Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 10 ottobre 2013

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO PER LE IMPOSTE SUI REDDITI E L'IVA Aggiornato al 12/04/2013

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO PER LE IMPOSTE SUI REDDITI E L'IVA

A partire dall'annualità 1998, i termini ai fini delle imposte sui redditi, prima piu' lunghi, sono stati ridotti di un anno, risultando equiparati a quelli Iva.
La regola per le Imposte Dirette
Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).
 

Le regole per l'IVA
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
SEGUONO DELLE TABELLE PER UNA RAPIDA CONSULTAZIONE
TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI E IVA
Periodo
d'imposta
Anno presentazione
della dichiarazione
Termine
ORDINARIO accertamento
sulla dichiarazione
Termine accertamento
(dichiarazione omessa)
2007 2008 2012 2013
2008 2009 2013 2014
2009 2010 2014 2015
2010 2011 2015 2016
2011 2012 2016 2017
2012 2013 2017 2018

Le novità del decreto legge n. 223/2006 : Temine lungo in presenza di reati
L'articolo 37 del Dl 223, commi da 24 a 26, modifica, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento, incidendo, rispettivamente, sull'articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e sull'articolo 57 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, i termini risultano raddoppiati "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).
Nella che segue riepiloghiamo le nuove scadenze, a partire dall'annualità 2001, (dal 1998 i termini di decadenza coincidono sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva)
TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI E IVA
Periodo
d'imposta
Anno presentazione
della dichiarazione
Termine
ORDINARIO accertamento
sulla dichiarazione
Termine accertamento
(dichiarazione omessa)
Termine accertamento
sulla dichiarazione
(In presenza di reato)
Termine accertamento
(dichiarazione omessa)
(In presenza di reato)
2001 2002 2006 2007 2010 2012
2002 2003 2007 2008 2011 2013
2003 2004 2008 2009 2012 2014
2004 2005 2009 2010 2013 2015
2005
2006
2010
2011
2014
2016
2006
2007
2011
2012 2015
2017
2007 2008 2012 2013 2016 2018
2008 2009 2013 2014 2017 2019
2009 2010 2014 2015 2018 2020
2010 2011 2015 2016 2019 2021
2011 2012 2016 2017 2020 2022
2012 2013 2017 2018 2021 2023

Aggiornato al 12/04/2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Art. 43. Termine per l'accertamento.
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (27/c). Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

Nessun commento:

Posta un commento