5 settembre 2013
Gli acquisti fatti dal socio/amministratore vengono considerati finanziamenti e come tali vanno contabilizzati e inseriti nella comunicazione, se superano i 3.600 euro
Anche i finanziamenti di modico valore effettuati
dai soci di S.n.c. alla società potrebbero comportare l’invio della
comunicazione al Fisco, prevista dal provv. n. 94904 del 2 agosto 2013,
se viene superata complessivamente la soglia di 3.600 euro.
L’obbligo di comunicazione - L’Agenzia delle Entrate con il recente provvedimento n. 94904 pubblicato il 5 agosto 2013 ha approvato il modello per comunicare tali dati (da inviare entro il 12 dicembre 2013). In particolare sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva e devono comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.
Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.
L’obbligo è circoscritto ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012, indipendentemente dall'importo eventualmente dedicato all'acquisizione del bene concesso al socio.
Accade nella pratica che molte società di persone ed S.r.l. di minori dimensioni ricevano dai soci (anche amministratori) delle somme di denaro, al fine di coprire finanziariamente piccole spese inerenti all'attività dell'impresa, durante l'esercizio.
Durante l’anno più operazioni di questo tipo portano a superare la soglia dei 3.600 euro, che fa scattare l'obbligo di comunicazione da parte della società o, alternativamente, da parte del socio stesso.
Finanziamenti effettuati da amministratori soci e/o non soci - Ma in tutti questi casi, in cui la figura di socio e amministratore coincidono, è necessario fare attenzione a come vengono contabilizzati questi apporti di denaro.
Se effettuati dall'amministratore/non socio, si tratta di semplici anticipazioni per conto della società (acquisto di cancelleria, per il quale l'amministratore chiede la fattura intestata alla società e ne anticipa il pagamento, chiedendone poi la restituzione alla società stessa).
Tali somme non vanno comunicate con il modello per i beni in godimento e i finanziamenti, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013.
Se, invece, vengono effettuati personalmente dal socio/amministratore essi sono sostitutivi del pagamento che avrebbe dovuto essere fatto dalla società, e non ne viene chiesta la restituzione. Anche se si tratta di piccole spese, esse integrano dei veri e propri finanziamenti e come tali vanno contabilizzati. La comunicazione al Fisco in questo caso scatta, in quanto i finanziamenti sono effettuati in qualità di socio.
La tesi del finanziamento da parte dell’amministratore - Se avendo omesso di comunicare i dati, il contribuente sostenesse che il finanziamento è stato effettuato in qualità di amministratore e non di socio, è bene considerare che, in materia di raccolta di risparmio, mentre non vi è nessun problema per il socio erogare finanziamenti, fruttiferi o meno, non si può dire la stessa cosa per un amministratore.
Con riferimento alla raccolta del risparmio fra il pubblico, la delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) all'articolo 2 chiarisce, infatti che, è ammessa quella effettuata presso “soci, dipendenti o società del gruppo” ovvero “sulla base di trattative personalizzate con i singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento”.
In sostanza, nel caso in cui si volesse sostenere che il finanziamento è stato effettuato non in qualità di socio, ma di amministratore, si renderebbe necessario stipulare un contratto, dal quale risulti la natura di finanziamento della erogazione o delle erogazioni da esso effettuate.
Se si stilasse tale contratto e si procedesse a registrarlo, non vi sarebbe alcuna necessità di comunicare il finanziamento al Fisco, attraverso l'apposito modello, anche se l’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere preponderante la qualità di socio della persona che ha effettuato il finanziamento.
Il provvedimento n. 94904/2013, al punto 3, chiarisce, infatti, che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.
L’obbligo di comunicazione - L’Agenzia delle Entrate con il recente provvedimento n. 94904 pubblicato il 5 agosto 2013 ha approvato il modello per comunicare tali dati (da inviare entro il 12 dicembre 2013). In particolare sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva e devono comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.
Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.
L’obbligo è circoscritto ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012, indipendentemente dall'importo eventualmente dedicato all'acquisizione del bene concesso al socio.
Accade nella pratica che molte società di persone ed S.r.l. di minori dimensioni ricevano dai soci (anche amministratori) delle somme di denaro, al fine di coprire finanziariamente piccole spese inerenti all'attività dell'impresa, durante l'esercizio.
Durante l’anno più operazioni di questo tipo portano a superare la soglia dei 3.600 euro, che fa scattare l'obbligo di comunicazione da parte della società o, alternativamente, da parte del socio stesso.
Finanziamenti effettuati da amministratori soci e/o non soci - Ma in tutti questi casi, in cui la figura di socio e amministratore coincidono, è necessario fare attenzione a come vengono contabilizzati questi apporti di denaro.
Se effettuati dall'amministratore/non socio, si tratta di semplici anticipazioni per conto della società (acquisto di cancelleria, per il quale l'amministratore chiede la fattura intestata alla società e ne anticipa il pagamento, chiedendone poi la restituzione alla società stessa).
Tali somme non vanno comunicate con il modello per i beni in godimento e i finanziamenti, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013.
Se, invece, vengono effettuati personalmente dal socio/amministratore essi sono sostitutivi del pagamento che avrebbe dovuto essere fatto dalla società, e non ne viene chiesta la restituzione. Anche se si tratta di piccole spese, esse integrano dei veri e propri finanziamenti e come tali vanno contabilizzati. La comunicazione al Fisco in questo caso scatta, in quanto i finanziamenti sono effettuati in qualità di socio.
La tesi del finanziamento da parte dell’amministratore - Se avendo omesso di comunicare i dati, il contribuente sostenesse che il finanziamento è stato effettuato in qualità di amministratore e non di socio, è bene considerare che, in materia di raccolta di risparmio, mentre non vi è nessun problema per il socio erogare finanziamenti, fruttiferi o meno, non si può dire la stessa cosa per un amministratore.
Con riferimento alla raccolta del risparmio fra il pubblico, la delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) all'articolo 2 chiarisce, infatti che, è ammessa quella effettuata presso “soci, dipendenti o società del gruppo” ovvero “sulla base di trattative personalizzate con i singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento”.
In sostanza, nel caso in cui si volesse sostenere che il finanziamento è stato effettuato non in qualità di socio, ma di amministratore, si renderebbe necessario stipulare un contratto, dal quale risulti la natura di finanziamento della erogazione o delle erogazioni da esso effettuate.
Se si stilasse tale contratto e si procedesse a registrarlo, non vi sarebbe alcuna necessità di comunicare il finanziamento al Fisco, attraverso l'apposito modello, anche se l’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere preponderante la qualità di socio della persona che ha effettuato il finanziamento.
Il provvedimento n. 94904/2013, al punto 3, chiarisce, infatti, che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.
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