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giovedì 5 settembre 2013

Status disoccupato. ASpI e mini ASpI cumulabili

5 settembre 2013


Le nuove indennità tornano ad essere cumulabili con i redditi da lavoro per mantenere lo status di disoccupato

Premessa – Si modificano nuovamente i criteri che consentono al lavoratore di conservare lo stato di disoccupazione anche nel caso di svolgimento di attività lavorativa prevista dal D.Lgs. 181/2000. Infatti il D.L. lavoro, convertito recentemente nella L. n. 99/2013 (entrata in vigore dal 23 agosto scorso), ripristina la conservazione dello stato di disoccupazione alle regole previgenti alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Pertanto, è possibile mantenere lo status di disoccupato - a prescindere da tipo di rapporto di lavoro intrapreso – se il ricavato resta all’interno della soglia reddituale esclusa da imposizione fiscale (da ultimo, 8.000 euro annui per il lavoro subordinato e 4.800 euro annui per gli autonomi). Inoltre, sia l’ASpI che la mini ASpI tornano ad essere cumulabili con eventuali redditi di lavoro autonomo e/o parasubordinato (co.co.co., co.co.pro., ecc.).

Stato di disoccupato – Lo stato di disoccupato, contenuto nell’art. 1, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000, è la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Tale status deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Quindi, da tale data decorre l'anzianità di disoccupazione che in molti casi consente di ottenere agevolazioni.

Riforma Fornero – La Riforma Fornero (art. 4, c. 33 della L. n. 92/2012), nel modificare l’art. 4 del suddetto decreto legislativo, ha previsto che sono le Regioni a dover stabilire i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
- perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente;
- perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di somministrazione di lavoro nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
- sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

D.L. lavoro – A risolvere la questione è intervenuto il recente D.L. lavoro (convertito nella L. n. 99/2013) introducendo la possibilità che le Regioni possano prevedere la: “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468”. In questo modo viene eliminata la limitazione “economica” introdotta dalla Legge Fornero. Infatti, la sospensione dello status di disoccupato rimane per quanto riguarda il limite dei sei mesi di attività subordinata. Invece, d’ora in poi i disoccupati potranno svolgere attività autonoma o subordinata senza perdere la loro condizione purché la stessa non determini un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Ciò significa che si potranno avere ricavi fino a 8.000 euro annui per il lavoro subordinato e fino a 4.800 euro per quello autonomo. In buona sostanza è stato ripristinato in via legislativa il previgente criterio.

Cumulabilità ASpI e mini ASpI – Da notare, inoltre, che alla conservazione dello stato di disoccupazione è vincolato anche il diritto alle nuove indennità di disoccupazione: ASpI e mini ASpI (operative dal 1° gennaio 2013). Ricordiamo come le nuove indennità dopo la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) erano di fatto divenute incumulabili con eventuali redditi da lavoro, proprio quale effetto dell’abrogazione della facoltà di conservare lo stato di disoccupazione. Ora, grazie alla conversione in legge del D.L. lavoro (D.L. n. 76/2012), la situazione è nuovamente migliorata ripristinando la possibilità di conservare lo stato di disoccupazione anche in presenza di un reddito purché d’importo inferiore al limite per l’imposizione fiscale e con la principale conseguenza di rendere cumulabile, tale reddito, con l’ASpI e la mini ASpI in corso di fruizione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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