IVA: al 10% su recupero edilizio e beni significativi
Chi esegue interventi sul recupero del patrimonio edilizio, detraibili dall'Irpef al:
- 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013);
- o sul risparmio energetico degli edifici, detraibili dall'Irpef o dall'Ires al 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 o al 30 giugno 2014 per i condomìni);
può cumulare questo sconto con la riduzione al 10% dell'aliquota Iva applicabile nella maggior parte dei suddetti interventi.
Ad eccezione dei casi dove è possibile applicare l'Iva del 4% o dove si deve utilizzare l'aliquota ordinaria (ora al 21%), per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio si applica quasi sempre l'aliquota Iva del 10%. Molti di questi interventi, infatti, riguardano abitazioni e/o rientrano tra le manutenzioni, i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie.
Gli interventi agevolati - Il riferimento normativo da cui prendere le mosse per comprendere quali sono interventi agevolati al 10% è l’art.31 co.1 della L. 457 del 05/08/1978, che elenca le seguenti tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- lett. a) manutenzioni ordinarie;
- lett. b) manutenzioni straordinarie;
- lett. c) restauro e risanamento conservativo;
- lett. d) ristrutturazione edilizia;
- lett. e) ristrutturazione urbanistica.
Utilizzo di beni significativi - In ambito comunitario, l'agevolazione dell’IVA al 10% è stata concepita per sostenere l'occupazione attraverso l'attenuazione del carico d'imposta sulle prestazioni ad alta intensità di lavoro. Di conseguenza, il beneficio fiscale riguarda la manodopera, mentre ne sono esclusi, secondo gli atti comunitari, i beni che costituiscono una parte significativa della fornitura. Il legislatore italiano ha invece recepito la norma in maniera più estesa sostituendo l’esclusione con una semplice limitazione per determinati beni, c.d. “significativi”, individuati con D.M. del 29/12/99.
L’elencazione del decreto è da intendersi tassativa:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Se nell'intervento di recupero vengono impiegati i suddetti beni, il valore di essi può essere fatturato al 10% soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni significativi.
Il valore del bene significativo è agevolabile entro un limite che è costituito dal corrispettivo riferibile alla manodopera ed alla fornitura di materiali diversi dai beni significativi.
In pratica, se il valore del bene significativo non supera il 50% del valore complessivo dell'intervento, l'intero corrispettivo è agevolato.
Esempio 1 - Rifacimento del bagno, con impiego di sanitari e rubinetterie (beni significativi) per 5.000 euro. Costo complessivo dell'intervento: 15.000 euro, valore dei beni significativi: 5.000 euro. Manodopera e altri materiali: 10.000 euro. Il valore dei beni significativi gode dell'Iva del 10% nei limiti dell'importo della manodopera, dunque fino a concorrenza di 10.000 euro; essendo il valore inferiore a tale limite, l'intero corrispettivo dell'intervento, di 15.000 euro, è soggetto a Iva 10%.
Esempio 2 - Rifacimento del bagno, con impiego di sanitari e rubinetterie (beni significativi) per 5.000 euro. Costo complessivo dell'intervento: 7.000 euro, valore dei sanitari e della rubinetteria: 5.000 euro. Manodopera e altri materiali: 2.000 euro.
I beni significativi possono essere fatturati al 10% nei limiti dell'importo della manodopera, dunque per lire 2.000 euro, mentre il valore eccedente tale limite, di 3.000 euro, sconta l'aliquota ordinaria al 21%.
Quindi, in tal caso, la fattura dovrà evidenziare distintamente l'imponibile soggetto ad aliquota del 10% (euro 4.000) e quello soggetto al 21% (3.000).
L'Amministrazione ha, infatti, precisato che, in caso di impiego di beni significativi, si rende necessario specificare sia il corrispettivo complessivo dell'operazione sia il valore dei suddetti beni, al fine di evidenziare distintamente la base imponibile a ciascuna delle due aliquote, anche nel caso in cui, essendo il valore dei beni significativi contenuto entro il 50% del valore dell'intervento, l'intero corrispettivo sconti l'aliquota ridotta.
Se vengono corrisposti acconti, poi, si dovrà tenere conto dei beni significativi, per cui occorrerà fatturare l'acconto in parte al 10% e in parte al 21%, ripartendo l'imponibile in proporzione al rapporto desumibile dal totale complessivo dell'operazione, salvo conguaglio a saldo.
- 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013);
- o sul risparmio energetico degli edifici, detraibili dall'Irpef o dall'Ires al 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 o al 30 giugno 2014 per i condomìni);
può cumulare questo sconto con la riduzione al 10% dell'aliquota Iva applicabile nella maggior parte dei suddetti interventi.
Ad eccezione dei casi dove è possibile applicare l'Iva del 4% o dove si deve utilizzare l'aliquota ordinaria (ora al 21%), per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio si applica quasi sempre l'aliquota Iva del 10%. Molti di questi interventi, infatti, riguardano abitazioni e/o rientrano tra le manutenzioni, i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie.
Gli interventi agevolati - Il riferimento normativo da cui prendere le mosse per comprendere quali sono interventi agevolati al 10% è l’art.31 co.1 della L. 457 del 05/08/1978, che elenca le seguenti tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- lett. a) manutenzioni ordinarie;
- lett. b) manutenzioni straordinarie;
- lett. c) restauro e risanamento conservativo;
- lett. d) ristrutturazione edilizia;
- lett. e) ristrutturazione urbanistica.
Utilizzo di beni significativi - In ambito comunitario, l'agevolazione dell’IVA al 10% è stata concepita per sostenere l'occupazione attraverso l'attenuazione del carico d'imposta sulle prestazioni ad alta intensità di lavoro. Di conseguenza, il beneficio fiscale riguarda la manodopera, mentre ne sono esclusi, secondo gli atti comunitari, i beni che costituiscono una parte significativa della fornitura. Il legislatore italiano ha invece recepito la norma in maniera più estesa sostituendo l’esclusione con una semplice limitazione per determinati beni, c.d. “significativi”, individuati con D.M. del 29/12/99.
L’elencazione del decreto è da intendersi tassativa:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Se nell'intervento di recupero vengono impiegati i suddetti beni, il valore di essi può essere fatturato al 10% soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni significativi.
Il valore del bene significativo è agevolabile entro un limite che è costituito dal corrispettivo riferibile alla manodopera ed alla fornitura di materiali diversi dai beni significativi.
In pratica, se il valore del bene significativo non supera il 50% del valore complessivo dell'intervento, l'intero corrispettivo è agevolato.
Esempio 1 - Rifacimento del bagno, con impiego di sanitari e rubinetterie (beni significativi) per 5.000 euro. Costo complessivo dell'intervento: 15.000 euro, valore dei beni significativi: 5.000 euro. Manodopera e altri materiali: 10.000 euro. Il valore dei beni significativi gode dell'Iva del 10% nei limiti dell'importo della manodopera, dunque fino a concorrenza di 10.000 euro; essendo il valore inferiore a tale limite, l'intero corrispettivo dell'intervento, di 15.000 euro, è soggetto a Iva 10%.
Esempio 2 - Rifacimento del bagno, con impiego di sanitari e rubinetterie (beni significativi) per 5.000 euro. Costo complessivo dell'intervento: 7.000 euro, valore dei sanitari e della rubinetteria: 5.000 euro. Manodopera e altri materiali: 2.000 euro.
I beni significativi possono essere fatturati al 10% nei limiti dell'importo della manodopera, dunque per lire 2.000 euro, mentre il valore eccedente tale limite, di 3.000 euro, sconta l'aliquota ordinaria al 21%.
Quindi, in tal caso, la fattura dovrà evidenziare distintamente l'imponibile soggetto ad aliquota del 10% (euro 4.000) e quello soggetto al 21% (3.000).
L'Amministrazione ha, infatti, precisato che, in caso di impiego di beni significativi, si rende necessario specificare sia il corrispettivo complessivo dell'operazione sia il valore dei suddetti beni, al fine di evidenziare distintamente la base imponibile a ciascuna delle due aliquote, anche nel caso in cui, essendo il valore dei beni significativi contenuto entro il 50% del valore dell'intervento, l'intero corrispettivo sconti l'aliquota ridotta.
Se vengono corrisposti acconti, poi, si dovrà tenere conto dei beni significativi, per cui occorrerà fatturare l'acconto in parte al 10% e in parte al 21%, ripartendo l'imponibile in proporzione al rapporto desumibile dal totale complessivo dell'operazione, salvo conguaglio a saldo.
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