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giovedì 5 settembre 2013

Nuovo modulo Rw: necessari chiarimenti

5 settembre 2013


È in vigore da ieri, 4 settembre, la Legge Europea n.97/2013, pubblicata in G.U. lo scorso 20 agosto, che, tra l’altro, riscrive le regole per il modulo Rw di Unico.

Le nuove norme portano con loro semplificazioni, ma anche nuovi adempimenti e aspetti di incertezza, per i quali si attendono i chiarimenti del Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate al quale sarà affiato il compito di ridisegnare la nuova dichiarazione annuale.

Le semplificazioni - La Commissione europea ha richiesto all’Italia di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato (caso Eu Pilot 1711/11/TAXU) , attraverso l’abolizione delle sezioni dedicate ai trasferimenti da, verso o sull’estero. Il modulo Rw perde quindi le sezioni I e III che imponevano ai contribuenti attenti calcoli per far coincidere i dati esposti con le rendicontazioni degli intermediari finanziari.

Vengono tagliate anche le sanzioni: scendono infatti dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati (rispetto alle sanzioni precedentemente previste, che andavano dal 10% al 15%) e viene eliminata la possibilità di confisca dei beni di corrispondente valore.

L'applicazione del principio del favor rei (articolo 3 del D.Lgs. 472/97) fa sì che le nuove sanzioni trovino applicazione, se più basse, anche per il passato, a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia già divenuto definitivo.

I nuovi adempimenti - A fronte delle semplificazioni esposte, si estende la platea dei soggetti coinvolti: saranno tenuti alla compilazione del quadro Rw anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne sono “titolari effettivi”.
Un concetto, quest’ultimo, totalmente mutuato dalla disciplina sull’antiriciclaggio.

Questa previsione finisce per sollevare alcuni dubbi, soprattutto ove si consideri che sono stati riscritti i casi che prevedono l’esonero della dichiarazione. È infatti possibile evitare la compilazione del modulo Rw solo laddove le attività finanziarie e patrimoniali e i relativi flussi finanziari siano affidati in gestione agli intermediari (fin qui nessuna modifica alla disciplina precedente) e questi ultimi abbiano assoggettato a ritenuta o imposta sostitutiva i redditi stessi.
Il titolare effettivo dovrà pertanto provvedere anche a documentarsi sul trattamento fiscale subito, mentre gli intermediari dovranno predisporre opportune comunicazioni per renderlo noto.

I dubbi interpretativi - A seguito della modifica normativa non è più prevista la soglia di 10mila euro al di sotto della quale il modulo Rw non deve essere compilato. Si rimane pertanto in attesa di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che fissi un importo minimo da dichiarare.

Altra importante modifica all’art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, riguarda la sostituzione dell’espressione “le persone fisiche […] che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero” con la più ampia “le persone fisiche […] che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero”.
Sembra quindi non rilevare più soltanto la situazione al termine del periodo d’imposta, ma anche eventuali detenzioni in periodi infrannuali.
Autore: Lucia Recchioni

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