4 settembre 2013
Cassazione Tributaria, ordinanza del 3 settembre 2013
È
nulla la cartella esattoriale che non rechi una motivazione adeguata,
cioè idonea a rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa
del Fisco. Lo conferma ancora una volta la giurisprudenza di
legittimità.
Motivazione troppo generica. Con la brevissima ordinanza n. 20211/13, pubblicata ieri, la Sesta Sezione Civile T della Cassazione ha sostenuto che l’indicazione di un “omesso o carente versamento”non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale.
Condiviso il parere del relatore. Il Collegio ha condiviso il parere del consigliere relatore, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, “in quanto la sentenza di merito contiene l’accertamento di fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva semmai essere contestato con il mezzo revocatorio”.
Causale in “chiaro”. La Sesta Sezione Civile T, questa volta con la sentenza n. 15188/13, pubblicata lo scorso 18 giugno, ha pure affermato la nullità la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’articolo 54 D.P.R. n. 633 del 1972, che non rechi indicazioni atte a consentire al destinatario l’agevole identificazione della causale delle somme pretese.
Cartelle per liquidazione d’imposta. Gli Ermellini hanno spiegato che in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 o 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e, come tale, deve essere adeguatamente motivata. Si può parlare di motivazione adeguata quando l’atto di riscossione contiene indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Ufficio Finanziario, mentre non si può invocare l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, “essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (conf. Cass., sentenza n. 11446 del 2006).
Motivazione troppo generica. Con la brevissima ordinanza n. 20211/13, pubblicata ieri, la Sesta Sezione Civile T della Cassazione ha sostenuto che l’indicazione di un “omesso o carente versamento”non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale.
Condiviso il parere del relatore. Il Collegio ha condiviso il parere del consigliere relatore, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, “in quanto la sentenza di merito contiene l’accertamento di fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva semmai essere contestato con il mezzo revocatorio”.
Causale in “chiaro”. La Sesta Sezione Civile T, questa volta con la sentenza n. 15188/13, pubblicata lo scorso 18 giugno, ha pure affermato la nullità la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’articolo 54 D.P.R. n. 633 del 1972, che non rechi indicazioni atte a consentire al destinatario l’agevole identificazione della causale delle somme pretese.
Cartelle per liquidazione d’imposta. Gli Ermellini hanno spiegato che in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 o 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e, come tale, deve essere adeguatamente motivata. Si può parlare di motivazione adeguata quando l’atto di riscossione contiene indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Ufficio Finanziario, mentre non si può invocare l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, “essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (conf. Cass., sentenza n. 11446 del 2006).
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