Per
accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il
foglio informativo messo a disposizione dall’Agenzia, il sostituto
d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista
abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita
delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in
formato cartaceo o in formato elettronico.
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato, raccolte le deleghe dovrà:
L’annotazione delle deleghe - In proposito la Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che per l’annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del Caf). In tal caso:
I controlli – L’Agenzia delle Entrate potrà verificare la corretta acquisizione delle deleghe, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta.
L’irregolarità nella gestione delle deleghe potrebbe essere causa anche di revoca dell’autorizzazione telematica (art. 8, comma 1, lettera h, D.D. 31 luglio 1998), restando ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato, raccolte le deleghe dovrà:
- annotare le stesse giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante;
- conservarle fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono se si tratta di sostituti d’imposta) sia che esse siano in formato cartaceo che in formato elettronico.
L’annotazione delle deleghe - In proposito la Circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che per l’annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del Caf). In tal caso:
- il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata;
- la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione precompilata da trasmettere all’Agenzia delle Entrate corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico. La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.
I controlli – L’Agenzia delle Entrate potrà verificare la corretta acquisizione delle deleghe, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta.
L’irregolarità nella gestione delle deleghe potrebbe essere causa anche di revoca dell’autorizzazione telematica (art. 8, comma 1, lettera h, D.D. 31 luglio 1998), restando ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
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