nel modello UNICO
PF, quadro RM, l'IVAFE è calcolata per tutte le attività finanziarie
detenute all'estero, compresi i conti correnti e libretti, in relazione
alla quota e al periodo di possesso; inoltre, secondo le istruzioni
definitive al modello UNICO, in caso di modifica della quota di possesso
dei conti correnti e dei libretti di risparmio in corso d'anno, deve
essere indicata la quota di possesso media ponderata; mentre, secondo
recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria, se la modifica
della quota di possesso riguarda altre attività finanziarie si devono
compilare più righe per la stessa attività.
Per liquidare l’imposta sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE)
le persone fisiche residenti in Italia devono compilare il quadro RM,
sezione XIV-B del modello UNICO.
La circolare n. 28/E del 2012, par. 2.1 precisa che:
La circolare n. 28/E del 2012, par. 2.1 precisa che:
- l’imposta è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno, nei casi in cui le attività si considerano detenute all’estero;
- si considerano come attività detenute all’estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti;
- sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta le attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
Le attività finanziarie imponibili sono elencate nel paragrafo 2.2
della circolare: coincidono con quelle che devono essere indicate nel
modulo RW, con l’eccezione espressa delle stock option ai
lavoratori dipendenti e assimilati e le forme di previdenza
complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto
estero. Per completezza si riporta l’elencazione contenuta nella
circolare:
- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Nella colonna 1 si deve indicare il valore dell’attività; nella colonna 2, la quota di possesso e nella colonna 3 i giorni di possesso.
La circolare n. 28/E par 2.3 precisa che:
- il “valore delle attività finanziarie” è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera;
- qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione;
- per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione; qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo;
- per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente;
- qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale;
- nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
Rispetto alle bozze, nella versione definitiva del modello UNICO persone fisiche sono state fornite ulteriori istruzioni sulle modalità di compilazione delle colonne 2 (quota di possesso) e 3 (giorni di possesso) del quadro RM
con riferimento sia ai conti correnti e libretti di risparmio sia alle
altre attività finanziarie, fornendo specifici chiarimenti per il caso
in cui nel corso dell’anno o del periodo di detenzione cambi la quota di
possesso (per esempio, un conto corrente o un rapporto di custodia e
amministrazione diventi cointestato o cessi di essere cointestato).
Le istruzioni ribadiscono che si deve utilizzare un rigo per ogni attività finanziaria detenuta all’estero (ad esempio in presenza di tre conti correnti compilare tre distinti righi) anche se detenuti presso lo stesso intermediario.
Occorre, però, distinguere il caso di detenzione di conti correnti e libretti di risparmio, da quello di detenzione di altre attività finanziarie.
Le istruzioni ribadiscono che si deve utilizzare un rigo per ogni attività finanziaria detenuta all’estero (ad esempio in presenza di tre conti correnti compilare tre distinti righi) anche se detenuti presso lo stesso intermediario.
Occorre, però, distinguere il caso di detenzione di conti correnti e libretti di risparmio, da quello di detenzione di altre attività finanziarie.
Conti correnti e libretti di risparmio
Per i conti correnti e libretti di risparmio occorre considerare che l’imposta è dovuta in misura fissa di 34,20 euro per ogni conto o libretto intrattenuto presso il medesimo intermediario.
Come si desume dalla circolare n. 28/E, tenuto conto delle novità introdotte con la legge di Stabilità, peraltro recepite nella definitiva versione del modello UNICO PF per il 2013:
Per i conti correnti e libretti di risparmio occorre considerare che l’imposta è dovuta in misura fissa di 34,20 euro per ogni conto o libretto intrattenuto presso il medesimo intermediario.
Come si desume dalla circolare n. 28/E, tenuto conto delle novità introdotte con la legge di Stabilità, peraltro recepite nella definitiva versione del modello UNICO PF per il 2013:
- in caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati, l’imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso;
- l’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente “presso il medesimo intermediario” e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta;
- nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente;
- se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
Le istruzioni
precisano che anche nel caso in cui l’imposta non è dovuta perché il
valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti
è complessivamente non superiore a 5.000 euro, devono comunque essere
indicati i dati relativi al conto. Nel ribadire che, in caso di conto
cointestato il valore medio va rapportato alla quota di possesso, viene
ulteriormente precisato che – essendo il limite per il pagamento
dell’imposta riferito al valore medio di giacenza pro quota, il
contribuente deve compilare un solo rigo anche nel caso in cui sia
variata la quota di possesso nel corso dell’anno. Solamente in tale
ipotesi, nella colonna 2 la quota di possesso deve essere ponderata con
riferimento ai giorni di possesso. Nel caso di più conti correnti
posseduti dallo stesso intestatario, si considera – ai fini del calcolo
del limite – il valore complessivo dei conti correnti.
Esempio
Si supponga che il contribuente detenga un conto corrente la cui giacenza sia stata stabilmente di 6.000 euro presso una banca estera e che il conto, fra il 1° gennaio e il maggio 2012 (per 124 giorni) sia stato intestato al 100% e dal 3 maggio al 31 dicembre (per 242 giorni) sia stato intestato al 50%.
Il contribuente dovrà compilare un solo rigo indicando:
Si supponga che il contribuente detenga un conto corrente la cui giacenza sia stata stabilmente di 6.000 euro presso una banca estera e che il conto, fra il 1° gennaio e il maggio 2012 (per 124 giorni) sia stato intestato al 100% e dal 3 maggio al 31 dicembre (per 242 giorni) sia stato intestato al 50%.
Il contribuente dovrà compilare un solo rigo indicando:
- nella colonna 1 (valore attività finanziaria): 8.000;
- nella colonna 2 (quota di possesso): 67% [pari a (100% x 124 giorni + 50% x 242 giorni): 366 giorni)];
- nella colonna 3 (periodo): 366 giorni;
- nella colonna 4 (imposta calcolata): 34,20 x 67% x 366: 366, pari 23,91, importo arrotondato a 24 che, in assenza di credito d’imposta, costituisce anche l’importo di colonna 6.
Andrà barrata la casella nella colonna 7 per evidenziare che si tratta di conto corrente per il quale l’imposta è dovuta in misura fissa.
Se il conto avesse avuto una giacenza media di 6.000 euro, la giacenza ponderata come sopra calcolata sarebbe stata inferiore a 5.000 euro e quindi l’imposta non sarebbe dovuta.
Visto il grado di dettaglio richiesto dalla modulistica, c’è, a questo punto, da pensare che nella colonna 1 dei righi RM31 e RM32, nella quale si deve indicare, secondo le istruzioni, il “valore medio di giacenza annuo” risultante dagli estratti e dai libretti, si debba calcolare la somma delle giacenze giornaliere riferite a tutto il periodo in cui il contribuente è stato titolare, anche cointestato, del conto o libretto divisa per il numero dei giorni in cui il contribuente è stato titolare, anche cointestato, del conto o del libretto. Così, moltiplicando la colonna 1 con la colonna 2 (quota di possesso ponderata con i giorni di possesso) si otterrà la giacenza media effettiva da confrontare con la soglia di 5.000 euro. Se l’imposta è dovuta, si rapporterà, per ciascun conto corrente o libretto di risparmio, l’importo di 34 euro per la quota di possesso indicata in colonna 2 e il periodo di detenzione (numero di giorni in cui il contribuente ha detenuto il conto o libretto, a prescindere dalla quota di possesso, indicato in colonna 3 diviso i giorni dell’anno).
È comunque strano che se lo stesso contribuente di cui sopra anziché cointestare il conto da 6.000 euro, avesse deciso di estinguerlo il 3 maggio 2012 (ma anche prima) sarebbe costretto, seguendo pedissequamente le istruzioni, a versare comunque 34,20 euro rapportati al periodo di possesso. Il calcolo della giacenza media – ai fini del confronto con il tetto di 5.000 euro si esegue moltiplicando la colonna 1 con la colonna 2 senza ponderare con il periodo di possesso.
In molti casi, piuttosto che fare i calcoli, si preferirà pagare comunque i 34,20 euro, ma non è questo il modo di distendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Se il conto avesse avuto una giacenza media di 6.000 euro, la giacenza ponderata come sopra calcolata sarebbe stata inferiore a 5.000 euro e quindi l’imposta non sarebbe dovuta.
Visto il grado di dettaglio richiesto dalla modulistica, c’è, a questo punto, da pensare che nella colonna 1 dei righi RM31 e RM32, nella quale si deve indicare, secondo le istruzioni, il “valore medio di giacenza annuo” risultante dagli estratti e dai libretti, si debba calcolare la somma delle giacenze giornaliere riferite a tutto il periodo in cui il contribuente è stato titolare, anche cointestato, del conto o libretto divisa per il numero dei giorni in cui il contribuente è stato titolare, anche cointestato, del conto o del libretto. Così, moltiplicando la colonna 1 con la colonna 2 (quota di possesso ponderata con i giorni di possesso) si otterrà la giacenza media effettiva da confrontare con la soglia di 5.000 euro. Se l’imposta è dovuta, si rapporterà, per ciascun conto corrente o libretto di risparmio, l’importo di 34 euro per la quota di possesso indicata in colonna 2 e il periodo di detenzione (numero di giorni in cui il contribuente ha detenuto il conto o libretto, a prescindere dalla quota di possesso, indicato in colonna 3 diviso i giorni dell’anno).
È comunque strano che se lo stesso contribuente di cui sopra anziché cointestare il conto da 6.000 euro, avesse deciso di estinguerlo il 3 maggio 2012 (ma anche prima) sarebbe costretto, seguendo pedissequamente le istruzioni, a versare comunque 34,20 euro rapportati al periodo di possesso. Il calcolo della giacenza media – ai fini del confronto con il tetto di 5.000 euro si esegue moltiplicando la colonna 1 con la colonna 2 senza ponderare con il periodo di possesso.
In molti casi, piuttosto che fare i calcoli, si preferirà pagare comunque i 34,20 euro, ma non è questo il modo di distendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria.
Attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio
Sembra che per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio si debba invece utilizzare una procedura diversa nel caso in cui siano cambiate le percentuali di possesso nel corso dell’anno.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti recentemente espresso l’avviso che debbano essere compilate due righe per la stessa attività finanziaria:
Riprendendo l’esempio precedente:Sembra che per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio si debba invece utilizzare una procedura diversa nel caso in cui siano cambiate le percentuali di possesso nel corso dell’anno.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti recentemente espresso l’avviso che debbano essere compilate due righe per la stessa attività finanziaria:
- in un rigo va indicato nella colonna 2 (quota di possesso), 100% e nella colonna 3 (periodo), 124 giorni;
- nel secondo rigo va indicato nella colonna 2 (quota di possesso), 50% e nella colonna 3 (periodo), 242 giorni.
A ciò aggiungiamo, ovviamente, che, per entrambe le righe, in colonna 1
si deve indicare il valore dell’attività finanziaria al 31 dicembre o
al termine del periodo di detenzione ossia - considerato che nel nostro
ordinamento, salvo diversa indicazione della legge, l’unità temporale
minima è il giorno solare – nel giorno antecedente a quello in cui è
avvenuta la cessione dell’attività.
L’opinione espressa dall’Agenzia, che si attende sia trasfusa in una circolare, mette in evidenza un problema notevole: è veramente necessario compilare una riga (o anche più righe per ciascuna attività finanziaria. In caso di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di liquidità caratterizzati da frequenti movimentazioni, potrebbe quindi essere necessario compilare un numero elevato di modelli (ogni modello contiene due sole righe).
Tra l’altro non viene precisato, ne caso in cui si verifichi la parziale dismissione di un pacchetto di titoli acquistati in più fasi, se si intenda ceduto per primo il titolo acquistato più di recente o meno di recente o se si debba calcolare una sorta di periodo di possesso medio ponderato.
L’opinione espressa dall’Agenzia, che si attende sia trasfusa in una circolare, mette in evidenza un problema notevole: è veramente necessario compilare una riga (o anche più righe per ciascuna attività finanziaria. In caso di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di liquidità caratterizzati da frequenti movimentazioni, potrebbe quindi essere necessario compilare un numero elevato di modelli (ogni modello contiene due sole righe).
Tra l’altro non viene precisato, ne caso in cui si verifichi la parziale dismissione di un pacchetto di titoli acquistati in più fasi, se si intenda ceduto per primo il titolo acquistato più di recente o meno di recente o se si debba calcolare una sorta di periodo di possesso medio ponderato.
Polizze di assicurazione sulla vita
L’Agenzia delle Entrate ha, fra l’altro, confermato che se una polizza d’assicurazione vita, unit o index linked, di compagnia estera in libera prestazione di servizi è intestata ad una fiduciaria italiana e la compagnia estera non ha optato per il versamento del bollo virtuale, la fiduciaria computa l’imposta di bollo ordinaria annualmente, ma la preleva e la versa all’erario solo all’estinzione del rapporto.
In particolare, l’Agenzia ricorda che il D.M. 24 maggio 2012 dispone (art. 3, comma 7) che l’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, calcolata per ciascun anno, è dovuta all’atto del rimborso o del riscatto.
In merito, la circolare n. 48/E del 2012 ha precisato che nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 o non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, è comunque dovuta, a decorrere dal 2012, l’imposta di bollo di cui al citato art. 13, comma 2-ter, D.P.R. n. 642 del 1972.
In tal caso, l’imposta deve essere applicata dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente il quale deve procedere al calcolo dell’imposta per ciascun anno ed applicare l’imposta all’atto del rimborso o del riscatto della polizza.
Con la circolare 2 luglio 2012, n. 28, è stato, inoltre, precisato che nel caso in cui il rapporto con la fiduciaria o con l’intermediario residente si interrompe, tali soggetti devono applicare fino a tale data l’imposta di bollo calcolata per ciascun anno.
L’Agenzia delle Entrate ha, fra l’altro, confermato che se una polizza d’assicurazione vita, unit o index linked, di compagnia estera in libera prestazione di servizi è intestata ad una fiduciaria italiana e la compagnia estera non ha optato per il versamento del bollo virtuale, la fiduciaria computa l’imposta di bollo ordinaria annualmente, ma la preleva e la versa all’erario solo all’estinzione del rapporto.
In particolare, l’Agenzia ricorda che il D.M. 24 maggio 2012 dispone (art. 3, comma 7) che l’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, calcolata per ciascun anno, è dovuta all’atto del rimborso o del riscatto.
In merito, la circolare n. 48/E del 2012 ha precisato che nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 o non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, è comunque dovuta, a decorrere dal 2012, l’imposta di bollo di cui al citato art. 13, comma 2-ter, D.P.R. n. 642 del 1972.
In tal caso, l’imposta deve essere applicata dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente il quale deve procedere al calcolo dell’imposta per ciascun anno ed applicare l’imposta all’atto del rimborso o del riscatto della polizza.
Con la circolare 2 luglio 2012, n. 28, è stato, inoltre, precisato che nel caso in cui il rapporto con la fiduciaria o con l’intermediario residente si interrompe, tali soggetti devono applicare fino a tale data l’imposta di bollo calcolata per ciascun anno.