E` in vigore dal 23 agosto 2013 la L. 9 agosto 2013, n. 99,
conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, che ha ulteriormente
innovato la disciplina delle societa` a responsabilita` limitata, con
l`introduzione, all`art. 9, di due nuovi commi (15-bis e 15-ter) che
apportano modifiche agli articoli 2463 e 2464 del Codice Civile. In
particolare:
- in qualsiasi societa` a responsabilita` limitata, i conferimenti iniziali devono essere versati nelle mani dell`organo amministrativo, e non piu` presso una banca (art. 2464, 4° comma, primo periodo, C.C., come modificato);
- i mezzi di pagamento devono essere indicati in atto (art. 2464, 4° comma, secondo periodo, C.C., di nuova introduzione);
- qualsiasi
societa` a responsabilita` limitata puo` oggi essere costituita, con
capitale minimo di un euro, da persone fisiche di qualsiasi eta`,
inferiore o maggiore rispetto al compimento del trentacinquesimo anno di
eta`;
- solo nel caso delle societa` con capitale inferiore ad euro diecimila,
i versamenti dovranno essere effettuati, all`atto costitutivo, per
intero, nelle mani dell`organo amministrativo (art. 2463, 4° comma,
C.C., di nuova introduzione);
- nelle societa` con capitale inferiore ad euro diecimila, viene, inoltre, prevista una nuova norma relativa alla riserva legale.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall`articolo
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l`ammontare di
diecimila euro. La riserva cosi` formata potra` essere utilizzata solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita
per qualsiasi ragione (art. 2463, 5° comma, C.C., di nuova
introduzione).
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