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giovedì 5 settembre 2013

IMU: esenzione per le forze armate

4 settembre 2013


Per i militari che hanno la dimora in caserma e non possiedono altri fabbricati, la casa di villeggiatura può essere considerata abitazione principale

Se è vero che il D.L. 102/2013 del 31 agosto 2013 è stato foriero di novità dell’ultim’ora non troppo positive per i contribuenti, non si può dire altrettanto per la categoria dei militari, poliziotti e vigili del fuoco.
L'articolo 2, comma 5 del D.L. 102/2013, infatti, stabilisce che “non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Imu concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia”.

Caratteristiche per godere dell’esenzione - Dunque in sostanza, ai fini Imu, se il fabbricato è posseduto dal personale:
- in servizio permanente nelle forze armate;
- o di polizia;
- o nei vigili del fuoco;
- o in quello appartenente alla carriera prefettizia;
non è richiesta né la dimora abituale né la residenza anagrafica per considerare l'immobile abitazione principale.
Inoltre, l'immobile deve risultare:
- iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare;
- e non deve essere concesso in locazione.

Paradossalmente, un fabbricato sarà comunque considerato ai fini Imu abitazione principale, anche se nella realtà si tratta dell’abitazione delle vacanze di un militare che risiede anagraficamente in caserma e dimora abitualmente, con la propria famiglia, nell'appartamento di proprietà della moglie o dei genitori.
Questa è una deroga all'articolo 13, comma 1 del D.L. 201/2011, c.d. Decreto Salva Italia, che definisce “abitazione principale” l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Esclusi gli immobili di pregio
- Dell'esenzione, in ogni caso, non beneficeranno i proprietari di immobili di lusso (ville e castelli) adibiti ad abitazioni principali, come peraltro previsto dal decreto di maggio (D.L. 54/2013) che aveva sospeso la prima rata Imu.

Il paradosso dell’immobile per la villeggiatura - L’intervento del legislatore, teso a eliminare un'evidente stortura della disciplina Imu che, di fatto, imponeva di considerare immobile diverso dall’abitazione principale quello in cui il militare effettivamente dimorava ma, per motivi di servizio, non poteva risiedere anagraficamente, è andato oltre le intenzioni.
La nuova norma, facendo venir meno la condizione della dimora abituale, consente di considerare abitazione principale anche un appartamento e le pertinenze (C2, C6 e C7) nel quale il militare non dimori abitualmente, come si verifica se ha la residenza in caserma, o dimori con la propria famiglia nell'appartamento della moglie e abbia una casa al mare.
Le condizioni previste dall'articolo 2, comma 5, del D.L. 102/2012 sono rispettate in tal caso, quindi l'appartamento delle vacanze potrebbe essere legittimamente considerato “abitazione principale” del militare con tutte le connesse agevolazioni.
Stessa cosa accade se l'unico fabbricato posseduto dal militare viene concesso in comodato a terzi, essendo esplicitamente esclusa la locazione, ma non il comodato.

Decorrenza del beneficio
– A differenza dei fabbricati-merce invenduti, dell'housing sociale e degli immobili destinati alla ricerca, per i fabbricati dei militari non viene prevista una decorrenza ad hoc. Se si trattasse di disposizioni di interpretazione autentica, l’assimilazione ad abitazione principale scatterebbe già dal 2012; più probabile, tuttavia, che le nuove regole si applichino dal 2013, con effetto anche sull'acconto di giugno che potrebbe così essere chiesto a rimborso.
Potrebbe anche ipotizzarsi un’applicazione tardiva, dal 31 agosto 2013, data di entrata del D.L. 102/2013.
Si attendono chiarimenti dal Ministero in tal senso, con anticipo sulla rata di dicembre 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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