Un provvedimento di ieri dell’Agenzia delle Entrate [1]
ha modificato le modalità con cui, da oggi, saranno notificate le
cartelle esattoriali dell’Erario o degli altri enti impositori. La nuova
procedura si adatta alla recente sentenza della Corte Costituzionale
che aveva inciso sostanzialmente sulla materia [2].
Ecco dunque come cambia la cartella di pagamento e come funziona la procedura.
Si provvederà innanzitutto, per come ovvio, a notificare l’atto al legittimo destinatario. Tuttavia, se non è possibile eseguire la notifica in questo modo, perché non viene trovato il destinatario o per assenza o incapacità o per rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti al posto del destinatario, si procederà a un complesso iter di formalità da rispettare con precisione. Pena la nullità della notifica.
Tale iter si compone di tre diversi adempimenti:
1. Subito dopo il tentativo di notifica al destinatario, si provvederà al deposito dell’atto nella Casa Comunale;
2. quindi si effettuerà l’affissione dell’avviso di tale deposito in una busta chiusa e sigillata, alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente che non è stato reperito;
3. infine ci sarà l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
In questo modo, le cartelle di pagamento seguiranno la stessa disciplina, in tema di notifiche, prevista già per gli atti di accertamento [3].
A seguito delle modifiche apportate alla relata di notifica delle cartelle esattoriali, i termini per presentare ricorso inizieranno a partire dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il contribuente viene informato del deposito nell’atto in Comune oppure, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.
[1] Provv. del 5.03.2013.
[2] C. Cost. sent. n. 258 del 19.11.2012, che aveva dichiarato l’illegittimità del terzo comma (attualmente il quarto comma) dell’art. 26 del Dpr 602/1973 nella parte in cui stabilisce che “Nei casi previsti dall’articolo 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600” invece che “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60, primo comma, lettera e) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600”, cioè del decreto sull’accertamento.
[3] La Corte costituzionale aveva uniformato le modalità di notifica degli atti di accertamento, ex art. 60 del Dpr 600/1973 e delle cartelle di pagamento ex art. 26, del Dpr 6021973, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, o nel caso di assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario. Per la notifica della cartella, la Corte ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli articoli 26, quarto comma, del Dpr 602/1973 e 60, primo comma, lettera e) del Dpr 600/1973, alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, o in caso di mancanza, nel Comune, dell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente, con conseguente applicabilità, nella diversa ipotesi di irreperibilità relativa, alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 140 del Codice di procedura civile, in base al disposto dell’articolo 26 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973.
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Ecco dunque come cambia la cartella di pagamento e come funziona la procedura.
Si provvederà innanzitutto, per come ovvio, a notificare l’atto al legittimo destinatario. Tuttavia, se non è possibile eseguire la notifica in questo modo, perché non viene trovato il destinatario o per assenza o incapacità o per rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti al posto del destinatario, si procederà a un complesso iter di formalità da rispettare con precisione. Pena la nullità della notifica.
Tale iter si compone di tre diversi adempimenti:
1. Subito dopo il tentativo di notifica al destinatario, si provvederà al deposito dell’atto nella Casa Comunale;
2. quindi si effettuerà l’affissione dell’avviso di tale deposito in una busta chiusa e sigillata, alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente che non è stato reperito;
3. infine ci sarà l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
In questo modo, le cartelle di pagamento seguiranno la stessa disciplina, in tema di notifiche, prevista già per gli atti di accertamento [3].
A seguito delle modifiche apportate alla relata di notifica delle cartelle esattoriali, i termini per presentare ricorso inizieranno a partire dalla data di ricezione della raccomandata con la quale il contribuente viene informato del deposito nell’atto in Comune oppure, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.
[1] Provv. del 5.03.2013.
[2] C. Cost. sent. n. 258 del 19.11.2012, che aveva dichiarato l’illegittimità del terzo comma (attualmente il quarto comma) dell’art. 26 del Dpr 602/1973 nella parte in cui stabilisce che “Nei casi previsti dall’articolo 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600” invece che “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60, primo comma, lettera e) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600”, cioè del decreto sull’accertamento.
[3] La Corte costituzionale aveva uniformato le modalità di notifica degli atti di accertamento, ex art. 60 del Dpr 600/1973 e delle cartelle di pagamento ex art. 26, del Dpr 6021973, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, o nel caso di assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario. Per la notifica della cartella, la Corte ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli articoli 26, quarto comma, del Dpr 602/1973 e 60, primo comma, lettera e) del Dpr 600/1973, alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, o in caso di mancanza, nel Comune, dell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente, con conseguente applicabilità, nella diversa ipotesi di irreperibilità relativa, alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 140 del Codice di procedura civile, in base al disposto dell’articolo 26 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973.
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