A
decorrere dal periodo d'imposta 1997 non è più necessaria l'allegazione
di alcun documento al modello Unico. L'amministrazione, per controllare
la correttezza delle deduzioni o detrazioni operate, può procedere
attraverso il controllo formale, disciplinato dall'articolo 36-ter del D.P.R. 600/73.
Il controllo formale consente di richiedere al contribuente tutta la
documentazione comprovante le spese dedotte o detratte nel modello Unico
o 730.
L'Agenzia, per questo tipo di controlli, invia una comunicazione tramite posta raccomandata, indicando per sommi capi ciò di cui necessita prova.
Il contribuente ha tempo 30 giorni per adempiervi presentando all'ufficio di competenza quanto richiesto.
È importante produrre tutta la documentazione in proprio possesso, per non pregiudicare l'eventuale difesa in sede contenziosa. Infatti, ciò che non è presentato all'Agenzia potrebbe non essere accettato successivamente dai giudici tributari, allorché si impugnasse la pretesa.
Bonus 36% (50%) - Per quanto riguarda il bonus sulle ristrutturazioni, la documentazione necessaria, fatta eccezione per l'eventuale comunicazione all'Asl, è sostanzialmente focalizzata alla spesa in sé, dovendo dimostrare il bonifico e la relativa fattura a monte.
Bonus 55% (65%) - Relativamente, invece, agli interventi sul risparmio energetico, oltre al bonifico e fatture, è necessario che il contribuente dimostri di aver inviato la scheda informativa all'Enea entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.
Al fine di prevenire eventuali sanzioni, il contribuente potrebbe riscontrare se ciò a cui era tenuto ha eseguito, in quanto in caso contrario potrebbe sanare le proprie irregolarità.
Relativamente al bonifico, infatti, potrebbe procedere alla ripetizione del pagamento, accordandosi con l'impresa per la restituzione delle somme originariamente versate.
Relativamente, invece, alle omissioni delle comunicazioni necessarie, l'Agenzia ha chiarito con la Circolare 13/2013 che anche per i bonus edilizi è applicabile la remissione in bonis.
Il contribuente, dunque, può inviare la comunicazione omessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e contestualmente versare la sanzione di 258 euro, garantendosi così il diritto al beneficio.
Accertamento - Il mancato reperimento di questi documenti o l'omissione della comunicazione all'Enea potrebbe comportare la decadenza dal beneficio.
Qualora l'Agenzia, in sede di controllo, riscontrasse delle irregolarità, invia una nuova raccomandata, chiamata "avviso bonario", contenente il calcolo delle imposte rideterminate, maggiorate di interessi e sanzioni nella misura del 10%. Ci sono, quindi, ulteriori 30 giorni per poter pagare, decorsi inutilmente i quali, la pretesa viene iscritta a ruolo.
È quindi emessa, successivamente, una cartella di pagamento nella quale le sanzioni sono determinate al 30% delle maggiori imposte dovute.
Il contribuente che non condivide la liquidazione operata dall'ufficio può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, essendo solo quest'ultimo atto, impugnabile. Nella difesa è opportuno dimostrare il diritto alla detrazione sulle opere eseguite, allegando al ricorso copia sia delle spese sostenute e sia dei bonifici effettuati, oltre che di ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile a tal fine.
È il caso di evidenziare che il motivo del disconoscimento della detrazione effettuato dall'ufficio è indicato solo sull'avviso bonario e non sulla cartella di pagamento, la quale si limita, normalmente, a rinviare a quest'ultimo. Ne consegue, che per comprendere dove indirizzare la propria difesa è necessario leggere attentamente la seconda comunicazione inviata dall'Agenzia, ossia quella contenente la pretesa con le sanzioni al 10%.
Nella Circolare 13/2013, l'Agenzia ha chiarito, inoltre, che in caso di ulteriori spese sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'Enea, il contribuente potrà integrare quella originariamente trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Ad esempio, se l'ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2013, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014. Nella specie, però, non va dimenticato che in seguito al D.L. 63/2013, se la spesa è sostenuta dopo il 6 giugno 2013, la percentuale di detrazione sostenuta è del 65%, pertanto questa parte di spese beneficerà di maggior credito d'imposta.
Documentazione da conservare per 15 anni - La detrazione 36%-50% deve essere suddivisa in 10 anni,partendo da quello in cui la spesa è stata pagata. L’Agenzia delle Entrate quindi, potrebbe, effettuare i controlli in ciascun periodo d’imposta in cui la detrazione viene eseguita nelle dichiarazioni dei redditi e non solo per l’anno in cui viene effettuato il pagamento della spesa.
Considerando che l’ultimo anno accertabile è il decimo, successivo a quello in cui la spesa è stata pagata, il termine di decadenza quinquennale per l’accertamento decorre dall’anno in cui si è fruito dell’ultimo decimo della detrazione. Ad esempio, per una spesa pagata nel 2013, la detrazione viene ripartita dal 2013 al 2022 e la documentazione va conservata fino alla fine del 2027.
L'Agenzia, per questo tipo di controlli, invia una comunicazione tramite posta raccomandata, indicando per sommi capi ciò di cui necessita prova.
Il contribuente ha tempo 30 giorni per adempiervi presentando all'ufficio di competenza quanto richiesto.
È importante produrre tutta la documentazione in proprio possesso, per non pregiudicare l'eventuale difesa in sede contenziosa. Infatti, ciò che non è presentato all'Agenzia potrebbe non essere accettato successivamente dai giudici tributari, allorché si impugnasse la pretesa.
Bonus 36% (50%) - Per quanto riguarda il bonus sulle ristrutturazioni, la documentazione necessaria, fatta eccezione per l'eventuale comunicazione all'Asl, è sostanzialmente focalizzata alla spesa in sé, dovendo dimostrare il bonifico e la relativa fattura a monte.
Bonus 55% (65%) - Relativamente, invece, agli interventi sul risparmio energetico, oltre al bonifico e fatture, è necessario che il contribuente dimostri di aver inviato la scheda informativa all'Enea entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.
Al fine di prevenire eventuali sanzioni, il contribuente potrebbe riscontrare se ciò a cui era tenuto ha eseguito, in quanto in caso contrario potrebbe sanare le proprie irregolarità.
Relativamente al bonifico, infatti, potrebbe procedere alla ripetizione del pagamento, accordandosi con l'impresa per la restituzione delle somme originariamente versate.
Relativamente, invece, alle omissioni delle comunicazioni necessarie, l'Agenzia ha chiarito con la Circolare 13/2013 che anche per i bonus edilizi è applicabile la remissione in bonis.
Il contribuente, dunque, può inviare la comunicazione omessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e contestualmente versare la sanzione di 258 euro, garantendosi così il diritto al beneficio.
Accertamento - Il mancato reperimento di questi documenti o l'omissione della comunicazione all'Enea potrebbe comportare la decadenza dal beneficio.
Qualora l'Agenzia, in sede di controllo, riscontrasse delle irregolarità, invia una nuova raccomandata, chiamata "avviso bonario", contenente il calcolo delle imposte rideterminate, maggiorate di interessi e sanzioni nella misura del 10%. Ci sono, quindi, ulteriori 30 giorni per poter pagare, decorsi inutilmente i quali, la pretesa viene iscritta a ruolo.
È quindi emessa, successivamente, una cartella di pagamento nella quale le sanzioni sono determinate al 30% delle maggiori imposte dovute.
Il contribuente che non condivide la liquidazione operata dall'ufficio può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, essendo solo quest'ultimo atto, impugnabile. Nella difesa è opportuno dimostrare il diritto alla detrazione sulle opere eseguite, allegando al ricorso copia sia delle spese sostenute e sia dei bonifici effettuati, oltre che di ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile a tal fine.
È il caso di evidenziare che il motivo del disconoscimento della detrazione effettuato dall'ufficio è indicato solo sull'avviso bonario e non sulla cartella di pagamento, la quale si limita, normalmente, a rinviare a quest'ultimo. Ne consegue, che per comprendere dove indirizzare la propria difesa è necessario leggere attentamente la seconda comunicazione inviata dall'Agenzia, ossia quella contenente la pretesa con le sanzioni al 10%.
Nella Circolare 13/2013, l'Agenzia ha chiarito, inoltre, che in caso di ulteriori spese sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'Enea, il contribuente potrà integrare quella originariamente trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Ad esempio, se l'ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2013, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014. Nella specie, però, non va dimenticato che in seguito al D.L. 63/2013, se la spesa è sostenuta dopo il 6 giugno 2013, la percentuale di detrazione sostenuta è del 65%, pertanto questa parte di spese beneficerà di maggior credito d'imposta.
Documentazione da conservare per 15 anni - La detrazione 36%-50% deve essere suddivisa in 10 anni,partendo da quello in cui la spesa è stata pagata. L’Agenzia delle Entrate quindi, potrebbe, effettuare i controlli in ciascun periodo d’imposta in cui la detrazione viene eseguita nelle dichiarazioni dei redditi e non solo per l’anno in cui viene effettuato il pagamento della spesa.
Considerando che l’ultimo anno accertabile è il decimo, successivo a quello in cui la spesa è stata pagata, il termine di decadenza quinquennale per l’accertamento decorre dall’anno in cui si è fruito dell’ultimo decimo della detrazione. Ad esempio, per una spesa pagata nel 2013, la detrazione viene ripartita dal 2013 al 2022 e la documentazione va conservata fino alla fine del 2027.
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