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giovedì 24 ottobre 2013

compensazione del credito Iva

compensazione del credito Iva


Dal 18 marzo 2013 si può iniziare a compensare in F24 il credito Iva 2012, per importi superiori a 5mila euro, con altre imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori, a patto che si abbia già presentato, entro il 28 febbraio scorso, la dichiarazione Iva 2013, relativa al 2012.
La regola
Il credito annuale Iva 2012 poteva essere compensato in F24 per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, per un importo complessivo inferiore a 5mila euro annui, già dal 1° gennaio 2013 (risoluzione 29 luglio 2008, n. 321/E), mentre la compensazione per importi superiori a 5mila euro e fino a 15mila euro è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva annuale. Serve il visto di conformità nel modello, infine, oltre i 15mila euro e fino a 516.456,90 euro (limite non ancora aumentato a 700mila, in attuazione del decreto legge n. 78/2009). Considerando che il 16 marzo era un sabato, la prima data utile per il pagamento di debiti in compensazione con il credito annuale Iva è il lunedì 18 marzo.
Società di comodo
In questi casi, naturalmente, si deve fare attenzione al fatto di non essere una società di comodo nel 2012, in quanto ciò fa perdere il diritto al rimborso o alla compensazione in F24 dell'eccedenza Iva. Invece, il credito viene definitivamente perso, cioè "non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi", se si è non operativi "per tre periodi di imposta consecutivi" (articolo 30, comma 4, legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Residui debiti Iva
L'utilizzo del credito annuale Iva 2012 concorre a determinare il limite dei 15mila euro (come quello dei 5mila euro), se viene utilizzato per pagare, con ravvedimento operoso, debiti Iva relativi alle liquidazioni mensili o trimestrali del 2012. Invece, non concorre a determinare i due limiti, se viene utilizzato in F24 o in liquidazione Iva per pagare gli eventuali saldi a debito delle liquidazioni periodiche 2013, in quanto si tratta di debiti Iva relativi a periodi successivi "rispetto a quello di maturazione del credito" (circolare 3 giugno 2010, n. 29/E, risposta 1.1).
Il limite di 5mila euro (come quello di 15mila euro) è riferito "all'anno di maturazione del credito" (stesso codice tributo e anno) e "non all'anno solare di utilizzo in compensazione" (circolari 15 gennaio 2010, n. 1/E, paragrafo 2 e 12 marzo 2010, n. 12/E, risposta 1.1). Naturalmente, si riferisce all'importo del credito utilizzato complessivamente in compensazione e non all'ammontare utilizzato in ogni singola compensazione in F24. Ad esempio, se un impresa chiude la dichiarazione Iva 2013 con un credito 2012 pari a 20mila euro, deve far apporre il visto di conformità nella dichiarazione Iva, se il credito 2012 viene compensato per 15mila euro nel 2013 e per altri 5mila euro nel 2014. In particolare, nel 2013 la compensazione del credito che eccede i primi 5mila euro (fino a 15mila euro), può essere effettuata solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2013, relativa al 2012.

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