Comunicazione beni ai soci e finanziamenti: la soglia dei 3.600 euro
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 5 agosto 2013 due attesi Provvedimenti direttoriali:
- il primo relativo alle modalità di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari (articolo 2, comma 36 sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
- il secondo riguardante le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa (articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Entrambi i Provvedimenti, oltre a fornire i modelli di compilazione, fissano come termine ultimo per le comunicazioni il 30 aprile dell’anno successivo.
Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è tuttavia fissata al 12 dicembre 2013.
La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati.
Tali provvedimenti datati 2 agosto 2013 risolvono alcune questioni spinose, ma la compilazione del modello ne apre altre di carattere operativo che vanno risolte. Ad esempio, va individuata quale qualifica deve indicare la società che riceve il finanziamento del socio.
Il soggetto dichiarante - Una prima questione risolta dal provvedimento (articolo 1) è individuare il soggetto al cui carico è posto l'obbligo di compilazione del modello. Mentre nel modello dei beni in uso ai soci l'onere è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente sia dall'effettivo beneficiario, nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso.
Da questo punto di vista non è chiaro come compilare il campo “qualifica”, dove sono previsti unicamente le tipologie di concedente/utilizzatore che sono state create per l'utilizzo dei beni, ma mal si conciliano ai finanziamenti e gli apporti.
La soglia dei 3.600 euro - La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società è disciplinata da un provvedimento distinto rispetto a quello dei beni ai soci (Provv. 94904 del 02 agosto 2013), attesa l’autonomia che l’amministrazione vuole dare ai due obblighi. Anche qui molte le semplificazioni: la prima comunicazione è relativa al 2012. Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti non vanno comunicati.
I dati da comunicare sono solo le somme versate da soci persone fisiche e viene introdotta una soglia di 3.600 euro, che si riferisce distintamente al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno, al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta.
Vanno indicate, invece, le somme versate all'impresa individuale dal familiare dell'imprenditore, mentre non sono da indicare dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco (es. apporti o finanziamenti oggetto di atti registrati); non vanno comunicati i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci (da non confondere con quelli ricevuti dalla società, oggetto di specifica comunicazione).
Il fatto che l'obbligo di compilazione del campo “qualifica” sia posto solo a carico della società che riceve il finanziamento, potrebbe risolvere l’ulteriore questione su come considerare il tetto soglia di 3.600 euro, entro il quale il finanziamento o l'apporto non vanno comunicati. Se la società compila il modello, allora il tetto soglia dovrebbe essere il totale dei finanziamenti e degli apporti (distintamente assunti) che eseguiti nel corso del 2012, hanno superato l'importo di 3.600 euro.
Sostanzialmente, il tetto soglia si applicherebbe sulla società e non sul socio, per cui dovrebbe concludersi che, ad esempio, due finanziamenti eseguiti nel 2012 dal socio Tizio e Caio di 2.000 euro ciascuno, vadano indicati poiché complessivamente superiori a 3.600 euro.
Se l'obiettivo della comunicazione è reperire dati per il redditometro, non sembra utile comunicare il finanziamento sopra la soglia dei 3.600 euro eseguito e restituito nello stesso periodo d'imposta, ma secondo la lettera della normativa vigente l'obbligo sussiste e, salvo un chiarimento specifico dell’amministrazione, va comunicata.
- il primo relativo alle modalità di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari (articolo 2, comma 36 sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
- il secondo riguardante le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa (articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Entrambi i Provvedimenti, oltre a fornire i modelli di compilazione, fissano come termine ultimo per le comunicazioni il 30 aprile dell’anno successivo.
Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è tuttavia fissata al 12 dicembre 2013.
La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati.
Tali provvedimenti datati 2 agosto 2013 risolvono alcune questioni spinose, ma la compilazione del modello ne apre altre di carattere operativo che vanno risolte. Ad esempio, va individuata quale qualifica deve indicare la società che riceve il finanziamento del socio.
Il soggetto dichiarante - Una prima questione risolta dal provvedimento (articolo 1) è individuare il soggetto al cui carico è posto l'obbligo di compilazione del modello. Mentre nel modello dei beni in uso ai soci l'onere è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente sia dall'effettivo beneficiario, nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso.
Da questo punto di vista non è chiaro come compilare il campo “qualifica”, dove sono previsti unicamente le tipologie di concedente/utilizzatore che sono state create per l'utilizzo dei beni, ma mal si conciliano ai finanziamenti e gli apporti.
La soglia dei 3.600 euro - La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società è disciplinata da un provvedimento distinto rispetto a quello dei beni ai soci (Provv. 94904 del 02 agosto 2013), attesa l’autonomia che l’amministrazione vuole dare ai due obblighi. Anche qui molte le semplificazioni: la prima comunicazione è relativa al 2012. Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti non vanno comunicati.
I dati da comunicare sono solo le somme versate da soci persone fisiche e viene introdotta una soglia di 3.600 euro, che si riferisce distintamente al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno, al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta.
Vanno indicate, invece, le somme versate all'impresa individuale dal familiare dell'imprenditore, mentre non sono da indicare dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco (es. apporti o finanziamenti oggetto di atti registrati); non vanno comunicati i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci (da non confondere con quelli ricevuti dalla società, oggetto di specifica comunicazione).
Il fatto che l'obbligo di compilazione del campo “qualifica” sia posto solo a carico della società che riceve il finanziamento, potrebbe risolvere l’ulteriore questione su come considerare il tetto soglia di 3.600 euro, entro il quale il finanziamento o l'apporto non vanno comunicati. Se la società compila il modello, allora il tetto soglia dovrebbe essere il totale dei finanziamenti e degli apporti (distintamente assunti) che eseguiti nel corso del 2012, hanno superato l'importo di 3.600 euro.
Sostanzialmente, il tetto soglia si applicherebbe sulla società e non sul socio, per cui dovrebbe concludersi che, ad esempio, due finanziamenti eseguiti nel 2012 dal socio Tizio e Caio di 2.000 euro ciascuno, vadano indicati poiché complessivamente superiori a 3.600 euro.
Se l'obiettivo della comunicazione è reperire dati per il redditometro, non sembra utile comunicare il finanziamento sopra la soglia dei 3.600 euro eseguito e restituito nello stesso periodo d'imposta, ma secondo la lettera della normativa vigente l'obbligo sussiste e, salvo un chiarimento specifico dell’amministrazione, va comunicata.
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