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martedì 17 settembre 2013

Minimi: recupero della ritenuta


In Unico scomputabili tutte le ritenute

Premessa – Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 55/E del 5 agosto, i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” possono recuperare direttamente in Unico Pf 2013 tutte le ritenute d’acconto erroneamente subite nel 2012. Le modalità di recupero delle ritenute sono quelle indicate nella risoluzione 47/E del 5 luglio 2013. Data “l’eccezionalità” della procedura si ritiene che lo scomputo possa avvenire solo in Unico 2013.

Regime dei minimi - Sono molti i professionisti che fruiscono del regime dei superminimi (imposta sostitutiva al 5%) che possono aver spiccato delle fatture nel 2011, ove vigeva l'obbligo di esporre in fattura la ritenuta di acconto, fatture che sono state però incassate solo nei primi giorni del 2012. In questo caso, i committenti, basandosi sulle fatture datate 2011, hanno provveduto correttamente a liquidare al professionista il netto esposto in fattura, e versato di conseguenza nel (gennaio) 2012 le relative ritenute di acconto.

Provvedimento delle Entrate - Del resto, non tutti i soggetti (professionisti e loro consulenti) hanno potuto recepire in tempo reale il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (protocollo n. 185820/2011) emesso a ridosso delle festività natalizie (22 dicembre 2011). Tra l'altro, volendo fare i pignoli, alcuni consulenti, anche se tempestivamente informati del predetto provvedimento, hanno comunque dubitato della correttezza procedurale, ponendosi il dubbio se un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate potesse superare il disposto degli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 600/1972, ricordandosi la gerarchia delle fonti legislative (art. 1 delle disposizioni delle leggi in generale del codice civile ove viene riportata la sequenza leggi, regolamenti, norme corporative, usi). Ricordiamo inoltre che l'Agenzia delle Entrate ha ratificato quanto espresso con il predetto provvedimento n. 185820/2011, aggiungendo altri utili chiarimenti, solo con propria circolare n. 17 del 30 maggio 2012.

Risoluzione 47/E/13 – La soluzione alla problematica è arrivata con la risoluzione 47/E/13 dove l'Agenzia delle Entrate ha inizialmente concesso, in via eccezionale, lo scomputo delle ritenute in Unico 2013, ma limitatamente a quelle applicate sui bonifici disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, e a condizione che le stesse siano state certificate da parte del sostituto d'imposta. Successivamente, con la risoluzione 55/E/13, queste considerazioni sono state estese anche alle altre fattispecie (si pensi ad esempio al caso di indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall'Inps, o da medici, professionisti vari, rappresentanti di commercio, minimi che fino al 2011 applicavano la ritenuta).

Lo scomputo - Dal punto di vista operativo lo scomputo avviene mediante tre adempimenti. Come prima cosa bisogna indicare il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” presente nel Frontespizio, nel riquadro “firma della dichiarazione”. Successivamente bisogna riportare le ritenute subite a col. 2 di rigo RS33, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese. La col. 1 di tale rigo, riservata all’indicazione del codice fiscale del consorzio, non va compilata. Infine si procede con lo scomputo di quanto trattenuto a rigo LM13 ovvero a rigo RN32, col. 4. Si deve tuttavia ricordare che, dato l'utilizzo del termine “eccezionale” utilizzato dall’Agenzia delle Entrate (in relazione alla modalità di scomputo), è da ritenersi che il procedimento indicato sia attuabile solo in Unico 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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