espressamente prevista ai fini sanzionatori neanche nella disciplina in materia commerciale, il Ministero dello Sviluppo Economico si limita a rilevare che, nei casi in cui sia accertato che non sussistono i requisiti e le condizioni di applicazione della disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 228/2001, deve applicarsi la generale disciplina prevista per le attività di vendita al dettaglio. Pertanto, pur trattandosi di attività di vendita al pubblico non conforme a quanto consentito in base a una vigente normativa generale di settore, è legittimamente adottabile un provvedimento di inibizione di continuazione dell’attività nei confronti del soggetto in questione, fatte salve le eventuali diverse previsioni delle norme regionali in materia. Il testo della risoluzione ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa. |
ARGOMENTI PARTICOLARI |
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1. PRODUZIONE DI MICELIO DI FUNGO - CONSIDERATA ATTIVITA' AGRICOLA L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 20/E del 27 gennaio 2006, ha fornito chiarimenti circa l'inquadramento ai fini fiscali delle attività dirette alla produzione di micelio di fungo tra le attività agricole, alla luce della recente evoluzione della normativa che regola la materia. . Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI 2. LA DENUNCIA AZIENDALE – D.A. La legge n. 81 dell’11 marzo 2006 - di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca nonché in materia di fiscalità d’impresa - prevede anche importanti innovazioni relativamente ai principali adempimenti, a cui sono tenute ad ottemperare le aziende. La norma introduce l’obbligo della presentazione esclusiva in via telematica da parte delle aziende agricole assuntrici di manodopera, della “denuncia aziendale” ex art. 5 del D. Lgs. n. 375/93, della “comunicazione di assunzione” di cui all’art. 9 ter della Legge n. 608 del 1996, della “dichiarazione trimestrale di manodopera” ex art. 6 del D. Lgs. n. 375/93. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l’indicazione del tipo di coltura praticato all’allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS, con la Circolare n. 88 del 11 luglio 2006 detta le prime istruzioni e presenta il nuovo modello di “denuncia aziendale”. Con successiva Circolare n. 100 del 22 settembre 2006 l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione telematica della denuncia aziendale. Il testo di entrambe le Circolari e dei relativi allegati viene riportato nell'Appendice normativa. 3. APERTURA DI FARMER'S MARKET I "Farmer's Market", detti anche "Mercati dei contadini" sono luoghi appositamente attrezzati dove possono essere acquistati i prodotti agricoli freschi e trasformati di provenienza locale. Alla vendita diretta presso la struttura del “Farmer Market” possono accedere i produttori agricoli singoli o associati, associazioni di produttori anche a carattere non professionale aventi le proprie aziende agricole ubicate sul territorio regionale. Il via libera in Italia ai "Farmer’s Market" è arrivato con la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, del decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”. Il decreto ha recepito il disposto di cui al comma 1065 dell’articolo 1 della finanziaria 2007 che testualmente recitava: “Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare .... sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia”. Con questo provvedimento ebbe ufficialmente inizio nel nostro Paese l’esperienza dei "mercati contadini", sulla scia delle positive esperienze nate negli Stati Uniti e in altri Paesi europei, dove già erano attivi efficaci ed affermati modelli alternativi di approvvigionamento di prodotti agricoli freschi e trasformati, di provenienza locale, a vantaggio dei consumatori. Gli imprenditori agricoli che partecipano ai mercati sono assoggettati alla disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli, di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 e non a quella del commercio (D. Lgs. n. 114/1998). Gli imprenditori agricoli, per poter essere ammessi al mercato, devono possedere i seguenti requisiti: 1) essere iscritti nel Registro delle imprese tenutoi dalla Camera di Commercio; 2) l’azienda deve essere ubicata in ambito regionale o in ambito più ristretto a carattere locale deciso dai Comuni; 3) la vendita deve riguardare prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei propri soci, nonché prodotti dell’ambito regionale o più ristretto regolamentato dai Comuni. E' necessario comunque rispettare il principio di prevalenza, per cui almeno il 51% dei prodotti deve essere di provenienza aziendale. . Se vuoi conoscere il "Farmer Market" più vicino alla tua residenza, clicca QUI. 3.1. In arrivo una nuova normativa Il Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 ha approvato un disegno di legge sui “Farmer’s Market”, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole. Il provvedimento, ferme restando le norme in materia di sicurezza alimentare, definisce i principi fondamentali in materia di mercati agricoli riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, promuove la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive e persegue i seguenti obiettivi: • stabilire i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati agricoli riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti agricoli e del percorso chilometrico, con preferenza dei prodotti agricoli che abbiano un legame con il territorio di produzione; • promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agricoli ottenuti nel rispetto dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura rurale; • incentivare, a mezzo delle attività delle pubbliche amministrazioni competenti, la diffusione e il successo dei mercati agricoli di vendita diretta nell'interesse dei consumatori finali. Il provvedimento impone un passo di qualità diverso e si aggiunge alle norme in materia di sicurezza alimentare, definendo principi importanti in materia di mercati agricoli riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori: non solo la modalità di vendita e la trasparenza dei prezzi, ma anche una maggiore verificabilità della qualità dei prodotti: dalla semina, produzione e lavorazione, alla vendita. Il DDL coinvolge anche le Amministrazioni locali al fine di favorire lo sviluppo di questo genere di mercati. L’art. 3 del provvedimento, infatti, prevede la riserva degli spazi (almeno il 20%) per la vendita dei "prodotti agricoli a chilometro zero” provenienti dalla filiera corta e dei prodotti di qualità, nei mercati agricoli al dettaglio situati su aree pubbliche. Per "prodotti agricoli a chilometro zero", si intendono i prodotti agricoli provenienti da areali di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita diretta situati ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è effettuata la vendita ovvero ove è ubicato il mercato. Ma la vera novità riguarda le strutture commerciali, che potranno riservare almeno il 30% della superficie totale per la vendita dei "prodotti agricoli a chilometro zero”. Anche le grandi strutture di vendita vengono coinvolte dal provvedimento. Le regioni possono prevedere una riduzione del 50% del contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e che, all’atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti agricoli a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30% delle produzioni agricole complessivamente acquistate su base annua (art. 4, comma 1). Al fine di evitare raggiri da parte di coloro che potrebbero mirare esclusivamente ad ottenere lo sconto, il secondo comma dell’art. 4 prevede una sorta di sanzione a carico delle strutture commerciali che non rispettino - per almeno 5 anni - l’impegno di vendere i prodotti agricoli oggetto dell’accordo. La sanzione prevista è il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di concessione delle agevolazioni precedentemente concesse. - Si riporta il testo dello: . Schema di disegno di legge recante norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di qualità. 4. CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI Utenti Motori Agricoli (UMA) è il nome tradizionale attribuito agli agricoltori destinatari di assegnazione di combustibile agevolato. L'ufficio Utenti Motori Agricoli (UMA) è situato, di solito, presso la Regione o la Provincia. Soli in casi rari è situato presso la Camera di Commercio. L'agevolazione fiscale per i carburanti impiegati in agricoltura interessa tutto il territorio nazionale. Viene regolamentata dal D.M. 14 dicembre 2001, n.454, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e consiste in una riduzione dell'imposta di fabbricazione gravante su benzina (- 51%) e gasolio (- 78%) impiegati in lavori agricoli mediante l'uso di macchine agricole. Le coltivazioni sotto serra godono di un ulteriore riduzione: attualmente è prevista l'esenzione totale dell'accisa sul gasolio. I carburanti agricoli, vista la loro specificità, vengono denaturati nei depositi fiscali secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Dogane, L'agevolazione fiscale per i carburanti impiegati in agricoltura spetta: a) a tutte le aziende agricole iscritte al Registro Imprese che svolgono attività agricole per conto proprio; b) a tutte le imprese iscritte al Registro Imprese che eseguono prestazioni in favore di aziende agricole terze. In questo caso, il carburante agricolo loro assegnato spetta solo ed esclusivamente per le attività agricole prestate a favore di aziende agricole iscritte al registro imprese; c) alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche; d) ai consorzi di bonifica e di irrigazione. Per quanto concerne le agevolazioni dei carburanti agricoli, si considerano attività agricole quelle produttive di reddito agrario, come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e successive modificazioni, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni preparatorie di base. Ogni Regione ha approvato delle tabelle che stabiliscono, a fronte delle colture e degli allevamenti praticati, le lavorazioni ammesse e le relative quantità di carburante spettanti. I carburanti agricoli possono essere impiegati con: - le macchine agricole previste dall'art.57 del nuovo Codice della Strada, - i motori e le apparecchiature utilizzate per i lavori agricoli, - le macchine utilizzate per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, - gli impianti di riscaldamento di serre e di locali adibiti ad attività di produzione. Al Servizio UMA vanno comunicate tutte le macchine e le attrezzature utilizzate per i lavori agricoli e tutte le eventuali vendite, rottamazioni e inutilizzi che avvengono successivamente. 4.1. Adempimenti per.... 1) Avere una posizione UMA. Per ottenere i carburanti agevolati per l'agricoltura bisogna innanzitutto essere iscritti al sistema informativo regionale SIAGRI e avere una posizione UMA. L'azienda nuova o quella che richiede per la prima volta i carburanti agricoli presenta al Servizio UMA un apposito modulo per dichiarare i dati anagrafici dell'impresa, i dati catastali dei terreni che conduce e richiede il carico delle macchine e/o attrezzature agricole utilizzate. 2) Ottenere i carburanti agricoli. I soggetti interessati devono, mediante apposito documento, dichiarare l'avvenuto impiego degli oli minerali agevolati nell'anno precedente entro il 30 giugno di ciascun anno e contestualmente ne fanno richiesta per l'anno in corso. Successivamente, il Servizio UMA rilascia un libretto di controllo che attesta l'assegnazione del carburante agricolo e con il quale è possibile acquistare il prodotto agevolato dai depositi commerciali abilitati. 3) Chiudere una posizione UMA. Bisogna presentare la dichiarazione dell'avvenuto impiego degli oli minerali agevolati relativi all'ultima assegnazione ottenuta (mediante l'apposito modulo, dichiarare la chiusura dell'azienda e provvedere a scaricare tutte le macchine e le attrezzature utilizzate. 4.2. Libretto di controllo Il libretto di controllo è il documento ufficiale, previsto dal D.M. n. 454/2001 e rilasciato dal Servizio UMA, che attesta l'avvenuta assegnazione annuale dei carburanti agevolati. Su questo documento vengono annotati: - i dati anagrafici dell'impresa, - i dati dell'azienda condotta con i comuni su cui si estende, le colture e le rispettive superfici lavorate, - le tipologie dei carburanti con le rispettive quantità assegnate nell'anno in corso, quelle acquistate, quelle consumate nell'anno precedente e quelle rimanenti, - le macchine agricole utilizzate. Il libretto di controllo va conservato secondo i principi generali della tenuta della contabilità (art. 2219 C.C.), presso la sede dell'impresa, assieme ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione. 5. PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI - NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CESSIONI I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano, a pena di nullità: - la durata; - le quantità; - le caratteristiche del prodotto venduto; - il prezzo; - le modalità di consegna e di pagamento. Lo ha stabilito l'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo nuovi adempimenti burocratici per la compravendita di prodotti agricoli e agroalimentari. Le modalità applicative delle disposizioni dettate dall'articolo 62 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, sono state dettate con il Decreto interministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012. Sostanzialmente è stato introdotto l’obbligo di formalizzare la compravendita con un contratto scritto e di effettuare alcuni adempimenti aggiuntivi che riguardano le formalità di pagamento, che deve essere effettuato entro termini prefissati, pena applicazione di sanzione pecuniarie da parte dell’autorità garante per la concorrenza ed il mercato, sotto il controllo della Guardia di Finanza. Questa nuova disciplina riguarderà tutti gli operatori del comparto alimentare (dettaglianti alimentari, pubblici esercizi, grossisti, mercati ortofrutticoli, ambulanti, distributori automatici, panificatori, erboristi, etc.) nonché tutti gli altri operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentari (sementi, animali, mangimi per animali, piante e fiori, tabacchi non lavorati etc.) a prescindere dalla posizione rivestita nell'ambito della filiera di riferimento. Le nuove regole si applicano a tutti i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. Tuttavia, la norma transitoria contenuta nell'art. 8 del decreto attuativo dispone che la regolarizzazione formale dei contratti in corso può essere effettuata fino al 31 dicembre 2012. In ordine alle pratiche commerciali sleali ed ai termini di pagamento le nuove regole si applicano per le consegne effettuate dal 24 ottobre 2012. Sono solo tre i casi di esonero: a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse; c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4. Non rientrano nel campo di applicazione anche le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. In sintesi, le principali norme contenute nel decreto attuativo, che troveranno applicazione su tutti i contratti o relazioni commerciali inerenti i prodotti agricoli ed alimentari in genere, sono: 1) FORMA SCRITTA Le forniture dovranno avvenire attraverso una contrattualizzazione in forma scritta con l'indicazione della durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Per "forma scritta" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari (art. 3, comma 1, D.M. n. 199/2012). Il decreto attuativo chiarisce, che l’obbligo della forma scritta e delle clausole obbligatorie, può essere soddisfatto anche se tali obblighi risultano dal complesso dei documenti relativi ad un medesimo contratto. Il sistema che si viene a configurare, prevede pertanto diverse possibilità in funzione della completezza del contratto, sintetizzabile secondo il seguente schema: a) contratto perfetto in tutti i suoi requisiti (singoli contratti di cessione, contratti quadro e accordi interprofessionali sottoscritti dalle parti e contenenti tutti gli elementi essenziali); b) ordini d’acquisto, contratti di cessione, documenti di trasporto o di consegna, ovvero fatture che, in tutti i casi, fanno riferimento ad un contratto a monte (che deve essere specificamente richiamato) di cui ne integrano gli elementi essenziali; c) scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti (il contratto si perfeziona con l’accettazione dell’ordine); d) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti (il contratto si perfeziona per fatti concludenti al momento della consegna); e) documenti di trasporto o di consegna, ovvero fatture c.d. “parlanti”, rispetto ai quali non sussiste un contratto a monte e pertanto, devono essere indicati tutti glie elementi essenziali del contratto. In quest’ultimo caso, i documenti richiamati devono necessariamente recare la dicitura espressa: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. 2) PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Assoluto divieto da parte dei contraenti di far valere la propria maggior forza contrattuale, imponendo all'altro particolari e gravose imposizioni, non giustificate, quali ad esempio la previsione di particolari servizi aggiuntivi rispetto alla fornitura, la determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione o la definizione di un termine minimo prima di poter emettere la fattura. L'articolo 4 del decreto attuativo stabilisce che rientrano nella definizione di «condotta commerciale sleale» anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011. Sempre sul piano della correttezza contrattuale il decreto elenca le condizioni contrattuali abusive. Tra queste: - l'esclusione della applicazione di interessi di mora; - l’esclusione del risarcimento delle spese di recupero dei crediti; - apposizione di una clausola di dumping e cioè di imporre prezzi sotto costo agli imprenditori agricoli; - posticipare la fatturazione oltre un mese. 3) TERMINI DI PAGAMENTO I termini legali per il pagamento sono i seguenti: • 30 giorni per le merci deteriorabili; • 60 giorni per tutte le altre merci. I suddetti termini decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Inoltre il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. 4) SANZIONI Gli importi delle sanzioni amministratire pecuniarie previste dall'art. 62, commi 5, 6 e 7, del D.L. n. 1/2012, comvertito dalla L. n. 27/2012, sono i seguenti: • da 516,00 a 20.000,00 euro per quanti non adempiono alle disposizioni previste per la "FORMA SCRITTA"; • da 516,00 a 3.000,00 euro per quanti non adempiono alle disposizioni previste per le "PRATICHE COMMERCIALI SLEALI"; • da 500,00 a 500.000,00 euro per quanti non adempiono alle disposizioni previste per i "TERMINI DI PAGAMENTO". L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza. 6. FASCIOLO AZIENDALE ELETTRONICO 6.1. L'istituzione del fascicolo aziendale (FA) Il fascicolo aziendale (F.A.), realizzato ai sensi del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola ed ai dati inerenti le domande di aiuto/premio e i procedimenti amministrativi del comparto agricolo. Le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono rese disponibili all'INPS, all'Agenzia del Territorio, all'Agenzia delle Entrate, alle Camere di Commercio, alle Regioni e Province autonome, alle Province, ai Comuni, al Centro Servizi Nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e agli altri enti e organismi pubblici, in adempimento delle loro finalità istituzionali. I dati che confluiscono nel fascicolo aziendale da altre Amministrazioni secondo le regole tecniche di SPC, mediante la definizione di apposite convenzioni con AGEA, ai sensi di quanto previsto all'art. 25 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, sono certificati dalle Amministrazioni stesse, che ne mantengono la titolarita'. 6.2. Definite le modalità operative per la consultazione da parte delle PP.AA. E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013, il Decreto 12 dicembre 2012, recante "Definizione delle modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni". Il decreto, pubblicato con un anno di ritardo, individua: a) le modalità operative per la consultazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del fascicolo aziendale elettronico, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e i sistemi informativi regionali, e b) le modalità di applicazione delle misure di semplificazione tramite la stipula di convenzioni al fine di consentire la consultazione, la disponibilità e la fruibilità dei dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. L'elenco delle tipologie dei dati disponibili nel fascicolo aziendale e la titolarita' degli stessi sono pubblicati nell'area pubblica del portale SIAN, gestito da'AGEA, entro 30 giorni dalla adozione del presente decreto. Entro 90 giorni dalla adozione del presente decreto, l'AGEA dovrà predisporre, ai sensi, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una apposita Convenzione standard, aperta all'adesione di tutti gli enti e organismi interessati. L'AGEA, le Regioni e gli Organismi pagatori dovranno rendere, altresì, disponibile alle aziende agricole la consultazione telematica del proprio fascicolo aziendale, mediante modalità di accesso sicure. |
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Del Consiglio Nazionale del Notariato, proponiamo i seguenti studi: - Lo Studio n. 67/2005/T dal titolo “Imprenditore agricolo professionale e società agricole dopo il d.lgs 27 maggio 2005 n. 101. Aspetti tributari". Lo studio è stato approvato dalla Commissione studi tributari il 22 luglio 2005. . Se sei interessato a scaricare il testo dello Studio, clicca QUI. - Lo Studio n. 5108 dal titolo “La prelazione agraria a seguito dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 228 e 29 marzo 2004, n. 99". Lo studio è stato approvato dalla Commissione studi civilistici il 21 luglio 2004. . Se sei interessato a scaricare il testo dello Studio, clicca QUI. - Lo Studio n. 17/2007/T dal titolo “Le novità della Finanziaria per imprenditori e società agricole". Lo studio è stato approvato dalla Commissione studi tributari il 26 gennaio 2007. . Se sei interessato a scaricare il testo dello Studio, clicca QUI. - Lo Studio n. 49/2010/T dal titolo “Agevolazioni per il coltivatore diretto e per lo IAP a seguito del c.d. decreto Milleproroghe del 2010". Lo studio è stato approvato dalla Commissione studi tributari il 26 marzo 2010. Sommario: 1. Generalità; 2. L’inquadramento nelle previsioni vigenti; 3. Il rapporto tra le vecchie previsioni sulla PPC e l’art. 2 comma 4-bis della L. n. 25 del 2010; 4. Le regole portate dall’art. 2 comma 4-bis della L. n.25 del 2010 ; 5. La salvezza di talune disposizioni; 6. Le fattispecie agevolabili e la decadenza. . Se sei interessato a scaricare il testo dello Studio, clicca QUI. Si riporta inoltre un approfondimento, curato da Claudio Venturi, dal titolo: L'impresa agricola, l'imprenditore agricolo professionale (IAP) e la società agricola. La modernizzazione del settore agricolo, le nuove figure professionali e le agevolazioni fiscali, creditizie e previdenziali. GUIDA PER LE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaf) ha realizzato la "Guida per le imprese agricole e agroalimentari". Si tratta di uno strumento al servizio delle imprese, creato per comunicare a tutti gli interessati le notizie relative alle molteplici iniziative realizzate in questi anni per lo sviluppo del settore. La guida è divisa in cinque parti: 1) strumenti operativi per l'impresa; 2) sicurezza e qualità degli alimenti; 3) attuazione della Politica Agricola Comune in Italia; 4) strumenti operativi di filiera; 5) il Sistema Mipaf. . Se se interessato a consultare la guida (Edizione 2006), clicca QUI Proponiamo altre due guide curate dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne, che riguardano il settore agricolo e il settore vinicolo. . Se sei interessato a scaricare il testo della "GUIDA FISCALE PER IL SETTORE AGRICOLO", clicca QUI. . Se sei interessato a scaricare il testo della "GUIDA FISCALE PER IL SETTORE VINICOLO", clicca QUI. |
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