17/03/2015
Il caso riguarda un contribuente su cui pendeva una cartella esattoriale da 65.000 euro
Cartelle cadute in prescrizione e modalità di notifica illegittima: è questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Perugia nel caso di un contribuente umbro su cui pendeva una cartella esattoriale da 65.000 euro. L’uomo ha visto così concludersi una vicenda durata ben 10 anni.
La sua difesa, portata avanti dall’avvocato Alessandro Bacchi, sosteneva che in realtà egli non era mai stato avvertito né del debito, né delle modalità di pagamento, per cui non sarebbe stato neanche a conoscenza della propria condizione di debitore. Equitalia, dopo l’iscrizione ipotecaria effettuata su alcuni immobili del contribuente, avrebbe omesso di notificare personalmente il debito, limitandosi all’affissione pubblica presso la casa comunale. Le cartelle, inoltre, sarebbero cadute in prescrizione per decorrenza del periodo di cinque anni: “La questione riguarda sostanzialmente il termine di prescrizione quinquennale e la nullità della notifica delle cartelle avvenute mediante la affissione alla casa comunale (…) vi erano cartelle vecchie anche di dieci anni nonché la nullità delle notifiche avvenute con il sistema della affissione presso la casa comunale”, ha spiegato l’avvocato.
Equitalia continuava a sostenere non solo la legittimità della modalità di notifica tramite affissione pubblica, ma anche del termine decennale di prescrizione delle cartelle. Il Tribunale di Perugia però ha accolto il ricorso del cittadino per entrambe le sue rimostranze: “il termine di prescrizione delle cartelle è quinquennale (…) Equitalia nel momento in cui effettua la notifica delle cartelle con il sistema della affissione alla casa comunale deve dare avviso mediante plico sigillato presso la porta dell’abitazione o dell’ufficio e poi deve inviare una seconda raccomandata”.
Il testo di legge, in seguito alle modifiche apportate con il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recita: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per cui appare chiaro che una prima via di notifica dev’essere personale e non pubblica. Tuttavia è stato previsto anche il caso in cui non fosse possibile rintracciare il soggetto interessato al primo tentativo. Già la Suprema Corte Costituzionale si era espressa, con la sentenza n. 3/2010, sulla questione, su cui era tornata la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 23100/2014, in cui era stabilito che la notifica della cartella è da considerarsi perfezionata a norma dell’art. 140 c.p.c. e non dell’art. 139 c.p.c., per cui la validità della notifica risulta solo nel caso che Equitalia dimostri di aver eseguito tutti gli adempimenti di legge, ovvero, in caso di irreperibilità del destinatario: deposito della copia presso la casa comunale, affissione dell’avviso del deposito presso la porta dell’ultima residenza conosciuta, e infine invio di una nuova raccomandata, qualora la prima non sia andata a buon fine, in cui viene comunicato al contribuente che l’atto è stato depositato appunto presso la casa comunale.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione, la legge è chiara: cinque anni in generale, estensibile a dieci solo nel caso in cui Equitalia, anziché agire in forza della cartella esattoriale, abbia fatto ricorso al giudice, facendosi così forte di una sentenza o decreto ingiuntivo.
Dott.ssa marzia Muzi
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