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giovedì 5 settembre 2013

Lavoro subordinato: convenzioni e doppie imposizioni

5 settembre 2013


È piuttosto frequente il caso di contribuenti italiani che si rechino per brevi periodi (2, 3 o 4 mesi) a svolgere lavoro dipendente “stagionale” in Paesi esteri. In tali fattispecie, è necessario stabilire se i redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero dal contribuente italiano soggiacciano alla potestà impositiva italiana.

Premessa – È bene premettere che, nel caso prospettato, si parte da un dato certo, ovvero si tratta di una persona fiscalmente residente in Italia, dunque di un soggetto che ha mantenuto in Italia il suo “centro di interessi vitali”.
Tale precisazione è di non poco conto, in considerazioni delle disposizioni dell’art. 3, del D.P.R. 917/1986, in base alle quali se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle), mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia.
Il criterio appena descritto, comune a molti Stati stranieri, determina evidenti fenomeni di doppia imposizione che, a livello internazionale, sono risolti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
In sostanza, il contribuente italiano:
- verrà tassato in Italia in base al worldwide principle;
- verrà tassato nel paese estero per i redditi ivi prodotti;
subendo cosi una doppia imposizione.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
– I problemi di doppia imposizione vengono risolti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni il cui prototipo è rappresentato dal Modello OCSE 2010.
Nel caso di specie, vi è la produzione di redditi da lavoro dipendente e per definire la potestà impositiva su tali redditi si dovrà far riferimento all’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese estero che, generalmente seguono le indicazioni del Modello OCSE 2010.
L’art. 15, paragrafo 1, del Modello OCSE 2010 recita “[…] gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.
In sostanza, si prevede la potestà impositiva nel Paese di residenza del contribuente, tranne nel caso in cui l’attività venga svolta nel Paese estero, caso in cui si prevede una potestà impositiva concorrente tra i due Stati.
Nella fattispecie in esame, il lavoro dipendente viene svolto nel Paese estero, quindi il contribuente subirà la potestà impositiva sia dell’Italia che del Paese estero. In sostanza, la norma Convenzionale non risolve la doppia imposizione.

Le deroghe
- L’art. 15, paragrafo 2, del Modello OCSE 2010 sancisce la potestà impositiva esclusiva del Paese di residenza del contribuente per il lavoro subordinato svolto all’estero a condizione che si verifichino le seguenti condizioni:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
Le tre condizioni citate devono verificarsi congiuntamente.
Nella fattispecie analizzata, le condizioni b) e c) non trovano generalmente applicazione, pertanto il contribuente subirà la potestà impositiva concorrente dei due Stati.

Considerazioni - Com’è facilmente intuibile, il disposto convenzionale non risolve il problema della doppia imposizioni nella fattispecie proposta. La doppia imposizione potrà essere eliminata/ridotta usufruendo del credito d’imposta sancito, generalmente, dall’art 24, par. 1, della Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra Italia e il Paese estero, le cui modalità applicative si rinvengono nell’art. 165 del Tuir.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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