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Ricorsi Tributari

lunedì 2 settembre 2013

Noleggio con conducente. Ritorno “a vuoto”

2 settembre 2013

Noleggio con conducente. Ritorno “a vuoto”

Sentenza della CTP di Bergamo in tema di accertamento induttivo del volume d’affari

L’Ufficio finanziario può rideterminare induttivamente i ricavi di una società di noleggio con conducente, applicando un coefficiente di resa chilometrica media ai chilometri percorsi dai veicoli in dotazione. I chilometri complessivamente percorsi, però, devono essere ridotti della metà, in considerazione del percorso senza passeggero a bordodella vettura per il viaggio di ritorno.

La sentenza.Lo ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con la breve sentenza n. 13/13/13, depositata lo scorso 9 gennaio.

Il caso. Un’azienda di noleggio con conducente (Ncc) ha impugnato alcuni avvisi di accertamento delle maggiori imposte dovute a titolo di IRES, IRAP e IVA emessi a seguito di una determinazione sintetica del reddito d’impresa. Ai fini dell’accertamento, l’Ufficio ha applicato ai chilometri percorsi, risultanti dalle schede carburanti, la tariffa chilometrica media desunta da un campione di fatture.

Resa chilometrica.In parziale accoglimento del ricorso della contribuente – che ha denunciato, per quanto qui interessa, l’erronea determinazione della resa chilometrica media sulla base dei soli chilometri percorsi con il passeggero a bordo, mentre tale resa avrebbe dovuto essere dimezzata tenendo conto dell’uguale tratta effettuata dal veicolo senza passeggero per rientrare nella rimessa -, il Collegio di Bergamo ha osservato che:“In mancanza di documentazione in ordine all’ubicazione della rimessa dove di volta in volta l’autovettura con conducente ha fatto ritorno, la resa chilometricadeve essere dimezzata, dovendosi tener conto dell'uguale distanza percorsa dal veicolo per il viaggio di ritorno, senza passeggero a bordo”.

Riduzione del maggior reddito accertato.La CTP, non trattandosi di taxi privati che attendono i clienti per strada, ma di un servizio svolto per prenotazione su chiamata, ha quindi ritenuto fondata la tesi del ricorrente sull'esistenza di un chilometraggio “a vuoto”. Di qui la decisione di provvedere alla riduzione del maggior reddito accertato e delle relative imposte, sanzioni e interessi in ragione della riduzione della metà della resa chilometrica da applicare al numero dei chilometri percorsi risultanti dalle schede carburante.
FONTE: fiscalfocus

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