La legge di Stabilità 2015 composta da un unico articolo con 735 commi (!) dedica i commi da 54 a 89 al Nuovo Regime forfetario per i contribuenti minimi che dal 2015 diventa il regime naturale per i contribuenti lavoratori autonomi o d'impresa che rispettano determinati requisiti. Ecco il testo dei commi interessati a completamento degli articoli e approfondimenti pubblicati.
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4
annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che
contraddistingue l'attivita' esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non
superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo
70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui
all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti
secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli
61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili
da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2,
lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro.
Ai fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore
normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione,
utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o
professione e per l'uso personale o familiare del contribuente,
concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e' superiore ai
limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma
5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell'attivita' d'impresa, dell'arte o della
professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente
percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e
50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della
suddetta prevalenza non e', comunque, rilevante se il rapporto di lavoro
e' cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e
di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.
55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento
agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui
alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' contraddistinte
da differenti codici ATECO, si assume il limite piu' elevato dei ricavi
e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando,
nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 54 del presente articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione
del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un
adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello
Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del
reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni
di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o
di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che
partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a societa'
di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ovvero a societa' a responsabilita' limitata
di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38,
comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non
residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni
ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di
acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al
comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore
aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che
applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento
dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione
dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo
l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta,
emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta
la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime
forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica della
detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle
regole ordinarie.
62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto
e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non
si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato,
ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto
effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora
pagati.
63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione
presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario,
relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e'
applicata nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo'
essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' nella
misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge,
diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue
l'attivita' esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta
sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e
comunali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel
caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo
delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta
dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei
collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi
dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero,
se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito
determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in
materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita',
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due
successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un terzo, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54, attivita' artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita'
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai
fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da
altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati
nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto
beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a
quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o
deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le
quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a
quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si
applicano ai fini della determinazione del valore della produzione
netta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla
quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto ad
imposta sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono
essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del
comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi,
i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma
54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla
fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella
dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice
fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento
degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi
stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario,
l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando
permane la concreta applicazione della scelta operata.
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie indicate al comma 57.
72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario,
al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i
compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia'
concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche' di competenza
di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorche' di
competenza del periodo in cui il reddito e' stato determinato in base
alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il
reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta
successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal
regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso
di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel
periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza
nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di
cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il
regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o
minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e
101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo
non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a
quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni
strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come
costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma
184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i
contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi
informativi relativamente all'attivita' svolta.
74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti
in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di infedele
indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e
le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del
regime previsto dai commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al
comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per
cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello
dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno
successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto
definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero
si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi
del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini
dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita'
d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato
di cui ai commi da 77 a 84.
77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del
versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della
contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il
soggetto di cui al comma 76 del presente articolo puo' indicare la quota
di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo,
complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito
imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e
successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli
enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono
effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro
familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS e
con piu' di 65 anni di eta', non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del
presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti
percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto
1990, n. 233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere
applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna
delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina,
ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di
determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al
regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita'
di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove
sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano
richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle
condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato,
i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di
un'attivita' d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica,
apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti gia'
esercenti attivita' d'impresa presentano, entro il termine di decadenza
del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalita'
indicate, l'accesso al regime agevolato puo' avvenire a decorrere
dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa
entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle
condizioni di cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le
modalita' operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari
all'attuazione del regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di
cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o
del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del
medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti
previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime
forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio
di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla
legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli
periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di
cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del
trentacinquesimo anno di eta'.
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