13 settembre 2013
Cassazione Penale, sentenza del 12 settembre 2013
Non
risponde del reato di truffa aggravata ma, al più, del reato di
indebita compensazione, il contribuente che presenta modelli F24 con
importi non corretti. È quanto si evince dalla sentenza n. 37350/13,
pubblicata ieri.
Il caso. La Terza Sezione Penale della Cassazione ha assolto un contribuente siciliano dal reato di indebita compensazione previsto dall’articolo 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000. L’uomo era stato condannato dalla Corte d’appello di Messina a due mesi di reclusione, pena sospesa, per avere più volte presentato modelli F24 infedeli, con conseguente utilizzazione – secondo l’accusa - di inesistenti crediti IVA per oltre 175mila euro a fini di compensazione dei debiti esistenti nei confronti di INPS e INAIL. L’originaria imputazione di truffa ex art. 640 co. 2, c.p. è stata riqualificata dalla Corte territoriale nel reato di indebita compensazione.
Rapporto di specialità. La Suprema Corte premette che in effetti le violazioni tributarie concernenti condotte ingannatorie che comportano il mancato versamento, totale o parziale, dell’imposta dovuta si pongono in rapporto di specialità sia rispetto al reato previsto dall’articolo 640, comma 2, del codice penale (SS.UU. n. 1235/10) sia rispetto ad altra ipotesi codicistiche di contenuto fraudolento, quali l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’articolo 316 ter c. p. (Cass. Sez. III n. 7662/12).
L’assoluzione. Nel caso di specie, ad avviso della Suprema Corte, non sussistevano in concreto gli estremi dell'ipotesi del reato di truffa aggravata originariamente contestato, poiché l’imputato si è limitato a consegnare modelli F24 recanti importi non corretti, con conseguente omesso versamento degli importi, ma senza fare ricorso né ad artifici né a documentazione infedele. D’altro canto, non si è neppure configurato il reato tributario addebitato dal giudice del merito all’imputato, avendo quest’ultimo portato in compensazione crediti che non erano né inesistenti né frutto di artificio e avendo provveduto al versamento delle somme dovute all’Erario e dei relativi interessi mediante il ravvedimento operoso.
Il caso. La Terza Sezione Penale della Cassazione ha assolto un contribuente siciliano dal reato di indebita compensazione previsto dall’articolo 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000. L’uomo era stato condannato dalla Corte d’appello di Messina a due mesi di reclusione, pena sospesa, per avere più volte presentato modelli F24 infedeli, con conseguente utilizzazione – secondo l’accusa - di inesistenti crediti IVA per oltre 175mila euro a fini di compensazione dei debiti esistenti nei confronti di INPS e INAIL. L’originaria imputazione di truffa ex art. 640 co. 2, c.p. è stata riqualificata dalla Corte territoriale nel reato di indebita compensazione.
Rapporto di specialità. La Suprema Corte premette che in effetti le violazioni tributarie concernenti condotte ingannatorie che comportano il mancato versamento, totale o parziale, dell’imposta dovuta si pongono in rapporto di specialità sia rispetto al reato previsto dall’articolo 640, comma 2, del codice penale (SS.UU. n. 1235/10) sia rispetto ad altra ipotesi codicistiche di contenuto fraudolento, quali l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’articolo 316 ter c. p. (Cass. Sez. III n. 7662/12).
L’assoluzione. Nel caso di specie, ad avviso della Suprema Corte, non sussistevano in concreto gli estremi dell'ipotesi del reato di truffa aggravata originariamente contestato, poiché l’imputato si è limitato a consegnare modelli F24 recanti importi non corretti, con conseguente omesso versamento degli importi, ma senza fare ricorso né ad artifici né a documentazione infedele. D’altro canto, non si è neppure configurato il reato tributario addebitato dal giudice del merito all’imputato, avendo quest’ultimo portato in compensazione crediti che non erano né inesistenti né frutto di artificio e avendo provveduto al versamento delle somme dovute all’Erario e dei relativi interessi mediante il ravvedimento operoso.
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