2 settembre 2013
Pubblicato nella G.U. 204/2013 del 31.08.2013
Il D.L. 102/2013, “Disposizioni
urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno
alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di Cig e di
trattamenti pensionistici”, entra in vigore con la pubblicazione
nella G.U. 204/2013 del 31.08.2013. Diversamente dalle bozze che
circolavano nei giorni scorsi alla pubblicazione in G.U., scompaiono il
temutissimo ritorno all’imponibilità dell'Irpef sulle seconde case, nonché la deducibilità dell'IMU per le imprese.
I temi affrontati - Il testo varato dal Governo e prontamente pubblicato in Gazzetta ufficiale si compone di 15 articoli, che disciplinano rispettivamente il tema dell’IMU, la tassa per i rifiuti 2013 (TARES), incentivazioni al sistema creditizio, con particolare riguardo alle modalità di accesso al credito ai soggetti svantaggiati, oltre a prevedere discipline in tema di lavoro e di finanza locale. Tra le forme di copertura del minor gettito IMU si segnala la riduzione della detraibilità delle polizze vita e contro gli infortuni e la possibilità di incrementare gli acconti IRES, IRAP e le accise.
IMU: abitazione principale - In tema di IMU, l’art. 1, D.L. 102/2013, conferma la cancellazione dell’acconto 2013 per l’abitazione principale, inizialmente sospeso per effetto dell’art. 1, co. 1, D.L. 54/2013, con la sola eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (immobili storici).
L’abolizione dell’imposta riguarda anche le pertinenze (box e cantine) dell’abitazione principale.
Rimangono escluse dall’abolizione dell’imposta le abitazioni di tipo signorile ovvero le abitazioni delle categorie catastali A1, A2 e A9.
Resta l'incognita della seconda rata per la quale si aspetta di trovare le coperture e se ne riparlerà dopo il 15 ottobre.
IMU: altre novità - L’art. 2 del D.L. 102/2013 cancella la seconda rata 2013 dei c.d. "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita prevedendo, inoltre, l’esenzione IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a partire dal 1° gennaio 2014.
Tra le altre novità sull’IMU si segnala:
- l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni assegnate ai soci delle cooperative a proprietà indivisa, e la detrazione di 200 euro per gli alloggi di proprietà degli ex Iacp (la "case popolari"): dato che queste in genere sono di categoria catastale A/4, la maggior parte delle 800mila unità risulterà di fatto esente;
- per le case degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ai Vigili del fuoco e (a sorpresa) ai funzionari di prefettura non è più richiesto il requisito di dimora e residenza perché siano considerate abitazioni principali;
esenzione dall'Imu degli immobili adibita alla ricerca, a partire dal 1° gennaio 2014.
Il minor gettito IMU sarà compensato ai Comuni con trasferimenti diretti dallo Stato.
La cedolare secca - Per quanto riguarda la cedolare secca, l’art. 4 del D.L. 102/2013, per i canoni concordati di abitazioni, prevede una riduzione dell’aliquota dal 19% al 15%, con effetto a partire dal 1° gennaio 2013, rendendo gli stessi maggiormente convenienti rispetto alle locazioni a canone libero, la cui aliquota è del 21%.
TARES - L’art. 5, del D.L. 102/2013, conferma le regole sulla Tares, ufficialmente già in vigore, il cui saldo sarà calcolato con i nuovi criteri, a differenza dell'acconto che è stato calcolato con le vecchie regole Tarsu.
Incentivi al sistema creditizio - Data la stretta del sistema creditizio, vengono previsti una serie di meccanismi che permettano la ripresa del credito per l’acquisto della prima casa e supportino i soggetti che hanno già contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
Nell’ambito di tali misure si segnala il rifinanziato del fondo per la sospensione di 18 mesi delle rate del muto gestito dalla Consap e il rifinanziato il fondo di garanzia per i mutui a favore dei giovani. Quest’ultimo permette agli under 35 (giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori) con un ISEE inferiore a 35 mila Euro di chiedere un mutuo di 200.000 euro prestando la garanzia per il 50% della quota capitale.
La clausola di salvaguardia – Per quanto riguarda le coperture finanziarie, l’art. 15, D.L. 102/2013, sancisce una clausola di salvaguardia in base alla quale nel caso in cui le coperture previste in relazione al maggior gettito Iva che dovrebbe scaturire dai pagamenti dei debiti alle imprese dalla Pa e dalla sanatoria sul contenzioso sulle slot machine - non dovveso essere sufficienti, il Governo è autorizzato ad aumentare l'importo degli acconti Ires e Irap e delle accise per complessivi 1,5 miliardi di euro.
La detrazione delle polizze assicurative vita e infortuni - L’art 12, D.L. 102/2013, modifica l’art. 15, co. 1, lett. f), D.P.R. 917/1986, prevedendo che il tetto massimo di detraibilità delle polizze Vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il 2000 scenda dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 si prevede una ulteriore riduzione del tetto di detraibilità che scende a 230 euro.
Considerazioni - Rispetto alle versioni del D.L. circolate negli scorsi giorni, viene meno la deducibilità dell’imposta per le imprese e per gli esercenti arti e professioni e l’imponibilità IRPEF nella misura del 50% per le unità immobiliari non locate. L’eliminazione di tali misure era stata confermata già venerdì da un comunicato stampa di Palazzo Chigi.
I temi affrontati - Il testo varato dal Governo e prontamente pubblicato in Gazzetta ufficiale si compone di 15 articoli, che disciplinano rispettivamente il tema dell’IMU, la tassa per i rifiuti 2013 (TARES), incentivazioni al sistema creditizio, con particolare riguardo alle modalità di accesso al credito ai soggetti svantaggiati, oltre a prevedere discipline in tema di lavoro e di finanza locale. Tra le forme di copertura del minor gettito IMU si segnala la riduzione della detraibilità delle polizze vita e contro gli infortuni e la possibilità di incrementare gli acconti IRES, IRAP e le accise.
IMU: abitazione principale - In tema di IMU, l’art. 1, D.L. 102/2013, conferma la cancellazione dell’acconto 2013 per l’abitazione principale, inizialmente sospeso per effetto dell’art. 1, co. 1, D.L. 54/2013, con la sola eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (immobili storici).
L’abolizione dell’imposta riguarda anche le pertinenze (box e cantine) dell’abitazione principale.
Rimangono escluse dall’abolizione dell’imposta le abitazioni di tipo signorile ovvero le abitazioni delle categorie catastali A1, A2 e A9.
Resta l'incognita della seconda rata per la quale si aspetta di trovare le coperture e se ne riparlerà dopo il 15 ottobre.
IMU: altre novità - L’art. 2 del D.L. 102/2013 cancella la seconda rata 2013 dei c.d. "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita prevedendo, inoltre, l’esenzione IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a partire dal 1° gennaio 2014.
Tra le altre novità sull’IMU si segnala:
- l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni assegnate ai soci delle cooperative a proprietà indivisa, e la detrazione di 200 euro per gli alloggi di proprietà degli ex Iacp (la "case popolari"): dato che queste in genere sono di categoria catastale A/4, la maggior parte delle 800mila unità risulterà di fatto esente;
- per le case degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ai Vigili del fuoco e (a sorpresa) ai funzionari di prefettura non è più richiesto il requisito di dimora e residenza perché siano considerate abitazioni principali;
esenzione dall'Imu degli immobili adibita alla ricerca, a partire dal 1° gennaio 2014.
Il minor gettito IMU sarà compensato ai Comuni con trasferimenti diretti dallo Stato.
La cedolare secca - Per quanto riguarda la cedolare secca, l’art. 4 del D.L. 102/2013, per i canoni concordati di abitazioni, prevede una riduzione dell’aliquota dal 19% al 15%, con effetto a partire dal 1° gennaio 2013, rendendo gli stessi maggiormente convenienti rispetto alle locazioni a canone libero, la cui aliquota è del 21%.
TARES - L’art. 5, del D.L. 102/2013, conferma le regole sulla Tares, ufficialmente già in vigore, il cui saldo sarà calcolato con i nuovi criteri, a differenza dell'acconto che è stato calcolato con le vecchie regole Tarsu.
Incentivi al sistema creditizio - Data la stretta del sistema creditizio, vengono previsti una serie di meccanismi che permettano la ripresa del credito per l’acquisto della prima casa e supportino i soggetti che hanno già contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
Nell’ambito di tali misure si segnala il rifinanziato del fondo per la sospensione di 18 mesi delle rate del muto gestito dalla Consap e il rifinanziato il fondo di garanzia per i mutui a favore dei giovani. Quest’ultimo permette agli under 35 (giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori) con un ISEE inferiore a 35 mila Euro di chiedere un mutuo di 200.000 euro prestando la garanzia per il 50% della quota capitale.
La clausola di salvaguardia – Per quanto riguarda le coperture finanziarie, l’art. 15, D.L. 102/2013, sancisce una clausola di salvaguardia in base alla quale nel caso in cui le coperture previste in relazione al maggior gettito Iva che dovrebbe scaturire dai pagamenti dei debiti alle imprese dalla Pa e dalla sanatoria sul contenzioso sulle slot machine - non dovveso essere sufficienti, il Governo è autorizzato ad aumentare l'importo degli acconti Ires e Irap e delle accise per complessivi 1,5 miliardi di euro.
La detrazione delle polizze assicurative vita e infortuni - L’art 12, D.L. 102/2013, modifica l’art. 15, co. 1, lett. f), D.P.R. 917/1986, prevedendo che il tetto massimo di detraibilità delle polizze Vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il 2000 scenda dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 si prevede una ulteriore riduzione del tetto di detraibilità che scende a 230 euro.
Considerazioni - Rispetto alle versioni del D.L. circolate negli scorsi giorni, viene meno la deducibilità dell’imposta per le imprese e per gli esercenti arti e professioni e l’imponibilità IRPEF nella misura del 50% per le unità immobiliari non locate. L’eliminazione di tali misure era stata confermata già venerdì da un comunicato stampa di Palazzo Chigi.
Nessun commento:
Posta un commento