Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 5 settembre 2013

ECO-BONUS: attenzione ai presupposti e ai limiti


Prima di procedere con una ristrutturazione edilizia, è necessario verificare le modalità con cui operano le detrazioni del 50% sul recupero edilizio e del 65% sul risparmio energetico. In particolare, vanno esaminati:
- i limiti di spesa massima su cui calcolare la detrazione, in quanto potrebbero essere già stati “utilizzati” tramite pagamenti effettuati in periodi precedenti;
- la possibilità di scegliere l'una o l'altra detrazione per alcuni tipi di lavori non facilmente classificabili, in quanto posti al confine tra le due normative;
- la possibilità di usufruire dell'alternativa del conto termico quale erogazione monetaria per un periodo variabile da due a cinque anni.
Tutto ciò, tenendo a mente la variabile della capienza fiscale per evitare che la detrazione si riveli superiore all'imposta lorda.

Limite di spesa – Per le ristrutturazioni e gli altri interventi di edilizia, indicati all'articolo 16-bis del Tuir, è possibile detrarre il 50% calcolato su una spesa massima di 96.000 euro, ma esclusivamente per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Per gli incentivi finalizzati al risparmio energetico, invece, l'importo massimo non è dettato in funzione della spesa massima, ma della detrazione massima, ed è differenziato in base a quattro tipologie di lavori:
1. riqualificazione globale degli edifici esistenti per i quali la detrazione massima è di 100.000 euro;
2. coibentazione di pareti e coperture e la sostituzione di finestre, il limite di detrazione è 60.000 euro;
3. installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, il limite di detrazione è 60.000 euro;
4.sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per i quali è possibile recuperare il 50% del costo totale dell’impianto, attraverso la detrazione fiscale che però opera solo se la sostituzione è effettuata nel periodo che va da luglio 2012 a giugno 2013.

La scelta – Stante l’ovvia impossibilità che la medesima opera possa concorrere a più agevolazioni, è necessario scegliere il miglior incentivo al fine di ottenere il massimo beneficio. Si pensi, ad esempio, a una spesa per la sostituzione di infissi e finestre che per loro caratteristiche rientrino nei requisiti di isolamento dettati dal D.M. 26 gennaio 2010. Tale opera può usufruire anche del 50% sulle ristrutturazioni, in quanto integra una manutenzione straordinaria. La stessa spesa può, però, anche concorrere al "bonus energia", e dunque beneficiare della detrazione del 50%, ma con il tetto di spesa pari a 96.000 euro, il quale include, tuttavia, anche le altre spese sostenute quali opere murarie, impiantistiche, ecc.
La scelta dipende dunque dal totale complessivamente speso per l'opera principale.

I limiti di spesa – Siano essi per le ristrutturazioni o per la riqualificazione energetica, i limiti vanno riferiti esclusivamente a una unità immobiliare, senza, dunque, tener conto del numero dei proprietari o della durata delle opere. Ne consegue che per ciascun immobile, la parte di spesa detraibile va suddivisa per il numero dei partecipanti. Tale limite va, inoltre, rapportato all'intero intervento, senza tener conto della durata che lo stesso può avere, dunque dovendo altresì considerare le detrazioni fruite in anni precedenti.

Il fattore tempo – La normativa parla di “opere non direttamente collegate tra loro ed effettuate a distanza (anche breve) di tempo”, causando in tal modo dubbi circa l’applicazione. Si pensi allora a un contribuente che decide di ristrutturare integralmente gli interni della propria abitazione e si ipotizzi che la stessa termini nel corso di due mesi dall'avvio. Successivamente, decorso un breve arco temporale, decide di eseguire la manutenzione straordinaria dei muri esterni, modificandone l'isolamento termico, il colore e gli infissi. Si tratta di due interventi, caratterizzati da un inizio e una fine, per i quali sarà possibile considerare distinti tetti massimi di spesa.
Per ciò che non rientra nel bonus energetico, sarà possibile beneficiare del 50% con tetto di spesa pari a 96.000 euro per tutte le opere comprese nella ristrutturazione interna e un altro 50% sempre con tetto pari a 96.000 euro per le opere di manutenzione straordinaria. È però necessario che i due interventi non riguardino la medesima pratica edilizia o prosecuzione del medesimo contratto di appalto, in quanto, in caso contrario, sarebbero considerati unico lavoro "complesso" di ristrutturazione di edificio, dunque senza possibilità di avvalersi del doppio tetto di spesa e doppia detrazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento