Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

sabato 28 settembre 2013

IVAFE : l'impatto nel modello UNICO 2013


nel modello UNICO PF, quadro RM, l'IVAFE è calcolata per tutte le attività finanziarie detenute all'estero, compresi i conti correnti e libretti, in relazione alla quota e al periodo di possesso; inoltre, secondo le istruzioni definitive al modello UNICO, in caso di modifica della quota di possesso dei conti correnti e dei libretti di risparmio in corso d'anno, deve essere indicata la quota di possesso media ponderata; mentre, secondo recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria, se la modifica della quota di possesso riguarda altre attività finanziarie si devono compilare più righe per la stessa attività.

 
 
Per liquidare l’imposta sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE) le persone fisiche residenti in Italia devono compilare il quadro RM, sezione XIV-B del modello UNICO.
La circolare n. 28/E del 2012, par. 2.1 precisa che:
  • l’imposta è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno, nei casi in cui le attività si considerano detenute all’estero;
  • si considerano come attività detenute all’estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti;
  • sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta le attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
Le attività finanziarie imponibili sono elencate nel paragrafo 2.2 della circolare: coincidono con quelle che devono essere indicate nel modulo RW, con l’eccezione espressa delle stock option ai lavoratori dipendenti e assimilati e le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Per completezza si riporta l’elencazione contenuta nella circolare:
  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Ai fini del calcolo dell’imponibile, deve essere compilata una riga per ogni attività finanziaria detenuta all’estero.
Nella colonna 1 si deve indicare il valore dell’attività; nella colonna 2, la quota di possesso e nella colonna 3 i giorni di possesso.
La circolare n. 28/E par 2.3 precisa che:
  • il “valore delle attività finanziarie” è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera;
  • qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione;
  • per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione; qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo;
  • per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente;
  • qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale;
  • nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Rispetto alle bozze, nella versione definitiva del modello UNICO persone fisiche sono state fornite ulteriori istruzioni sulle modalità di compilazione delle colonne 2 (quota di possesso) e 3 (giorni di possesso) del quadro RM con riferimento sia ai conti correnti e libretti di risparmio sia alle altre attività finanziarie, fornendo specifici chiarimenti per il caso in cui nel corso dell’anno o del periodo di detenzione cambi la quota di possesso (per esempio, un conto corrente o un rapporto di custodia e amministrazione diventi cointestato o cessi di essere cointestato).
Le istruzioni ribadiscono che si deve utilizzare un rigo per ogni attività finanziaria detenuta all’estero (ad esempio in presenza di tre conti correnti compilare tre distinti righi) anche se detenuti presso lo stesso intermediario.
Occorre, però, distinguere il caso di detenzione di conti correnti e libretti di risparmio, da quello di detenzione di altre attività finanziarie.
Conti correnti e libretti di risparmio
Per i conti correnti e libretti di risparmio occorre considerare che l’imposta è dovuta in misura fissa di 34,20 euro per ogni conto o libretto intrattenuto presso il medesimo intermediario.
Come si desume dalla circolare n. 28/E, tenuto conto delle novità introdotte con la legge di Stabilità, peraltro recepite nella definitiva versione del modello UNICO PF per il 2013:
  • in caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati, l’imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso;
  • l’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente “presso il medesimo intermediario” e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta;
  • nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente;
  • se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
Le istruzioni precisano che anche nel caso in cui l’imposta non è dovuta perché il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro, devono comunque essere indicati i dati relativi al conto. Nel ribadire che, in caso di conto cointestato il valore medio va rapportato alla quota di possesso, viene ulteriormente precisato che – essendo il limite per il pagamento dell’imposta riferito al valore medio di giacenza pro quota, il contribuente deve compilare un solo rigo anche nel caso in cui sia variata la quota di possesso nel corso dell’anno. Solamente in tale ipotesi, nella colonna 2 la quota di possesso deve essere ponderata con riferimento ai giorni di possesso. Nel caso di più conti correnti posseduti dallo stesso intestatario, si considera – ai fini del calcolo del limite – il valore complessivo dei conti correnti.
Esempio
Si supponga che il contribuente detenga un conto corrente la cui giacenza sia stata stabilmente di 6.000 euro presso una banca estera e che il conto, fra il 1° gennaio e il maggio 2012 (per 124 giorni) sia stato intestato al 100% e dal 3 maggio al 31 dicembre (per 242 giorni) sia stato intestato al 50%.
Il contribuente dovrà compilare un solo rigo indicando:
  • nella colonna 1 (valore attività finanziaria): 8.000;
  • nella colonna 2 (quota di possesso): 67% [pari a (100% x 124 giorni + 50% x 242 giorni): 366 giorni)];
  • nella colonna 3 (periodo): 366 giorni;
  • nella colonna 4 (imposta calcolata): 34,20 x 67% x 366: 366, pari 23,91, importo arrotondato a 24 che, in assenza di credito d’imposta, costituisce anche l’importo di colonna 6.
Andrà barrata la casella nella colonna 7 per evidenziare che si tratta di conto corrente per il quale l’imposta è dovuta in misura fissa.
Se il conto avesse avuto una giacenza media di 6.000 euro, la giacenza ponderata come sopra calcolata sarebbe stata inferiore a 5.000 euro e quindi l’imposta non sarebbe dovuta.
Visto il grado di dettaglio richiesto dalla modulistica, c’è, a questo punto, da pensare che nella colonna 1 dei righi RM31 e RM32, nella quale si deve indicare, secondo le istruzioni, il “valore medio di giacenza annuo” risultante dagli estratti e dai libretti, si debba calcolare la somma delle giacenze giornaliere riferite a tutto il periodo in cui il contribuente è stato titolare, anche cointestato, del conto o libretto divisa per il numero dei giorni in cui il contribuente è stato titolare, anche cointestato, del conto o del libretto. Così, moltiplicando la colonna 1 con la colonna 2 (quota di possesso ponderata con i giorni di possesso) si otterrà la giacenza media effettiva da confrontare con la soglia di 5.000 euro. Se l’imposta è dovuta, si rapporterà, per ciascun conto corrente o libretto di risparmio, l’importo di 34 euro per la quota di possesso indicata in colonna 2 e il periodo di detenzione (numero di giorni in cui il contribuente ha detenuto il conto o libretto, a prescindere dalla quota di possesso, indicato in colonna 3 diviso i giorni dell’anno).
È comunque strano che se lo stesso contribuente di cui sopra anziché cointestare il conto da 6.000 euro, avesse deciso di estinguerlo il 3 maggio 2012 (ma anche prima) sarebbe costretto, seguendo pedissequamente le istruzioni, a versare comunque 34,20 euro rapportati al periodo di possesso. Il calcolo della giacenza media – ai fini del confronto con il tetto di 5.000 euro si esegue moltiplicando la colonna 1 con la colonna 2 senza ponderare con il periodo di possesso.
In molti casi, piuttosto che fare i calcoli, si preferirà pagare comunque i 34,20 euro, ma non è questo il modo di distendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio
Sembra che per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio si debba invece utilizzare una procedura diversa nel caso in cui siano cambiate le percentuali di possesso nel corso dell’anno.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti recentemente espresso l’avviso che debbano essere compilate due righe per la stessa attività finanziaria:
Riprendendo l’esempio precedente:
  • in un rigo va indicato nella colonna 2 (quota di possesso), 100% e nella colonna 3 (periodo), 124 giorni;
  • nel secondo rigo va indicato nella colonna 2 (quota di possesso), 50% e nella colonna 3 (periodo), 242 giorni.
A ciò aggiungiamo, ovviamente, che, per entrambe le righe, in colonna 1 si deve indicare il valore dell’attività finanziaria al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione ossia - considerato che nel nostro ordinamento, salvo diversa indicazione della legge, l’unità temporale minima è il giorno solare – nel giorno antecedente a quello in cui è avvenuta la cessione dell’attività.
L’opinione espressa dall’Agenzia, che si attende sia trasfusa in una circolare, mette in evidenza un problema notevole: è veramente necessario compilare una riga (o anche più righe per ciascuna attività finanziaria. In caso di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di liquidità caratterizzati da frequenti movimentazioni, potrebbe quindi essere necessario compilare un numero elevato di modelli (ogni modello contiene due sole righe).
Tra l’altro non viene precisato, ne caso in cui si verifichi la parziale dismissione di un pacchetto di titoli acquistati in più fasi, se si intenda ceduto per primo il titolo acquistato più di recente o meno di recente o se si debba calcolare una sorta di periodo di possesso medio ponderato.
Polizze di assicurazione sulla vita
L’Agenzia delle Entrate ha, fra l’altro, confermato che se una polizza d’assicurazione vita, unit o index linked, di compagnia estera in libera prestazione di servizi è intestata ad una fiduciaria italiana e la compagnia estera non ha optato per il versamento del bollo virtuale, la fiduciaria computa l’imposta di bollo ordinaria annualmente, ma la preleva e la versa all’erario solo all’estinzione del rapporto.
In particolare, l’Agenzia ricorda che il D.M. 24 maggio 2012 dispone (art. 3, comma 7) che l’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, calcolata per ciascun anno, è dovuta all’atto del rimborso o del riscatto.
In merito, la circolare n. 48/E del 2012 ha precisato che nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 o non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, è comunque dovuta, a decorrere dal 2012, l’imposta di bollo di cui al citato art. 13, comma 2-ter, D.P.R. n. 642 del 1972.
In tal caso, l’imposta deve essere applicata dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente il quale deve procedere al calcolo dell’imposta per ciascun anno ed applicare l’imposta all’atto del rimborso o del riscatto della polizza.
Con la circolare 2 luglio 2012, n. 28, è stato, inoltre, precisato che nel caso in cui il rapporto con la fiduciaria o con l’intermediario residente si interrompe, tali soggetti devono applicare fino a tale data l’imposta di bollo calcolata per ciascun anno.

venerdì 20 settembre 2013

Regime speciale delle agenzie di viaggio

Contabilità Agenzia di Viaggio


 
Regime speciale delle agenzie di viaggio

 
Ambito soggettivo 

In base all'art. 9 della L. 17.5.83 n. 217, si considerano "agenzie di viaggio e turismo" le imprese, individuali e collettive, che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, ovvero di intermediazione, compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (di cui alla L. 27.12.77 n. 1084).

La "nuova" formulazione dell'art. 26 par. 1 della VI Direttiva CEE (ora art. 306 par. 1 della Direttiva2006/112/CE), prevista dalla proposta di Direttiva 64/2002/CE, non considera più rilevante l'autorizzazione di cui all'art. 9 della L. 217/83.

Irrilevanza della qualifica formale

L'applicazione del regime speciale prescinde dalla qualificazione "formale" del soggetto passivo come agenzia di viaggio, tant'è che rientra nella disciplina in esame anche l'attività svolta da una società che si impegni a fornire ai partecipanti, a fronte di un corrispettivo globale, comprensivo del viaggio di andata e ritorno (Corte di Giustizia UE 13.10.2005 causa C-200/04 e Corte di Giustizia 1.3.2012 causa C-220/11):

• un posto di allievo presso un istituto scolastico straniero;

• l'ospitalità presso famiglie scelte in collaborazione con un'organizzazione locale associata;

• la possibilità di effettuare gite per visitare luoghi meritevoli di interesse.

La società in oggetto deve essere, infatti, qualificata, ai fini IVA, come agenzia di viaggio, in quanto, nonostante vengano forniti servizi educativi, la componente "viaggio e soggiorno" ha effetti sensibili sul prezzo praticato, tale da non potersi qualificare come una prestazione accessoria d'importanza marginale.

Soggetti inclusi nel regime speciale
Agenzie di viaggio e turismo, in proprio o tramite mandatari (con o senza rappresentanza).
Organizzatori di viaggi e di giri turistici (c.d. "tour operator"). Si tratta di soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel co. 1 dell' art. 74-ter, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie (C.M. 24.12.97 n. 328/E, § 9.1).
Albergatori, purché le prestazioni rese riguardino (Corte di Giustizia UE 22.10.98 cause riunite C-308/96 e C-94/97):

• da un lato, l'erogazione di servizi resi in proprio, quali la prenotazione e la fornitura di servizi connessi al soggiorno;

• dall'altro, l'erogazione di pacchetti turistici acquistati da terzi, comprendenti, oltre all'alloggio, il trasporto in albergo da diversi punti di raccolta e talune escursioni in autobus durante il periodo di permanenza in loco.
Agenzie di viaggio escluse dal regime speciale
Agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto dei clienti (es. vendita di pacchetti turistici in nome e per conto del viaggiatore, con prezzo imposto dal tour operator, per i quali l'agenzia percepisce una provvigione), in quanto i pacchetti turistici sono negoziati dall'agenzia non autonomamente, ma in qualità di mandatario con rappresentanza del tour operator.
Agenzie di viaggio che vendono singoli servizi in nome e per conto proprio (es. organizzazione e vendita di singoli servizi turistici e vendita di singoli servizi turistici con prezzo imposto, per i quali si percepisce una provvigione), in quanto gli stessi, al pari di quelli venduti dall'agenzia in qualità di intermediario, non configurano un "pacchetto turistico", secondo la nozione di cui all'art. 2 del DLgs. 17.3.95 n. 111.
Agenzie di viaggio che svolgono una mera attività di intermediazione nei confronti dei clienti (es. prenotazione di alberghi), in quanto tale attività esula dalla nozione di "pacchetto turistico" di cui all'art. 2 del DLgs. 111/95.
 




Operazioni escluse dal regime speciale 

            
Le agenzie di viaggio e turismo, qualora svolgano attività da tour operator (organizzazione in proprio di "pacchetti turistici") o di commercio in proprio di "pacchetti turistici" acquistati da altri soggetti, sono assoggettate al regime speciale di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72.

In tal caso, la liquidazione dell'imposta avviene secondo il metodo di detrazione "base da base", che consiste nel confrontare il corrispettivo percepito dal cliente, al lordo dell'IVA (non esposta in fattura), con i costi, anch'essi al lordo dell'IVA, sostenuti dall'agenzia per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio del cliente (es. ristoratori, albergatori, vettori, guide, ecc.) o per l'acquisto del "pacchetto turistico" dal grossista (art. 74-ter co. 2 del DPR 633/72 e art. 2 co. 1 del DM 340/99); la differenza così ottenuta costituisce l'ammontare lordo sul quale calcolare l'imposta da versare mediante il meccanismo dello scorporo.

Il meccanismo "ordinario" di detrazione "imposta da imposta" deve essere, invece, applicato per liquidare l'IVA relativa alle operazioni di intermediazione, nelle quali l'agenzia, percependo come compenso una provvigione, si limita ad agire in nome e per conto dei clienti in relazione:

• alla prenotazione di alberghi;

• alla vendita di biglietti di viaggio, ecc.;

• a tutte le altre prestazioni e/o cessioni.

Più nello specifico, sono escluse dal regime speciale (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72) le agenzie di viaggio che:

• agiscono in nome e per conto dei clienti (es. vendita di "pacchetti turistici" in nome e per conto del viaggiatore, con prezzo imposto dal tour operator, per i quali l'agenzia percepisce una provvigione), in quanto i "pacchetti turistici" sono negoziati dall'agenzia non autonomamente, ma in qualità di mandatario con rappresentanza del tour operator;

• svolgono una mera attività di intermediazione nei confronti dei clienti (es. prenotazione di alberghi), in quanto tale attività esula dalla nozione di "pacchetto turistico" (di cui all'art. 2 del DLgs. 111/95);

• vendono singoli servizi in nome e per conto proprio (es. organizzazione e vendita di singoli servizi turistici e vendita di singoli servizi turistici con prezzo imposto, per i quali si percepisce una provvigione), in quanto gli stessi, al pari di quelli venduti dall'agenzia in qualità di intermediario, non configurano un "pacchetto turistico", secondo la nozione stabilita dal citato art. 2 del DLgs. 111/95.

Esonero dell'obbligo di fatturazione

In base al n. 6-bis) del co. 1 dell'art. 22 del DPR 633/72, introdotto dall'art. 2 co. 13-ter del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, è esclusa dall'obbligo di emissione della fattura l'attività di organizzazione di escursioni, visita della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi.

Il cliente ha, comunque, la facoltà di richiedere l'emissione della fattura non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

In assenza di uno specifico esonero contenuto nell'art. 2 del DPR 696/96, l'attività in esame resta soggetta all'obbligo di certificazione fiscale attraverso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Regime IVA in caso di intermediazione
(acquisto in nome e per conto dei clienti)
Prestazione intermediata
Regime IVA
Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziende alberghiere all'interno o all'esterno dell'UE
IVA 21%
Provvigioni per servizi di trasporto di persone
IVA 21% per trasporti in Italia; non imponibile IVA exart. 9 n. 1) del DPR 633/72, per trasporti internazionali.
Provvigioni per la prenotazione di alloggi
IVA 21% se l'immobile è situato in Italia; fuori campo IVA ex art. 7-quaterco. 1 lett. a) del DPR 633/72 se l'immobile non è situato in Italia.
Provvigioni per servizi assicurativi
Esente IVA ex art. 10 n. 9) del DPR 633/72
Regime IVA in caso di acquisto in nome proprio e per conto dei clienti (ovvero in nome e per conto dei clienti)
Operazione
Regime IVA
Vendita di soggiorni alberghieri in Italia
IVA 10% ex n. 120) dellaTabella A , Parte III, allegata al DPR 633/72
Locazione di alloggi in Italia
Esente IVA ex art. 10 n. 8) del DPR 633/72
Locazione di soggiorni in appartamenti all'estero
Trattandosi di servizi relativi a beni immobili, fuori campo IVA ex art. 7-quaterco. 1 lett. a) del DPR 633/72
Vendita di soggiorni in alberghi all'estero
IVA 21%
Servizi turistici di solo trasporto di persone:

• trasporti in Italia → IVA 10% ex n. 127) dellaTabella A , Parte III, allegata al DPR 633/72;

• trasporti internazionali → non imponibile IVA ex art. 9 n. 1) del DPR 633/72;

• trasporti estero su estero → fuori campo IVA exart. 7-quater co. 1 lett. b) del DPR 633/72.
   


1. Attività di intermediazione relativa al servizio di prenotazione e di emissione dei biglietti aerei nazionali e internazionali

Molti vettori aerei, al fine del contenimento dei costi imposto dall'accresciuta concorrenza tra le compagnie aeree, hanno ridotto le commissioni corrisposte alle agenzie di viaggio per la vendita dei biglietti aerei.

Queste ultime chiedono, quindi, direttamente ai clienti un compenso per l'attività svolta a loro favore; detto compenso, rappresentando il corrispettivo della specifica attività di intermediazione svolta in nome e per conto dei viaggiatori, è escluso dal regime speciale (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72) ed è, quindi, soggetto alle regole ordinarie relative alla determinazione dell'imposta, contenute nel Titolo I delDPR 633/72 (ris. Agenzia delle Entrate 29.9.2004 n. 125/E).


2. Schema del mandato (con o senza rappresentanza)

Il rapporto giuridico esistente tra i soggetti coinvolti nell'operazione di intermediazione per la vendita dei singoli servizi (nella specie, biglietti aerei) in nome e per conto dei clienti/viaggiatori si qualifica come mandato. In particolare, si ha un mandato per la vendita, conferito dal vettore all'agenzia e un mandato per l'acquisto, conferito dal cliente all'agenzia.

Lo schema del mandato senza rappresentanza è applicabile in caso di acquisto in nome proprio e per conto dei clienti/viaggiatori di singoli servizi precedentemente non acquisiti nella disponibilità dell'agenziadi viaggi (e non anche quando l'attività di intermediazione sia svolta in nome e per conto dei clienti/viaggiatori).

In quest'ultima ipotesi, con particolare riferimento al rapporto vettore-agenzia, se il vettore corrisponde la provvigione all'agenzia, quest'ultima incassa dai propri clienti il prezzo del biglietto al lordo della commissione e lo riversa al vettore al netto della medesima. L'agenzia fattura, quindi, al vettore la provvigione percepita applicando lo stesso regime previsto per l'operazione principale (vendita del viaggio aereo).

La provvigione deve essere, quindi, fatturata:

• in regime di imponibilità, ossia addebitando la relativa IVA, calcolata con l'aliquota ordinaria del 21%, se si tratta di volo nazionale;

• ovvero, in regime di non imponibilità IVA, ex art. 9 n. 7 del DPR 633/72, se si tratta di volo internazionale.

Lo stesso trattamento si applica anche nel caso in cui la provvigione sia corrisposta direttamente dal cliente, in quanto si tratta della remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto di mandato. Di conseguenza, il corrispettivo percepito dai clienti a fronte dell'emissione dei biglietti aerei nazionali deve essere assoggettato ad imposta con l'aliquota ridotta del 10%, mentre il corrispettivo percepito per l'emissione dei biglietti internazionali beneficia della non imponibilità di cui all'art. 9 n. 7 del DPR 633/72.

Intermediazione nella biglietteria aerea
 
Biglietteria nazionale
Biglietteria internazionale
Provvigioni pagate
dal vettore
• emissione della fattura con addebito della relativa IVA ordinaria (21%)
• emissione della fattura con indicazione del regime di non imponibilità di cui all'art. 9 n. 7) del DPR 633/72
Provvigioni pagate
dal viaggiatore
• emissione della fattura solo se richiesta; in linea generale, emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale con addebito dell'IVA ordinaria (21%);

• integrazione del biglietto di viaggio con un apposito tagliando.
• emissione della fattura solo se richiesta; in linea generale, emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale in regime di non imponibilità exart. 9 n. 7) del DPR 633/72;

• integrazione del biglietto di viaggio con un apposito tagliando, indicando il regime di non imponibilità exart. 9 n. 7) del DPR 633/72.
     


3 Certificazione dei compensi

Per i compensi corrisposti direttamente dai clienti all'agenzia, il DPR 21.12.96 n. 696 prevede l'alternatività tra la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e la fattura.

Tuttavia, quando l'importo corrisposto è di modesta entità, lo stesso può non essere certificato, come si desume dall'interpretazione estensiva dell'art. 2 co. 1 lett. ff) del DPR 696/96, che esonera dall'obbligo formale in oggetto le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente.

La C.M. 328/E/97 (cap. IX, § 9.9.5), in particolare, esonera l'agenzia di viaggio dal rilascio di qualunque tipo di documento nelle "ipotesi di estrema marginalità economica". Secondo la prassi amministrativa, rientrano nelle suddette ipotesi marginali:

• il rimborso delle spese telefoniche per prenotazione di alberghi e di biglietti di viaggio, nonché i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti (C.M. 4.4.97 n. 97/E);

• il servizio di emissione, sostituzione, riemissione e rimborso dei biglietti (R.M. 26.6.98 n. 66/E);

• il cambio di biglietti aerei dei percorsi internazionali (ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2001 n. 48/E);

• il servizio di prenotazione di biglietti aerei, a condizione che l'importo del corrispettivo percepito dall'agenzia sia indicato distintamente sul biglietto di viaggio (ris. Agenzia delle Entrate 27.6.2001 n. 93/E).

Procedura di certificazione semplificata

Risulta, peraltro, possibile adottare una procedura di certificazione semplificata, purché siano rispettate le disposizioni riguardanti le modalità di emissione della ricevuta e dello scontrino fiscale. In particolare, l'agenzia di viaggio può certificare i compensi percepiti integrando il biglietto di viaggio, il cui contenuto deve essere conforme alle indicazioni stabilite dall'art. 1 del DM 30.6.92, con un apposito tagliando contenente gli elementi essenziali che dovrebbero essere indicati nella ricevuta o nello scontrino fiscale (ex art. 1 del DPR 696/96, che rinvia alla disciplina dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale contenuta nel DM 23.3.83 e nel DM 30.3.92).

Contenuto del biglietto di viaggio
Ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica, ovvero il logo distintivo dell'impresa e numero di partita IVA, del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto
Descrizione delle caratteristiche del trasporto
Ammontare dei corrispettivi dovuti
Numero progressivo
Data da apporre al momento dell'emissione o dell'utilizzazione
Contenuto del tagliando integrativo
Numerazione progressiva
Data di emissione
Ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica, ovvero il logo distintivo dell'impresa e numero di partita IVA, domicilio fiscale, ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività e sono conservati i documenti
Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano l'oggetto dell'operazione
Ammontare dei corrispettivi dovuti, comprensivi dell'IVA
 

La progressività del documento certificativo dei corrispettivi è, inoltre, garantita:

• dal numero progressivo del biglietto aereo;

• dal codice identificativo IATA (sistema che disciplina le relazioni tra vettori e agenzie).

Transazioni tramite il canale web

Qualora l'attività di intermediazione esercitata dall'agenzia sia svolta utilizzando il canale web, il corrispettivo percepito deve essere documentato secondo le regole ordinarie, ossia mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. In tale ipotesi, infatti, l'agenzia non emette un vero e proprio titolo di viaggio, bensì assegna ai clienti un codice di prenotazione con il quale è possibile presentarsi direttamente in aeroporto e ricevere la carta d'imbarco.


4. Registrazione e liquidazione

Gli obblighi di registrazione e di liquidazione sui registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (di cui, rispettivamente, agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72) possono essere assolti mediante l'ausilio del sistema BSP (Bank Settlement Plan) IATA, con il quale è possibile contabilizzare e gestire i pagamenti tra i vettori e gli agenti autorizzati mediante l'ausilio di rendiconti finanziari.

In alternativa, ai fini della registrazione, i corrispettivi indicati nella fattura (o nella ricevuta o scontrino fiscale) devono essere annotati nei predetti registri (o in apposito registro, tenuto a norma dell'art. 39 del DPR 633/72) in modo distinto da quelli derivanti dalle operazioni effettuate in applicazione del regime speciale di cui all'art. 74-ter, distinguendoli in base alla loro imponibilità o meno.

Anche i costi connessi alle suddette operazioni devono essere annotati nel registro degli acquisti, di cui all'art. 25 del DPR 633/72 (o in apposito registro), separatamente da quelli rientranti nel regime speciale, distinguendo i costi sostenuti nella UE da quelli sostenuti al di fuori del territorio comunitario.

Registrazione dei corrispettivi

Nell'ambito della stessa sezione (o dello specifico registro), le annotazioni vanno effettuate distintamente in apposite colonne, a seconda che riguardino prestazioni (C.M. 24.6.80 n. 30/382547):

• totalmente imponibili → prestazioni rese all'interno della UE (sezione 1);

• ovvero, totalmente non imponibili → prestazioni rese al di fuori della UE (sezione 2);

• ovvero, in parte imponibili e in parte non imponibili → c.d. "viaggi misti" (sezione 3).

Registro dei corrispettivi
Corrispettivi relativi a viaggieseguiti interamente nell'UE (1)
Corrispettivi relativi a viaggieseguiti interamente al di fuori dell'UE (2)
Corrispettivi relativi a "viaggi misti" (eseguiti in parte nell'UE e in parte al di fuori) (3)
..........

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..........
..........

..........

..........
..........

..........

..........
     

Registrazione degli acquisti

Le fatture e gli altri documenti comprovanti gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle agenzie di viaggio a diretto vantaggio dei clienti vanno annotati (C.M. 30/382547/80):

• nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72), in apposita sezione, separatamente dagli altri documenti relativi agli acquisti di beni e servizi non rientranti nel regime IVA speciale;

• ovvero, in apposito registro, tenuto a norma dell'art. 39 del DPR 633/72.

Considerato che le prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio possono essere effettuate, come detto, interamente nella UE, ovvero interamente al di fuori della UE, ovvero ancora in parte nella UE e in parte al di fuori, i relativi costi devono essere annotati in due distinte sezioni (costi sostenuti nella UE e costi sostenuti fuori dalla UE), ciascuna suddivisa in due colonne, riguardanti, rispettivamente:

• i costi relativi a cessioni e a prestazioni a diretto vantaggio del cliente, per viaggi interamente eseguiti nella UE (sezione 1 - colonna a). In questa colonna, vanno annotati anche i costi relativi a "viaggi misti", costituiti da prestazioni rese nella UE e, soltanto per una parte di trasporto, fuori della UE;

• i costi relativi a cessioni e a prestazioni a diretto vantaggio del cliente relativi a "viaggi misti", sostenuti all'interno della UE (sezione 1 - colonna b);

• i costi relativi a cessioni e a prestazioni a diretto vantaggio del cliente relativi a "viaggi misti", sostenuti al di fuori della UE (sezione 2 - colonna d).

Registro degli acquisti
Costi sostenuti nella UE
(1)
Costi sostenuti fuori dalla UE
(2)
Viaggiinteramente eseguiti nella UE
(a)
Viaggi misti (per la parte UE)
(b)
Viaggiinteramente eseguiti fuori dalla UE
(c)
Viaggi misti (per la parte fuori UE)
(d)
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..........

..........
..........

..........

..........
..........

..........

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Regime Speciale Iva

Regime speciale delle agenzie di viaggio
Ambito oggettivo 

Il regime speciale si applica alle prestazioni relative all'organizzazione di "pacchetti turistici" costituiti, ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 111/95, da viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso".

I suddetti "pacchetti turistici" devono (art. 1 co. 1 del DM 340/99):

• essere venduti od offerti in vendita ai viaggiatori ad un prezzo forfetario;

• avere una durata superiore alle 24 ore, ovvero devono estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte;

• essere composti da almeno due degli elementi di seguito elencati:

- trasporto;

- alloggio;

- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, costituenti una parte significativa del "pacchetto turistico" (es. itinerari e visite, con o senza accompagnatori).

Secondo la proposta di Direttiva 64/2002/CE, destinatari del "pacchetto turistico" non sono più soltanto i viaggiatori, "privati consumatori", ma anche i soggetti passivi IVA (es. altre agenzie di viaggio).

La Corte di Giustizia (sent. 1.3.2012 causa C-220/11 e sent. 12.11.92 causa C-163/91) ha stabilito che il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio presuppone, dal punto di vista oggettivo, che le prestazioni rese siano plurime. Di conseguenza, si resta al di fuori del regime speciale nel caso in cui l'impresa si limiti ad effettuare, a favore di un'altra agenzia di viaggio, il trasporto di passeggeri mediante pullman senza prestare ulteriori servizi.

In considerazione della soluzione fornita in merito a questo aspetto, i giudici comunitari non si sono pronunciati riguardo all'ulteriore questione relativa all'applicabilità del regime speciale anche quando le prestazioni plurime siano rese a soggetti diversi dai viaggiatori (es. altre agenzie di viaggio). In proposito, si dovrà tuttavia esprimere la Corte UE a seguito del ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea nei confronti proprio dello Stato italiano (causa C-236/11).
 
2. Servizi singoli
Secondo la Corte di Giustizia UE (sent. 9.12.2010 causa C-31/10), il regime speciale non si applica alla vendita isolata di biglietti d'ingresso all'Opera, se non viene fornita una prestazione di viaggio.

Al di là del caso specifico, la pronuncia merita di essere segnalata perché conferma, sul piano normativo, la compatibilità della legislazione italiana in materia (art. 1 co. 1 del DM 340/99) rispetto a quella comunitaria di riferimento.

Del resto, anche l'Amministrazione finanziaria, già con la C.M. 328/E/97 (§ 9.2), ha precisato che il regime speciale non è applicabile quando l'attività dell'agenzia si riduca ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l'esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni.

Dunque, la Corte di Giustizia, in linea con la richiamata posizione della prassi, esclude che qualsiasi prestazione fornita dalle agenzie di viaggio rientri, di per sé, nel regime speciale, se non è finalizzata alla realizzazione di un viaggio e, quindi, se non è "accompagnata" da prestazioni di alloggio o di trasporto. In caso contrario, l'applicazione del regime agevolato determinerebbe una distorsione della concorrenza, dal momento che la stessa attività sarebbe assoggettata ad imposta in maniera diversa a seconda che l'operatore economico (nel caso di specie, colui che vende i biglietti d'ingresso allo spettacolo) sia o meno un'agenzia di viaggio.

3. Servizi singoli acquistati "in blocco"

I "servizi singoli", ossia le acquisizioni "in blocco" di servizi turistici singoli (quali, per esempio, camere d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore, sono soggetti al regime speciale a condizione che gli stessi siano acquisiti nella disponibilità dell'agenzia di viaggio anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore (art. 74-ter co. 5-bis del DPR 633/72).

Regime speciale Iva

Regime speciale delle agenzie di viaggio
Momento impositivo 

Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio si considerano effettuate (art. 74-ter co. 7 del DPR 633/72 e art. 1 co. 6 del DM 340/99):

• all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo (per cui il pagamento di acconti non assume rilevanza, in deroga all'art. 6 co. 4 del DPR 633/72, ai fini dell'individuazione del momento impositivo);

• ovvero, se anteriore, con l'inizio del viaggio o del soggiorno, che coincide con il momento in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore (es. trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.).

1. Committente unico

In presenza di un unico committente (es. il committente è un'agenzia di viaggio e turismo che acquista un "viaggio collettivo" da un'altra agenzia), l'obbligazione tributaria è unica e sorge (C.M. 328/E/97, § 9.4):

• all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo da parte del committente;

• ovvero, se anteriore, nel momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno.

2. Committente plurimo

In caso di "viaggi collettivi" caratterizzati da una pluralità di committenti, le obbligazioni d'imposta sono tante quanti sono i committenti delle prestazioni rese dall'agenzia di viaggio, purché ciascuno di essi abbia una propria autonomia contrattuale (art. 1 co. 6 del DM 340/99).

Di conseguenza, se "su dieci clienti soltanto cinque pagano l'intero corrispettivo, l'obbligazione tributaria si realizza soltanto per tali soggetti, restando «sospesa» per i rimanenti clienti" (C.M. 328/E/97, § 9.4).

3. Permute di servizi

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 31.7.2008 n. 331/E, riprendendo quanto già evidenziato nella ris. 26.5.2000 n. 75/E, ha chiarito che il momento impositivo, nelle permute di servizi, coincide, per entrambe le prestazioni, con l'esecuzione della seconda prestazione, la quale funge da corrispettivo della prima. Tuttavia il momento impositivo della seconda prestazione deve essere inteso come termine ultimo entro il quale i contraenti possono emettere la rispettiva fattura, senza quindi impedire a colui che ha effettuato per primo la prestazione di emettere la fattura prima di tale momento.

Nel caso specifico di una permuta di servizi intercorsa tra un'agenzia di viaggi e un'agenziapubblicitaria, il termine finale entro il quale sorge l'obbligo, per entrambe le parti, di emettere la fattura deve essere individuato in relazione alla data di inizio del viaggio, ove la prestazione dell'agenziapubblicitaria sia resa anteriormente alla definizione del contenuto della controprestazione dell'agenziaviaggi.

Regime Speciale Iva

Regime speciale delle agenzie di viaggio
Determinazione della base imponibile e dell'imposta 


La base imponibile delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio è determinata mediante il procedimento di detrazione "base da base", ossia come differenza, da calcolare al lordo dell'imposta, tra (art. 74-ter co. 2 del DPR 633/72 e art. 2 co. 1 del DM 340/99):

• il corrispettivo dovuto all'agenzia e

• i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.

Atteso che il prezzo pagato dal cliente incorpora l'IVA assolta, in via di rivalsa, sull'acquisto del "pacchetto turistico", la base imponibile si determina moltiplicando per 100 il risultato ottenuto dividendo per 121 la differenza di cui sopra (art. 27 co. 4 del DPR 633/72). Sulla base imponibile così determinata si calcola l'IVA dovuta, applicando l'aliquota ordinaria.


Secondo la proposta di Direttiva 64/2002/CE:
• per prezzo di vendita s'intende "tutto ciò che costituisce il corrispettivo che l'agenzia di viaggio ha ottenuto o deve ottenere dal cliente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni e spese di assicurazione chieste dall'agenzia di viaggio al cliente ma esclusi gli importi di cui all'art. 11, parte A, par. 3";
• per costo effettivo del "pacchetto turistico" s'intende "tutto ciò che costituisce il corrispettivo (...), IVA inclusa, che i soggetti passivi-fornitori hanno ottenuto o devono ottenere dall'agenzia di viaggio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essa forniti, quando dette operazioni siano a diretto vantaggio del cliente escluse le spese generali usale per costituire il pacchetto".

Corrispettivo pagato dal cliente
5.000,00
Costo dei beni e servizi acquistati dall'agenzia a favore del cliente
2.000,00
Base imponibile "lorda" (5.000,00 - 2.000,00)
3.000,00
Base imponibile "netta" (3.000,00 / 121) x 100
2.479,34
IVA dovuta (2.479,34 x 21%)
520,66
   

A seguito dell'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, applicabile alle operazioni effettuate dal 17.9.2011 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 14.9.2011, di conversione del DL 13.8.2011 n. 138), le parti imponibili del margine da assoggettare all'aliquota del 20% e a quella del 21% devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale tra i corrispettivi deiviaggi pagati interamente entro il 16.9.2011 (o con inizio del viaggio intervenuto entro tale data) e quelli pagati successivamente (circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2011 n. 45/E).

Novità della proposta di Direttiva 64/2002/CE

La proposta di Direttiva 64/2002/CE riconosce all'agenzia di viaggio la possibilità di liquidare l'imposta dovuta in relazione a ciascun "pacchetto turistico" in base al regime ordinario. In caso di applicazione di entrambi i regimi (speciale e ordinario), l'agenzia deve seguire separatamente, nella sua contabilità, le operazioni che rientrano in ciascuno di tali margini, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

In alternativa all'applicazione del regime speciale con il metodo analitico, la proposta di Direttiva 64/2002/CE ammette l'utilizzo del "metodo globale" (ossia il calcolo di un unico margine di utile, al netto dell'imposta, relativo a tutti i "pacchetti turistici" venduti nel mese o trimestre di riferimento).

Prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie

L'agenzia di viaggio che fornisce ai propri clienti, ad un prezzo forfetario, prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie deve, in linea di principio, determinare la frazione del viaggio "tutto compreso" corrispondente alle prestazioni proprie in base al loro "valore di mercato" (Corte di Giustizia UE 6.10.2005 causa C-291/03).

L'utilizzo del criterio alternativo basato sui "costi reali" è ammesso, per tali prestazioni, solo quando sia dimostrabile che tale criterio corrisponde fedelmente alla struttura effettiva del viaggio "tutto compreso", ovvero qualora non sia possibile determinare il "valore di mercato". A quest'ultimo riguardo non costituisce causa ostativa al ricorso a tale ultimo valore la circostanza che, nel corso dello stesso periodo d'imposta, il valore di alcune componenti proprie del "pacchetto turistico" venduto non sia determinabile a motivo del fatto che l'agenzia di viaggio non ha reso prestazioni analoghe singolarmente, al di fuori dei viaggi "tutto compreso". Spetta, infatti, al giudice del rinvio determinarne il "valore di mercato", ricorrendo ai valori medi desumibili dallo specifico mercato di riferimento.

Organizzazione di convegni e congressi da parte delle agenzie di viaggio

Alle agenzie di viaggio è concessa la facoltà, per le prestazioni concernenti l'organizzazione di convegni, congressi e simili, di optare per l'applicazione del regime IVA "ordinario" (art. 74-ter co. 8-bis del DPR 633/72).

L'efficacia della disposizione è subordinata alla concessione, da parte del Consiglio UE, di una deroga rispetto all'applicazione del regime speciale.

Esistono fondati motivi per affermare l'applicabilità immediata della norma in esame, in quanto:
• le deroghe possono avere efficacia retroattiva se lo esige lo scopo da raggiungere, purché sia rispettato il legittimo affidamento dei soggetti interessati; la retroattività sarebbe giustificata nel caso di specie, atteso che le agenzie di viaggio, non potendo esporre l'IVA in fattura (che resta, quindi, indetraibile per i clienti), risultano discriminate rispetto agli albergatori e ristoratori;
• per le agenzie di viaggio è già ammessa la possibilità di applicare il regime ordinario laddove le prestazioni concernenti l'organizzazione di convegni, congressi e simili siano trattate come "servizi singoli" all'interno del pacchetto turistico offerto ai clienti.

1. Trasporti internazionali

Ai fini della determinazione della base imponibile, i costi sostenuti dall'agenzia di viaggio per i servizi di trasporto effettuati in parte nel territorio comunitario e in parte al di fuori devono essere ripartiti in due quote in funzione della distanza percorsa all'interno o al di fuori dell'UE (art. 2 co. 5 del DM 340/99).

1.1 Prestazioni di trasporto e "prestazioni a terra"

Se il viaggiatore fruisce (art. 2 co. 6 del DM 340/99):

• all'interno dell'UE soltanto delle prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni (c.d. "prestazioni a terra") sono rese al di fuori dell'UE, le prestazioni di trasporto sono non imponibili IVA (al pari delle altre prestazioni);

• fuori dall'UE solo delle prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni sono rese nell'UE, le prestazioni di trasporto sono imponibili IVA (al pari delle altre prestazioni).

1.2 Singoli servizi di trasporto

I costi sostenuti dall'agenzia di viaggio per i singoli servizi di trasporto resi in parte nel territorio dell'UE e in parte al di fuori (es. servizi di solo volo con destinazione extra-UE) devono essere ripartiti in due quote distinte in relazione alla distanza percorsa all'interno o al di fuori dell'UE.

1.3 Percentuali forfetarie per i trasporti internazionali marittimi e aerei

Per i trasporti internazionali, la ripartizione del corrispettivo della prestazione, finalizzata all'assoggettamento a IVA del tragitto effettuato nel solo territorio comunitario, avviene sulla base delle percentuali forfetarie determinate dal Ministero delle Finanze (C.M. 7.3.80 n. 11/420390 e R.M. 23.4.97 n. 89/E) a seconda della tipologia di trasporto internazionale (marittimo o aereo) effettuato.

Nello specifico, per i trasporti:

• marittimi internazionali, la percentuale forfetaria da applicare ad ogni singolo intero trasporto è pari al 5%;

• aerei internazionali, la percentuale forfetaria da applicare all'intero tragitto del singolo volo è pari al 38%.

2. Viaggi "misti"

Per i viaggi "misti", la quota-parte del corrispettivo imponibile deve essere determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate all'interno della UE e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente.

La percentuale di imponibilità così ottenuta, applicata al corrispettivo pattuito dall'agenzia, determina la quota imponibile, dalla quale occorre:

• detrarre i costi sostenuti nella UE;

• scorporare l'IVA.

Il rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate all'interno della UE e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente deve essere determinato (art. 2 co. 4 del DM 340/99):

• in via provvisoria, sulla base dei costi e dei corrispettivi relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta;

• in via definitiva, in sede di dichiarazione IVA annuale, sulla base dei costi e dei corrispettivi registrati nell'anno.

Vendite eseguite direttamente dall'organizzatore al viaggiatore

Corrispettivo totale
6.000,00
Costi nell'UE
1.500,00
Costi extra-UE
500,00
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
75%
Quota imponibile (6.000,00 x 75%)
4.500,00
Base imponibile "lorda" (4.500,00 - 1.500,00)
3.000,00
Base imponibile "netta" (3.000,00 / 121) x 100
2.479,34
IVA dovuta (2.479,34 x 21%)
520,66
   

Vendite effettuate attraverso intermediari con rappresentanza

Corrispettivo totale
6.000,00
Provvigione riconosciuta all'intermediario
3%
Costi nell'UE
1.500,00
Costi extra-UE
500,00
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
75%
Quota imponibile (6.000,00 x 3% x 75%)
135,00
IVA dovuta (135,00 x 21%)
28,35
Quota non imponibile (6.000,00 x 3% x 25%)
45,00
   

Vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie

AGENZIA ORGANIZZATRICE
Corrispettivo totale
6.000,00
% di ribasso del prezzo di vendita concordato con l'agenziaintermediaria (rispetto a quello praticato al cliente)
4%
Costi nell'UE
1.500,00
Costi extra-UE
500,00
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
75%
Quota imponibile (6.000,00 x 75% x 96%)
4.320,00
Quota non imponibile (6.000,00 x 25% x 96%)
1.440,00
Base imponibile "lorda" (4.320,00 - 1.500,00)
2.820,00
Base imponibile "netta" (2.820,00 / 121) x 100
2.330,58
IVA dovuta (2.330,58 x 21%)
489,42
   

AGENZIA INTERMEDIARIA
Corrispettivo totale
6.000,00
Costi nell'UE
1.500,00
Costi extra-UE
500,00
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
75%
Quota imponibile (6.000,00 x 75%)
4.500,00
Base imponibile "lorda" (4.500,00 - 4.320,00)
180,00
Base imponibile "netta" (180,00 / 121) x 100
148,76
IVA dovuta (148,76 x 21%)
31,24
   

Vendite effettuate attraverso intermediari senza rappresentanza

Le modalità di determinazione dell'imposta sono identiche a quelle esaminate con riferimento alle vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie.

Regime Speciale Iva

 Regime speciale delle agenzie di viaggio
Fatturazione e registrazione dei "pacchetti turistici" 
 

Gli adempimenti contabili relativi alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio dipendono dalla tipologia di prestazioni in concreto realizzate:

• vendite eseguite direttamente dall'organizzatore al viaggiatore;

• vendite effettuate attraverso intermediari con rappresentanza;

• vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie;

• vendite effettuate attraverso intermediari senza rappresentanza;

• operazioni effettuate in nome e per conto del cliente.

1. Vendite eseguite direttamente dall'organizzatore al viaggiatore

Corrispettivo totale
6.000,00
Costi nell'UE
1.500,00
Costi extra-UE
500,00
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
75%
Quota imponibile (6.000,00 x 75%)
4.500,00
Base imponibile "lorda" (4.500,00 - 1.500,00)
3.000,00
Base imponibile "netta" (3.000,00 / 121) x 100
2.479,34
IVA dovuta (2.479,34 x 21%)
520,66
   

Fatturazione
L'agenzia organizzatrice, al momento del pagamento integrale del corrispettivo (o, se antecedente, al momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno), deve emettere fattura nei confronti del viaggiatore (art. 74-ter co. 7 del DPR 633/72 e art. 4 co. 1 del DM 340/99).
La fattura (nell'esempio, per 6.000,00 euro):

• non deve recare l'indicazione separata dell'imposta;

• deve contenere l'espressa indicazione che si tratta di operazione per la quale l'imposta è stata assolta ai sensi dell'art. 74-ter del DPR 633/72.
Registrazione
Nel registro dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del DPR 633/72), entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), deve essere registrato il corrispettivo totale (nell'esempio, 6.000,00 euro), quale ricavo relativo ai viaggi"misti" (intra ed extra-UE).
Nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72), i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico" venduto devono essere distinti come segue:

• acquisti nel territorio dell'UE → costi relativi a viaggi "misti" (nell'esempio, 1.500,00 euro);

• acquisti in Paesi extra-UE → costi relativi a viaggi "misti" (nell'esempio, 500,00 euro).
 

2. Vendite effettuate attraverso intermediari con rappresentanza

Corrispettivo totale
6.000,00
Provvigione riconosciuta all'intermediario
3%
Costi nell'UE
1.500,00
Costi extra-UE
500,00
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
75%
Quota imponibile (6.000,00 x 3% x 75%)
135,00
IVA dovuta (135,00 x 21%)
28,35
Quota non imponibile (6.000,00 x 3% x 25%)
45,00
   

Fatturazione
L'agenzia organizzatrice:

• può emettere la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 74-ter co. 7 del DPR 633/72), con possibilità di domiciliazione della fatturazione presso l'intermediario;

• riconosce all'intermediario una provvigione, che deve essere documentata da una fattura riepilogativa ("autofattura"), emessa ai sensi dell'art. 74-ter co. 8 del DPR 633/72, che indichi separatamente i compensi soggetti a IVA e quelli non soggetti exart. 9 co. 1 n. 7-bis) del DPR 633/72.
L'agenzia intermediaria provvede alternativamente a:

• consegnare al viaggiatore la fattura emessa dall'agenziaorganizzatrice relativa al "pacchetto turistico" venduto (nel caso in cui detta fattura sia disponibile in capo all'intermediario anteriormente all'inizio del viaggio);

• consegnare, su specifica richiesta del viaggiatore, una propria fattura riportante le indicazioni contenute nella fattura emessa dall'agenzia organizzatrice (nel caso in cui detta fattura non sia ancora disponibile in capo all'intermediario nel momento di inizio del viaggio).
Registrazione
L'agenzia organizzatrice deve annotare:

• entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), nel registro dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del DPR 633/72), ovvero in apposito registro (ai sensi dell'art. 39 dello stesso decreto):

- il corrispettivo totale (nell'esempio, 6.000,00 euro), quale ricavo relativo ai viaggi "misti" (intra ed extra-UE);

- le provvigioni pagate all'intermediario;

• nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72), ovvero in apposito registro (ai sensi dell'art. 39 dello stesso decreto):

- i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico" venduto;

- le provvigioni pagate all'intermediario.
L'agenzia intermediaria deve annotare le provvigioni incassate nel registro delle vendite o dei corrispettivi (di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/72), senza contabilizzare la relativa imposta.
 

3. Vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie

3.1 Agenzia organizzatrice

Corrispettivo totale
6.000,00
% di ribasso del prezzo di vendita concordato con l'agenziaintermediaria (rispetto a quello praticato al cliente)
4%
Costi nell'UE
1.500,00
Costi extra-UE
500,00
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
75%
Quota imponibile (6.000,00 x 75% x 96%)
4.320,00
Quota non imponibile (4.320,00 x 25% x 96%)
1.036,80
Base imponibile "lorda" (4.320,00 - 1.500,00)
2.820,00
Base imponibile" netta" (2.820,00 / 121) x 100
2.330,58
IVA dovuta (2.330,58 x 21%)
489,42
   

Fatturazione
L'agenzia organizzatrice emette fattura di vendita nei confronti dell'agenzia intermediaria, indicando nella stessa, in modo distinto, i corrispettivi delle prestazioni rese nel territorio della UE e di quelle rese al di fuori.

Nel caso esposto, detti valori devono essere calcolati applicando ai corrispettivi, imponibili e non imponibili, la percentuale del 96%, affinché l'agenzia intermediaria, attraverso la successiva rivendita del "pacchetto turistico", possa guadagnare il 4% concordato.
Registrazione
Nel registro dei corrispettivi (o in apposito registro), entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), deve essere registrato il corrispettivo di 5.356,80 euro (4.320,00 + 1.036,80), quale ricavo relativo ai viaggi"misti" (intra ed extra-UE).
Nel registro degli acquisti (o in apposito registro) devono essere registrati i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico" venduto, distinguendo:

• gli acquisti nel territorio dell'UE → costi relativi ai viaggi "misti" (nell'esempio, 1.500,00 euro);

• gli acquisti in Paesi extra-UE → costi relativi ai viaggi "misti" (nell'esempio, 500,00 euro).
 

3.2 Agenzia intermediaria

Corrispettivo totale
6.000,00
Costi nell'UE
1.500,00
Costi extra-UE
500,00
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
75%
Quota imponibile (6.000,00 x 75%)
4.500,00
Base imponibile "lorda" (4.500,00 - 4.320,00)
180,00
Base imponibile "netta" (180,00 / 121) x 100
148,76
IVA dovuta (148,76 x 21%)
31,24
   

Fatturazione
L'agenzia intermediaria deve emettere fattura (ex art. 74-ter del DPR 633/72) nei confronti del viaggiatore (nell'esempio, per 6.000,00 euro).
Registrazione
Nel registro dei corrispettivi o delle vendite (o in apposito registro), entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), deve essere registrato il corrispettivo totale (nell'esempio, 6.000,00 euro), quale ricavo relativo ai viaggi "misti" (intra ed extra-UE).
Nel registro degli acquisti (o in apposito registro), devono essere annotati i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico" venduto, distinguendo:

• gli acquisti nel territorio dell'UE → costi relativi ai viaggi "misti" (nell'esempio, 4.320,00 euro);

• gli acquisti in Paesi extra-UE → costi relativi ai viaggi "misti" (nell'esempio, 1.036,80 euro).
 

4. Vendite effettuate attraverso intermediari senza rappresentanza

Le modalità di determinazione dell'imposta sono le stesse di quelle esaminate a proposito delle vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie.

Fatturazione
L'agenzia organizzatrice deve emettere fattura di vendita nei confronti dell'agenzia intermediaria con indicazione, ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) del DPR 633/72, del prezzo del "pacchetto turistico" pagato dal viaggiatore diminuito della provvigione, al lordo dell'IVA, spettante all'agenzia intermediaria (art. 74-ter co. 5 del DPR 633/72).
L'agenzia intermediaria deve emettere fattura (ex art. 74-ter del DPR 633/72) nei confronti del viaggiatore.
Registrazione
L'agenzia organizzatrice deve annotare:

• nel registro dei corrispettivi (o in apposito registro), entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), il corrispettivo della vendita del "pacchetto turistico" pagato dal viaggiatore, diminuito della provvigione, al lordo dell'IVA, spettante all'agenzia intermediaria;

• nel registro degli acquisti (o in apposito registro), i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico" venduto, distinti in base alla loro provenienza (intra e extra-UE).
L'agenzia intermediaria deve annotare:

• nel registro dei corrispettivi o delle vendite (o in apposito registro), entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), il ricavo relativo ai viaggi "misti" (intra ed extra-UE);

• nel registro degli acquisti (o in apposito registro), i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico" venduto, distinti in base alla loro provenienza (intra e extra-UE).
 

5. Operazioni effettuate in nome e per conto del cliente

Alle operazioni effettuate in nome e per conto del cliente non è applicabile il regime speciale di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72, bensì il regime IVA ordinario.

Fatturazione
La fattura emessa dall'agenzia (ovvero la ricevuta o lo scontrino fiscale) deve contenere l'indicazione del corrispettivo della prestazione da quest'ultima resa al cliente, normalmente rappresentata da una provvigione calcolata sul valore, al lordo dell'IVA, del servizio prestato.
Registrazione
Nel registro dei corrispettivi (o in apposito registro), entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), devono essere registrati i corrispettivi dei "pacchetti turistici" venduti, distinguendoli in base alla loro imponibilità o meno.
Nel registro degli acquisti (o in apposito registro) devono essere registrati i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico" venduto, distinguendo i costi sostenuti nell'UE da quelli sostenuti al di fuori del territorio comunitario.