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Ricorsi Tributari

giovedì 10 ottobre 2013

Tributi - Accertamento - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Metodo induttivo

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 febbraio 2013, n. 2867

Tributi - Accertamento - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Metodo induttivo - Mancato invito dell’ufficio a presentare questionari, libri, registri o fatture - Determinazione del reddito solo in base agli indici di settore - Illegittimità dell’accertamento
Svolgimento del processo
La (...)  propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l'appello, ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento ai fini dell'IRPEF, dell'IVA e dell'IRAP per l'anno d'imposta 2003, scaturiti dall'omessa dichiarazione dei redditi per quel periodo d'imposta.
Espone il giudice d'appello che la contribuente aveva impugnato gli avvisi contestando il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Ufficio, il quale, pur non avendo sollevato eccezioni sulla tenuta e conservazione delle scritture contabili, né avendo inviato il mod. 55 o questionari con l'invito ad esibire la documentazione necessaria -, aveva determinato il reddito tenendo conto solo dei valori percentuali del settore; e lamentando l'omessa considerazione del credito IVA precedentemente dichiarato e la non detrazione dell'Iva sugli acquisti.
Con la sentenza impugnata ha ritenuto che la richiesta di deposito della documentazione o l'invio del questionario mod. 55, l'invito alla contribuente a presentare libri, registri, fatture o documentazione idonei a determinare il reddito ed il volume d'affari non erano adempimenti obbligatori da rispettare nel caso di specie, nel quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione, per cui l'ufficio era legittimato a procedere all' accertamento induttivo.
Nella fase amministrativa la contribuente "non aveva prodotto alcuna documentazione per confutare il reddito determinato induttivamente dall'ufficio" in base ad "elementi in suo possesso": essendo stata prodotta la documentazione solo in sede contenziosa, essa "non può essere valutata tecnicamente dai giudici tributari", che "possono pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato ed eventualmente entrare nel merito di quanto accertato, valutando le singole eccezioni di punti controversi di esso". Ma nella specie "il ricorso introduttivo chiedeva l'annullamento integrale dell'accertamento, senza alcuna specifica censura di singole imposte, di cui all'avviso notificato".
L’agenzia delle  entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, e lamenta che il giudice d'appello avrebbe erroneamente affermato che non dovrebbero tenersi in considerazione i documenti prodotti - copia del registro degli acquisti, prima nota dei corrispettivi, registro dei corrispettivi, riepilogativi delle liquidazioni IVA, fatture di acquisto anno 2003, nonché la dichiarazione dei redditi del precedente anno 2002 -, in quanto essa ricorrente si sarebbe limitata a domandare esclusivamente l'annullamento integrale dell'accertamento, senza alcuna specifica censura di singole imposte e senza chiedere la rideterminazione delle imposte stesse.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, si duole che ad essa contribuente, su cui grava il relativo onere probatorio, sia stata negata la possibilità, in sede contenziosa, di dimostrare l'erroneità dell'accertamento dell'ufficio, fornendo la prova del reddito reale.
Con il terzo motivo censura la decisione per vizio di motivazione, e quindi in particolare denuncia l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione in ordine alla domanda, reiterata in appello, con la quale essa ricorrente si doleva dell'accertamento dell'IRAP, della quale domanda e del quale accertamento la sentenza impugnata non ha fatto alcuna menzione.
Con il quarto motivo critica la sentenza per contraddittorietà della motivazione in ordine al regolamento delle spese in appello, poste a carico di essa contribuente, pur essendo stata dichiarata tardiva la costituzione dell'ufficio nel grado, e comunque per non essere stata formulata la relativa domanda.
I primi tre motivi del ricorso, che devono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente legati, sono fondati nei termini che seguono.
E' anzitutto erronea in diritto l'affermazione del giudice d'appello secondo cui, non essendo stati esibiti o trasmessi nella fase amministrativa dalla contribuente i documenti - gli atti, i libri e i registri -, essi non potevano essere prodotti in sede contenziosa, o comunque non potevano in tale sede essere "tecnicamente valutati".
Una siffatta preclusione è bensì prevista nella disciplina dell'accertamento delle imposte dei redditi (in proposito, Cass. n. 16503 del 2006 e n. 19478 del 2009), ma si attiva, in base all'art. 32, commi terzo, quarto e quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nell'ipotesi di mancate esibizione o trasmissione degli atti, documenti, libri o registri "in risposta agli inviti dell'ufficio", e previo avvertimento, ad opera dell'ufficio finanziario stesso, delle gravi conseguenze della mancata risposta ("di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta").
Nella specie la Commissione regionale ha accertato che non erano stati inviati in sede amministrativa alla contribuente questionari, o inviti a presentare libri, registri, fatture o documentazione idonei a determinare il reddito ed il volume d'affari, precisando peraltro, correttamente, che non si trattava di adempimenti obbligatori dell'ufficio.
Si appalesa poi insufficiente e contraddittoria, alla luce di quanto si è appena osservato, ed alla stregua del tenore delle analitiche conclusioni formulate nell'appello dalla contribuente - trascritte nel ricorso per cassazione alle pagg. 5 e 6 -, ed allo stesso svolgimento del processo della sentenza impugnata, la motivazione di questa in ordine alla mancanza di specifiche censure all'accertamento delle singole imposte, segnatamente con riguardo ai rilievi concernenti l'IRAP ed il credito IVA.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del quarto motivo, concernente il regolamento delle spese nei gradi di merito, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

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