I titolari effettivi compilano il modulo RW
La
legge europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n. 97) ha portato con sé
diverse importanti modifiche per il modello RW, che vanno
dall’abrogazione delle sezioni I e III al dimezzamento delle sanzioni.
Alcune innovazioni potrebbero però essere più difficili da digerire: il riferimento è all’estensione degli obblighi di dichiarazione anche ai soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne sono “titolari effettivi”.
Un concetto, quest’ultimo, totalmente mutuato dalla disciplina sull’antiriciclaggio.
Tuttavia, sebbene non si possa negare l’importante parallelismo che vi può essere tra l’antiriciclaggio e la lotta all’evasione fiscale, confondere concetti che nascono per scopi ben differenti potrebbe portare con sé moltissimi equivoci.
Chi sono i titolari effettivi - Come già anticipato, con la legge europea gli obblighi di dichiarazione vengono estesi anche ai soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne siano “titolari effettivi”.
Si ricorda che, ai sensi della disciplina antiriciclaggio, il titolare effettivo è rappresentato:
a) in caso di società, dalla persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlli più del 25 per cento di partecipazione al capitale sociale, o che eserciti in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica. Se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica oppure, infine, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Pertanto, la dichiarazione sarebbe dovuta anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche o altri soggetti residenti tenuti agli obblighi dichiarativi in qualità di titolari effettivi dell’entità.
I precedenti - Il modello Rw nasce con il preciso scopo di dichiarare le attività patrimoniali potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Con gli anni però, la sua portata è stata sempre più ampliata fino a ricomprendere situazioni che incidono sul patrimonio, ma che non portano con sé nessun effetto sul reddito: in tal senso, la legge europea rappresenta semplicemente l’ultimo intervento in ordine di tempo volto a spogliare il modello RW dal suo originario scopo. A tal fine possiamo ricordare che:
- la Cassazione ha chiarito che il modulo RW va compilato anche da chi ha semplicemente la possibilità di movimentare gli investimenti e/o le attività (anche se non sono proprie) in quanto ne ha di fatto la disponibilità (si vedano a tal proposito le sentenze n.9320 del 2003; n.10332 del 2007, n.17051 del 2010 e n.17052 del 2010);
- con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.43/E del 2009 è stato stabilito che vanno indicate nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli altri investimenti all’estero sebbene la produzione dei redditi sia soltanto astratta o potenziale. Esemplificando, quindi, devono essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi;
- da ultimo, con la legge europea 2013, gli obblighi di dichiarazione sono stati estesi anche alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne siano titolari effettivi.
Il concetto di titolare effettivo è stato però introdotto dalla normativa antiriciclaggio per indicare, appunto, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente, e in tal senso non vi è nessun legame con l’eventuale percezione dei redditi: il titolare effettivo non deve infatti essere in alcun caso confuso con il beneficiario effettivo della fonte di reddito.
È chiaro che la lotta ai fenomeni di illecito trasferimento di attività economiche all'estero è diventato un obiettivo importante per il legislatore, ma il rischio di creare un quadro estremamente confuso è dietro l’angolo.
Alcune innovazioni potrebbero però essere più difficili da digerire: il riferimento è all’estensione degli obblighi di dichiarazione anche ai soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne sono “titolari effettivi”.
Un concetto, quest’ultimo, totalmente mutuato dalla disciplina sull’antiriciclaggio.
Tuttavia, sebbene non si possa negare l’importante parallelismo che vi può essere tra l’antiriciclaggio e la lotta all’evasione fiscale, confondere concetti che nascono per scopi ben differenti potrebbe portare con sé moltissimi equivoci.
Chi sono i titolari effettivi - Come già anticipato, con la legge europea gli obblighi di dichiarazione vengono estesi anche ai soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne siano “titolari effettivi”.
Si ricorda che, ai sensi della disciplina antiriciclaggio, il titolare effettivo è rappresentato:
a) in caso di società, dalla persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlli più del 25 per cento di partecipazione al capitale sociale, o che eserciti in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica. Se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica oppure, infine, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Pertanto, la dichiarazione sarebbe dovuta anche nei casi in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche o altri soggetti residenti tenuti agli obblighi dichiarativi in qualità di titolari effettivi dell’entità.
I precedenti - Il modello Rw nasce con il preciso scopo di dichiarare le attività patrimoniali potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Con gli anni però, la sua portata è stata sempre più ampliata fino a ricomprendere situazioni che incidono sul patrimonio, ma che non portano con sé nessun effetto sul reddito: in tal senso, la legge europea rappresenta semplicemente l’ultimo intervento in ordine di tempo volto a spogliare il modello RW dal suo originario scopo. A tal fine possiamo ricordare che:
- la Cassazione ha chiarito che il modulo RW va compilato anche da chi ha semplicemente la possibilità di movimentare gli investimenti e/o le attività (anche se non sono proprie) in quanto ne ha di fatto la disponibilità (si vedano a tal proposito le sentenze n.9320 del 2003; n.10332 del 2007, n.17051 del 2010 e n.17052 del 2010);
- con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.43/E del 2009 è stato stabilito che vanno indicate nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli altri investimenti all’estero sebbene la produzione dei redditi sia soltanto astratta o potenziale. Esemplificando, quindi, devono essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi;
- da ultimo, con la legge europea 2013, gli obblighi di dichiarazione sono stati estesi anche alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne siano titolari effettivi.
Il concetto di titolare effettivo è stato però introdotto dalla normativa antiriciclaggio per indicare, appunto, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente, e in tal senso non vi è nessun legame con l’eventuale percezione dei redditi: il titolare effettivo non deve infatti essere in alcun caso confuso con il beneficiario effettivo della fonte di reddito.
È chiaro che la lotta ai fenomeni di illecito trasferimento di attività economiche all'estero è diventato un obiettivo importante per il legislatore, ma il rischio di creare un quadro estremamente confuso è dietro l’angolo.
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