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martedì 8 ottobre 2013

Redditometro e spesometro


Con il termine di “redditometro” o “ spesometro” ci si riferisce ad un tipo di accertamento detto “sintetico”, che ha come obiettivo quello di stimare il reddito complessivo del contribuente sulla base di elementi che sono rivolti a dimostrare una diversa e maggiore disponibilità di reddito.

Nel 2010, il legislatore ha profondamente modificato questo tipo di accertamento con l’intento di adeguarlo ai mutamente sociali che si sono verificati nel tempo in riferimento sia alle diverse tipologie di spesa sostenute dai contribuenti che alle preferenze dei consumi.
L’amministrazione finanziaria sembra aver puntato molto sul successo di questo strumento che si ripresenta con una veste completamente nuova.

Il nuovo accertamento sintetico non si basa più sulla ricerca di “elementi certi” per la stima del reddito effettivo, ma passa con maggior decisione alla quantificazione della spesa effettiva.
Viene mantenuta e rafforzata la possibilità alternativa di determinare il reddito complessivo attraverso il contenuto induttivo di appositi indicatori.

La determinazione del reddito attraverso indici di redditività si fa più sofisticata e accurata attraverso l’analisi territoriale e per tipologie di contribuenti. I risultati verranno resi noti attraverso l’utilizzo di un apposito software che consentirà ai contribuenti di controllare se il loro reddito sia in linea con il contenuto induttivo di questi particolari indicatori.

Nel nuovo accertamento sintetico vi sono elementi sia a favore che a sfavore del contribuente:

A sfavore del contribuente:

a)    l’accertamento sintetico può essere effettuato quando il reddito stimato è pari o superiore al 20% di quello dichiarato per un solo periodo di imposta, mentre nella versione precedente era richiesto uno scostamento maggiore pari almeno al 25% e reiterato per almeno due o più anni;
b)    nel vecchio redditometro le spese per incrementi patrimoniali si presumevano sostenute con redditi formati nello stesso periodo di imposte e nei 4 precedenti, mentre nella nuova versione qualsiasi tipologia di spesa si presume finanziata con redditi del medesimo periodo.

A favore del contribuente:

a)    con il nuovo redditometro, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a fornire dati e notizie e successivamente di instaurare un procedimento di accertamento con adesione;
b)     ai fini della determinazione del debito di imposta sulla base del reddito determinato sinteticamente, al contribuente è adesso riconosciuta la possibilità di fare valere oneri deducibili o detraibili.

Il nuovo strumento assomiglia molto agli studi di settore, per l’utilizzo di procedure statistiche, per la possibilità di essere applicato su vaste masse di contribuenti.
Il vecchio redditometro, (che si applica sino agli accertamenti relativi al periodo di imposta 2009), quando stimava una maggior reddito lo faceva sulla base di una presunzione legale relativa con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.
Inoltre, il contribuente poteva solo dimostrare che vi erano altri soggetti che sostenevano con lui le spese, ovvero che godeva di altri redditi non soggetti all’obbligo della dichiarazione. Nulla poteva in merito ai meccanismi di determinazione del reddito presunto.

L’applicazione di questo tipo di presunzione anche al nuovo redditometro sarebbe disastrosa, il fatto che l’ufficio debba chiamare il contribuente prima per fornire notizie e poi per invitarlo ad un accertamento con adesione, assomiglia molto alle procedure vigenti per gli studi di settore, in relazione alle quali viene data ampia possibilità ai contribuenti di provare le motivazioni relative ai relativi scostamenti.
Ben vengano allora le rassicurazioni che il direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha formulato in occasione della presentazione del nuovo strumento nella giornata del 25 ottobre scorso. Il Dr Befera ha affermato che il redditometro non verrà utilizzato come meccanismo di accertamento automatico di massa, ma come strumento per selezionare le posizioni da controllare e per indurre una maggiore “compliance fiscale” da parte dei contribuenti.

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno sottolineato che prima della emanazione dell’avviso di accertamento ai contribuenti verranno chieste ulteriori informazioni sulle loro spese, sulla loro ricchezza (dati non a disposizione dell’Agenzia delle Entrate), le richiesta verrà inviata a contribuenti a rischio.

In particolare:
-          i contribuenti con scostamento molto elevato verranno selezionati per controlli ordinari approfonditi;
-          i contribuenti con scostamento elevato potranno essere sottoposti ad accertamento presuntivo sintetico da redditometro
-          i contribuenti con scostamento basso non saranno controllati

In ogni caso è auspicabile che il nuovo redditometro lasci una ampia possibilità di prova ai contribuenti, soprattutto nel momento in cui considera le spese per incrementi patrimoniali tra gli indicatori di maggior reddito in un unico periodo di imposta, e considerando che è stato elaborato sulla base di procedure statistiche. Come tali devono essere “calate sulla realtà”, da parte dell’amministrazione finanziaria vi deve essere un uso attento e prudente, supportando eventualmente l’azione anche con altri elementi.

Sarebbe a questo punto auspicabile che, in analogia agli studi di settore, vengano pubblicate anche le note metodologiche relative alla costruzione del redditometro in un clima di trasparenza.

Nelle seguenti tabelle si rappresenta il caso di un contribuente che, dopo essere stato convocato in agenzia delle entrate, per fornire ulteriori dati e notizia, riceva l’invito da parte dell’Agenzia delle Entrate a concordate un maggior reddito stimato dal nuovo redditometro di 10.000 euro.

Si sono evidenziate tutte le possibilità che questa persona ha davanti.

Si ricorda che sulle maggiori imposte sono dovute sanzioni che vanno dal 100% al 200% delle maggiori imposte dovute. Nelle nostre elaborazioni si è considerata l’irrogazione della sanzione minima (100%).

-in primo luogo il contribuente potrà accettare integralmente i rilievi dell’amministrazione e pagare le maggiori imposte con le sanzioni ridotte al 16,6% entro 15 giorni antecedenti all’invito a comparire per l’accertamento con adesione;

-il contribuente può recarsi all’appuntamento con il fisco per fare valere le proprie ragioni, nelle nostre elaborazioni si è ipotizzata una ipotesi in cui si ottenga una riduzione del reddito stimato del 5% e una seconda in cui la riduzione ottenuta è del 20%. Se il contribuente accetta e paga le maggiori imposte, le sanzioni si riducono al 33,3%;

-è facoltà del contribuente ricorrere in commissione provinciale. In questa sede ha una ultima possibilità di fare pace con il fisco, utilizzando lo strumento della conciliazione giudiziale, prima della udienza, in questo caso oltre alle maggiori imposte pagherà le sanzioni ridotte al 40%.
Si tenga presente che verranno iscritte provvisoriamente a ruolo le imposte corrispondenti ai maggiori imponibili accertati nella misura di 1/3.

-infine, in caso di soccombenza del contribuente, oltre alle imposte saranno dovuta anche le sanzioni nella misura intera.

Come di può vedere le conseguenze derivanti dall’applicazione del redditometro sono rilevanti.



Maggior reddito stimato 10.000 euro

Il maggior reddito stimato con il redditometro o con lo spesometro è pari a 10.000 euro
Si è ipotizzato che sia in fase di accertamento con adesione che di conciliazione giudiziale il contribuente abbia ottenuto una riduzione dell’imponibile del 5%
LE FASI DELLA CONTESTAZIONE I COSTI*
(IRPEF e relative addizionali e sanzioni)
REDDITO DICHIARATO

20.000 40.000 80.000



Le imposte dovute nella dichiarazione dei redditi a fronte del reddito dichiarato IRPEF 3.629 11.018 27.570
Addizionali IRPEF regionale e comunale 306 611 1.222
Totale imposte 3.935 11.629 28.792


Calcolo delle imposte con il maggior reddito Totale imposte (Irpef e relative addizionali) 7.342 15.917 33.245
Maggiori imposte accertate 3.407 4.287 4.453
Sanzione (100% delle imposte) 3.407 4.287 4.453


Adesione preventiva all’invito all’accertamento con adesione con integrale accettazione della pretesa erariale Totale imposte e sanzioni ridotte al 16,6% 3.975 5.002 5.195
% sul maggior reddito stimato 39,8% 50,0% 51,9%




Accertamento con adesione: accordo raggiunto con la riduzione del maggior reddito stimato del 5% Totale imposte e sanzioni ridotte al 33,3% 4.257 5.431 5.640
% sul maggior reddito stimato 42,6% 54,3% 56,4%

% sul maggior reddito pattuito 44,8% 57,2% 59,4%




Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale e accordo mediante l’istituto della Conciliazione giudiziale Totale imposte e sanzioni ridotte al 40% 4.470 5.702 5.922
% sul maggior reddito stimato 44,7% 57,0% 59,2%

% sul maggior reddito pattuito 47,1% 60,0% 62,3%




Soccombenza del contribuente e determinazione del costo globale applicando l’istituto del cumulo giuridico Totale imposte e sanzioni applicate nella misura piena 6.815 8.575 8.906
% sul maggior reddito stimato 68,1% 85,7% 89,1%







Il calcolo delle addizionali regionale e comunale IRPEF è stato effettuato applicando l’aliquota media pari rispettivamente al 1,179%  e al 0,349%. Inoltre, le sanzioni irrogabili nelle varie fasi della lite sono state conteggiate, facendo riferimento al minimo editale. Non sono stati considerati gli interessi passivi e le competenze per il consulente che assiste il contribuente.

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