Mod.770: omesse ritenute entro il 20 settembre
La proroga del 770 fa slittare anche il temine per sanare l’eventuale reato
Premessa –
Il reato di omesso versamento di ritenute (per importi superiori a
50.000 €) si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la
presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Con
la proroga al 20 settembre del termine per la presentazione del mod. 770
slitta anche la scadenza entro la quale sanare l’eventuale violazione
penale.
Sostituti d’imposta - La norma quadro che disciplina la categoria dei sostituti d’imposta è racchiusa nell'art. 23, D.P.R. 600/1973 che al co. 1 identifica i soggetti che assumono tale figura tra i quali sono ricompresi coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa. Tali contribuenti, in base all'art. 23 e segg. del richiamato decreto, quando corrispondono redditi soggetti a ritenuta assumono lo status di sostituti obbligati ad operare una ritenuta al momento del pagamento e versarla all'Erario.
Sanzioni amministrative – Per quanto riguarda le violazioni formali, l'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 punisce con la sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065, l'ipotesi di omissione, incompletezza o non veridicità degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria, quindi non scaturenti da autonome richieste da parte dell'Ufficio o della Guardia di Finanza. Più in dettaglio, come meglio chiarito dalla C.M. 25.1.1999, n. 23, punto 4.2, sono altresì sanzionabili, ai sensi della disposizione in commento, le violazioni concernenti la mancata o tardiva consegna delle certificazioni dei sostituti d'imposta, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri da parte dei predetti soggetti obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti.
Violazioni sostanziali - Per quanto riguarda le violazioni sostanziali, il D.Lgs. 471/1997, all'art. 14, prevede, a carico del sostituto d'imposta che non opera in tutto o in parte ritenute alla fonte, l'applicazione della sanzione in misura del 20% dell'ammontare non trattenuto. Un'ulteriore sanzione più grave è prevista in via del tutto autonoma dal precedente art. 13, D.Lgs. 471/1997, costituita dal 30% dell'importo non versato. Pertanto, in ipotesi di ritenute non operate e non versate, sono applicabili entrambe le sanzioni, atteso che l'art. 14 appena nominato fa salva l'applicazione del precedente art. 13, in caso di omesso versamento di ritenute all'Erario.
Sanzioni penali - Il D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, all'art. 10-bis, contempla la fattispecie delittuosa di omesso versamento di ritenute certificate, punita con la reclusione da sei mesi a due anni per i sostituti d'imposta che, entro il termine di presentazione del Mod. 770, non versano le ritenute certificate per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta. L'ipotesi di reato in parola si concretizza, quindi, soltanto al superamento dei predetti limiti, allo spirare del temine di presentazione della dichiarazione annuale ed è circoscritta al solo caso di ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituiti (i quali in buona fede le utilizzano nelle proprie dichiarazioni dei redditi). Risultano del tutto escluse da tale fattispecie le ritenute non operate, non versate e non certificate anche se di importo molto più elevato rispetto alla soglia di Euro 50.000.
Proroga 770 – Il termine per la presentazione del modello 770 è ordinariamente fissata al 31 luglio. Per il 2013 il DPCM del 24.07.2013 ha però previsto che il termine ultimo per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta venga prorogato al 20 settembre. Con tale proroga slitta anche il termine entro il quale sanare l’eventuale omessi versamento delle ritenute per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 al fine di evitare di incorrere nel reato in questione.
Sostituti d’imposta - La norma quadro che disciplina la categoria dei sostituti d’imposta è racchiusa nell'art. 23, D.P.R. 600/1973 che al co. 1 identifica i soggetti che assumono tale figura tra i quali sono ricompresi coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa. Tali contribuenti, in base all'art. 23 e segg. del richiamato decreto, quando corrispondono redditi soggetti a ritenuta assumono lo status di sostituti obbligati ad operare una ritenuta al momento del pagamento e versarla all'Erario.
Sanzioni amministrative – Per quanto riguarda le violazioni formali, l'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 punisce con la sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065, l'ipotesi di omissione, incompletezza o non veridicità degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria, quindi non scaturenti da autonome richieste da parte dell'Ufficio o della Guardia di Finanza. Più in dettaglio, come meglio chiarito dalla C.M. 25.1.1999, n. 23, punto 4.2, sono altresì sanzionabili, ai sensi della disposizione in commento, le violazioni concernenti la mancata o tardiva consegna delle certificazioni dei sostituti d'imposta, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri da parte dei predetti soggetti obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti.
Violazioni sostanziali - Per quanto riguarda le violazioni sostanziali, il D.Lgs. 471/1997, all'art. 14, prevede, a carico del sostituto d'imposta che non opera in tutto o in parte ritenute alla fonte, l'applicazione della sanzione in misura del 20% dell'ammontare non trattenuto. Un'ulteriore sanzione più grave è prevista in via del tutto autonoma dal precedente art. 13, D.Lgs. 471/1997, costituita dal 30% dell'importo non versato. Pertanto, in ipotesi di ritenute non operate e non versate, sono applicabili entrambe le sanzioni, atteso che l'art. 14 appena nominato fa salva l'applicazione del precedente art. 13, in caso di omesso versamento di ritenute all'Erario.
Sanzioni penali - Il D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, all'art. 10-bis, contempla la fattispecie delittuosa di omesso versamento di ritenute certificate, punita con la reclusione da sei mesi a due anni per i sostituti d'imposta che, entro il termine di presentazione del Mod. 770, non versano le ritenute certificate per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta. L'ipotesi di reato in parola si concretizza, quindi, soltanto al superamento dei predetti limiti, allo spirare del temine di presentazione della dichiarazione annuale ed è circoscritta al solo caso di ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituiti (i quali in buona fede le utilizzano nelle proprie dichiarazioni dei redditi). Risultano del tutto escluse da tale fattispecie le ritenute non operate, non versate e non certificate anche se di importo molto più elevato rispetto alla soglia di Euro 50.000.
Proroga 770 – Il termine per la presentazione del modello 770 è ordinariamente fissata al 31 luglio. Per il 2013 il DPCM del 24.07.2013 ha però previsto che il termine ultimo per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta venga prorogato al 20 settembre. Con tale proroga slitta anche il termine entro il quale sanare l’eventuale omessi versamento delle ritenute per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 al fine di evitare di incorrere nel reato in questione.
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