5 settembre 2013
In caso di raccomandata A/r, Equitalia si deve rivolgere ai soggetti abilitati dalla legge
È
nulla la cartella esattoriale notificata direttamente dall’agente della
riscossione attraverso la modalità della spedizione a mezzo posta con
raccomandata A/r, essendo sempre necessario l’intervento dei soggetti
tassativamente previsti e abilitati dall’articolo 26, primo comma, del
D.P.R. n. 602/1973.
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 134/01/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, depositata in segreteria lo scorso 27 agosto.
Accolta l’eccezione di inesistenza giuridica della notifica. Il Collegio di primo grado ha annullato una cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione, ritenendo condivisibile l’unico motivo di ricorso con cui il contribuente ha eccepito la nullità dell’atto per violazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il Concessionario della riscossione, infatti, aveva recapitato il provvedimento direttamente, mediante invio di raccomandata A/r, senza l’ausilio dell’agente a tanto abilitato.
Le cose sono cambiate dal 1° luglio 1999. Nel solco dell’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di merito (CTR di Roma n. 82/02/09; CTR di Milano n. 61/22/10; CTP di Milano n. 75/26/11; CTP di Campobasso n. 233 del 2011, n. 113 del 2012 e 36 del 2013, nonché GdP di Genova n. 4486 del 2012) i giudici lucani hanno osservato che l’articolo 26 più volte citato ha permesso, sino alla sua modifica del 1° luglio 1999, la possibilità di notificare le cartelle “[…] anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Con il mutamento della disposizione di legge, avvenuto dapprima ex art. 12 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e successivamente ex art. 1 del D.Lgs. n. 193 del 2001, “è stato eliminato l’inciso ‘da parte dell’esattore’ così escludendo, da parte del legislatore, i soggetti che, nella precorsa consuetudine, notificavano le cartelle esattoriali tramite raccomandata con avviso di ricevimento in assenza della necessaria relata di notifica”.
La Cassazione. La sentenza in commento prende atto, discostandosene, dell’orientamento di segno opposto espresso dalla Cassazione. I giudici tributari di merito osservano a tal proposito che gli Ermellini “non si sono pronunciati sulla possibilità o meno, da parte dell’Esattore, di eseguire le notifiche alla luce della intervenuta modifica” del citato articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973. Si spiega così la giurisprudenza di legittimità che ammette il recapito, da parte del Concessionario, della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento senza l’ausilio dei soggetti tassativamente elencati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dallo stesso Concessionario, messi comunali e agenti della polizia municipale).
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 134/01/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, depositata in segreteria lo scorso 27 agosto.
Accolta l’eccezione di inesistenza giuridica della notifica. Il Collegio di primo grado ha annullato una cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione, ritenendo condivisibile l’unico motivo di ricorso con cui il contribuente ha eccepito la nullità dell’atto per violazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il Concessionario della riscossione, infatti, aveva recapitato il provvedimento direttamente, mediante invio di raccomandata A/r, senza l’ausilio dell’agente a tanto abilitato.
Le cose sono cambiate dal 1° luglio 1999. Nel solco dell’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di merito (CTR di Roma n. 82/02/09; CTR di Milano n. 61/22/10; CTP di Milano n. 75/26/11; CTP di Campobasso n. 233 del 2011, n. 113 del 2012 e 36 del 2013, nonché GdP di Genova n. 4486 del 2012) i giudici lucani hanno osservato che l’articolo 26 più volte citato ha permesso, sino alla sua modifica del 1° luglio 1999, la possibilità di notificare le cartelle “[…] anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Con il mutamento della disposizione di legge, avvenuto dapprima ex art. 12 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e successivamente ex art. 1 del D.Lgs. n. 193 del 2001, “è stato eliminato l’inciso ‘da parte dell’esattore’ così escludendo, da parte del legislatore, i soggetti che, nella precorsa consuetudine, notificavano le cartelle esattoriali tramite raccomandata con avviso di ricevimento in assenza della necessaria relata di notifica”.
La Cassazione. La sentenza in commento prende atto, discostandosene, dell’orientamento di segno opposto espresso dalla Cassazione. I giudici tributari di merito osservano a tal proposito che gli Ermellini “non si sono pronunciati sulla possibilità o meno, da parte dell’Esattore, di eseguire le notifiche alla luce della intervenuta modifica” del citato articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973. Si spiega così la giurisprudenza di legittimità che ammette il recapito, da parte del Concessionario, della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento senza l’ausilio dei soggetti tassativamente elencati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dallo stesso Concessionario, messi comunali e agenti della polizia municipale).
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