Il caso riguarda un contribuente su cui pendeva una cartella esattoriale da 65.000 euro
Cartelle cadute in prescrizione e modalità di notifica illegittima: è questa la conclusione a cui è giunto il
Tribunale di Perugia
nel caso di un contribuente umbro su cui pendeva una cartella
esattoriale da 65.000 euro. L’uomo ha visto così concludersi una vicenda
durata ben 10 anni.
La sua difesa, portata avanti dall’avvocato
Alessandro Bacchi, sosteneva che in realtà egli non era mai stato avvertito né del debito, né delle modalità di pagamento, per cui
non sarebbe stato neanche a conoscenza della propria
condizione di debitore. Equitalia, dopo l’iscrizione ipotecaria effettuata su alcuni immobili del contribuente, avrebbe
omesso di notificare personalmente il debito,
limitandosi all’affissione pubblica presso la casa comunale. Le
cartelle, inoltre, sarebbero cadute in prescrizione per decorrenza del
periodo di cinque anni: “
La questione riguarda sostanzialmente il
termine di prescrizione quinquennale e la nullità della notifica delle
cartelle avvenute mediante la affissione alla casa comunale (…) vi erano
cartelle vecchie anche di dieci anni nonché la nullità delle notifiche
avvenute con il sistema della affissione presso la casa comunale”, ha spiegato l’avvocato.
Equitalia continuava a sostenere non solo la legittimità della
modalità di notifica tramite affissione pubblica, ma anche del termine
decennale di prescrizione delle cartelle.
Il Tribunale di Perugia però ha accolto il ricorso del cittadino per entrambe le sue rimostranze: “
il
termine di prescrizione delle cartelle è quinquennale (…) Equitalia nel
momento in cui effettua la notifica delle cartelle con il sistema della
affissione alla casa comunale deve dare avviso mediante plico sigillato
presso la porta dell’abitazione o dell’ufficio e poi deve inviare una
seconda raccomandata”.
Il testo di legge, in seguito alle modifiche apportate con il
D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recita: “
La
cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge
ovvero, previa
eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche
mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per cui appare chiaro che
una prima via di notifica dev’essere personale e non pubblica.
Tuttavia è stato previsto anche il caso in cui non fosse possibile
rintracciare il soggetto interessato al primo tentativo. Già la Suprema
Corte Costituzionale si era espressa, con la
sentenza n. 3/2010, sulla questione, su cui era tornata la Corte Costituzionale con
l’ordinanza n. 23100/2014,
in cui era stabilito che la notifica della cartella è da considerarsi
perfezionata a norma dell’art. 140 c.p.c. e non dell’art. 139 c.p.c.,
per cui
la validità della notifica risulta solo nel caso che
Equitalia dimostri di aver eseguito tutti gli adempimenti di legge,
ovvero, in caso di irreperibilità del destinatario: deposito
della copia presso la casa comunale, affissione dell’avviso del deposito
presso la porta dell’ultima residenza conosciuta, e infine invio di una
nuova raccomandata, qualora la prima non sia andata a buon fine, in cui
viene comunicato al contribuente che l’atto è stato depositato appunto
presso la casa comunale.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione, la legge è chiara:
cinque anni in generale,
estensibile a dieci solo nel caso in cui Equitalia, anziché agire in
forza della cartella esattoriale, abbia fatto ricorso al giudice,
facendosi così forte di una sentenza o decreto ingiuntivo.
Dott.ssa marzia Muzi
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