Con il termine di “redditometro” o “
spesometro” ci si riferisce ad un tipo di accertamento detto
“sintetico”, che ha come obiettivo quello di stimare il reddito
complessivo del contribuente sulla base di elementi che sono rivolti a
dimostrare una diversa e maggiore disponibilità di reddito.
Nel 2010, il legislatore ha
profondamente modificato questo tipo di accertamento con l’intento di
adeguarlo ai mutamente sociali che si sono verificati nel tempo in
riferimento sia alle diverse tipologie di spesa sostenute dai
contribuenti che alle preferenze dei consumi.
L’amministrazione finanziaria sembra aver puntato molto sul successo di questo strumento che si ripresenta con una veste completamente nuova.
Il nuovo accertamento sintetico non si
basa più sulla ricerca di “elementi certi” per la stima del reddito
effettivo, ma passa con maggior decisione alla quantificazione della
spesa effettiva.
Viene mantenuta e rafforzata la
possibilità alternativa di determinare il reddito complessivo attraverso
il contenuto induttivo di appositi indicatori.
La determinazione del reddito attraverso
indici di redditività si fa più sofisticata e accurata attraverso
l’analisi territoriale e per tipologie di contribuenti. I risultati
verranno resi noti attraverso l’utilizzo di un apposito software che
consentirà ai contribuenti di controllare se il loro reddito sia in
linea con il contenuto induttivo di questi particolari indicatori.
Nel nuovo accertamento sintetico vi sono elementi sia a favore che a sfavore del contribuente:
A sfavore del contribuente:
a) l’accertamento sintetico può
essere effettuato quando il reddito stimato è pari o superiore al 20% di
quello dichiarato per un solo periodo di imposta, mentre nella versione
precedente era richiesto uno scostamento maggiore pari almeno al 25% e
reiterato per almeno due o più anni;
b) nel vecchio redditometro le spese
per incrementi patrimoniali si presumevano sostenute con redditi formati
nello stesso periodo di imposte e nei 4 precedenti, mentre nella nuova
versione qualsiasi tipologia di spesa si presume finanziata con redditi
del medesimo periodo.
A favore del contribuente:
a) con il nuovo redditometro, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento
l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a fornire dati e
notizie e successivamente di instaurare un procedimento di accertamento
con adesione;
b) ai fini della determinazione del
debito di imposta sulla base del reddito determinato sinteticamente, al
contribuente è adesso riconosciuta la possibilità di fare valere oneri
deducibili o detraibili.
Il nuovo strumento assomiglia molto agli
studi di settore, per l’utilizzo di procedure statistiche, per la
possibilità di essere applicato su vaste masse di contribuenti.
Il vecchio redditometro, (che si applica
sino agli accertamenti relativi al periodo di imposta 2009), quando
stimava una maggior reddito lo faceva sulla base di una presunzione
legale relativa con inversione dell’onere della prova in capo al
contribuente.
Inoltre, il contribuente poteva solo
dimostrare che vi erano altri soggetti che sostenevano con lui le spese,
ovvero che godeva di altri redditi non soggetti all’obbligo della
dichiarazione. Nulla poteva in merito ai meccanismi di determinazione
del reddito presunto.
L’applicazione di questo tipo di
presunzione anche al nuovo redditometro sarebbe disastrosa, il fatto che
l’ufficio debba chiamare il contribuente prima per fornire notizie e
poi per invitarlo ad un accertamento con adesione, assomiglia molto alle
procedure vigenti per gli studi di settore, in relazione alle quali
viene data ampia possibilità ai contribuenti di provare le motivazioni
relative ai relativi scostamenti.
Ben vengano allora le rassicurazioni che
il direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha formulato in occasione
della presentazione del nuovo strumento nella giornata del 25 ottobre
scorso. Il Dr Befera ha affermato che il redditometro non verrà
utilizzato come meccanismo di accertamento automatico di massa, ma come
strumento per selezionare le posizioni da controllare e per indurre una
maggiore “compliance fiscale” da parte dei contribuenti.
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate
hanno sottolineato che prima della emanazione dell’avviso di
accertamento ai contribuenti verranno chieste ulteriori informazioni
sulle loro spese, sulla loro ricchezza (dati non a disposizione
dell’Agenzia delle Entrate), le richiesta verrà inviata a contribuenti a
rischio.
In particolare:
- i contribuenti con scostamento molto elevato verranno selezionati per controlli ordinari approfonditi;
- i contribuenti con scostamento elevato potranno essere sottoposti ad accertamento presuntivo sintetico da redditometro
- i contribuenti con scostamento basso non saranno controllati
In ogni caso è auspicabile che il nuovo
redditometro lasci una ampia possibilità di prova ai contribuenti,
soprattutto nel momento in cui considera le spese per incrementi
patrimoniali tra gli indicatori di maggior reddito in un unico periodo
di imposta, e considerando che è stato elaborato sulla base di procedure
statistiche. Come tali devono essere “calate sulla realtà”, da parte
dell’amministrazione finanziaria vi deve essere un uso attento e
prudente, supportando eventualmente l’azione anche con altri elementi.
Sarebbe a questo punto auspicabile che,
in analogia agli studi di settore, vengano pubblicate anche le note
metodologiche relative alla costruzione del redditometro in un clima di
trasparenza.
Nelle seguenti tabelle si rappresenta il
caso di un contribuente che, dopo essere stato convocato in agenzia
delle entrate, per fornire ulteriori dati e notizia, riceva l’invito da
parte dell’Agenzia delle Entrate a concordate un maggior reddito stimato
dal nuovo redditometro di 10.000 euro.
Si sono evidenziate tutte le possibilità che questa persona ha davanti.
Si ricorda che sulle maggiori imposte
sono dovute sanzioni che vanno dal 100% al 200% delle maggiori imposte
dovute. Nelle nostre elaborazioni si è considerata l’irrogazione della
sanzione minima (100%).
-in primo luogo il contribuente potrà
accettare integralmente i rilievi dell’amministrazione e pagare le
maggiori imposte con le sanzioni ridotte al 16,6% entro 15 giorni
antecedenti all’invito a comparire per l’accertamento con adesione;
-il contribuente può recarsi
all’appuntamento con il fisco per fare valere le proprie ragioni, nelle
nostre elaborazioni si è ipotizzata una ipotesi in cui si ottenga una
riduzione del reddito stimato del 5% e una seconda in cui la riduzione
ottenuta è del 20%. Se il contribuente accetta e paga le maggiori
imposte, le sanzioni si riducono al 33,3%;
-è facoltà del contribuente ricorrere in
commissione provinciale. In questa sede ha una ultima possibilità di
fare pace con il fisco, utilizzando lo strumento della conciliazione
giudiziale, prima della udienza, in questo caso oltre alle maggiori
imposte pagherà le sanzioni ridotte al 40%.
Si tenga presente che verranno iscritte
provvisoriamente a ruolo le imposte corrispondenti ai maggiori
imponibili accertati nella misura di 1/3.
-infine, in caso di soccombenza del contribuente, oltre alle imposte saranno dovuta anche le sanzioni nella misura intera.
Come di può vedere le conseguenze derivanti dall’applicazione del redditometro sono rilevanti.
Maggior reddito stimato 10.000 euro
Il maggior reddito stimato con il redditometro o con lo spesometro è pari a 10.000 euro
Si è ipotizzato che sia in fase di
accertamento con adesione che di conciliazione giudiziale il
contribuente abbia ottenuto una riduzione dell’imponibile del 5%
LE FASI DELLA CONTESTAZIONE | I COSTI* (IRPEF e relative addizionali e sanzioni) |
REDDITO DICHIARATO | |||
20.000 | 40.000 | 80.000 | |||
Le imposte dovute nella dichiarazione dei redditi a fronte del reddito dichiarato | IRPEF | 3.629 | 11.018 | 27.570 | |
Addizionali IRPEF regionale e comunale | 306 | 611 | 1.222 | ||
Totale imposte | 3.935 | 11.629 | 28.792 | ||
Calcolo delle imposte con il maggior reddito | Totale imposte (Irpef e relative addizionali) | 7.342 | 15.917 | 33.245 | |
Maggiori imposte accertate | 3.407 | 4.287 | 4.453 | ||
Sanzione (100% delle imposte) | 3.407 | 4.287 | 4.453 | ||
Adesione preventiva all’invito all’accertamento con adesione con integrale accettazione della pretesa erariale | Totale imposte e sanzioni ridotte al 16,6% | 3.975 | 5.002 | 5.195 | |
% sul maggior reddito stimato | 39,8% | 50,0% | 51,9% | ||
Accertamento con adesione: accordo raggiunto con la riduzione del maggior reddito stimato del 5% | Totale imposte e sanzioni ridotte al 33,3% | 4.257 | 5.431 | 5.640 | |
% sul maggior reddito stimato | 42,6% | 54,3% | 56,4% | ||
% sul maggior reddito pattuito | 44,8% | 57,2% | 59,4% | ||
Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale e accordo mediante l’istituto della Conciliazione giudiziale | Totale imposte e sanzioni ridotte al 40% | 4.470 | 5.702 | 5.922 | |
% sul maggior reddito stimato | 44,7% | 57,0% | 59,2% | ||
% sul maggior reddito pattuito | 47,1% | 60,0% | 62,3% | ||
Soccombenza del contribuente e determinazione del costo globale applicando l’istituto del cumulo giuridico | Totale imposte e sanzioni applicate nella misura piena | 6.815 | 8.575 | 8.906 | |
% sul maggior reddito stimato | 68,1% | 85,7% | 89,1% | ||
Il calcolo delle addizionali regionale e
comunale IRPEF è stato effettuato applicando l’aliquota media pari
rispettivamente al 1,179% e al 0,349%. Inoltre, le sanzioni irrogabili
nelle varie
fasi della lite sono state conteggiate, facendo riferimento al minimo
editale. Non sono stati considerati gli interessi passivi e le
competenze per il consulente che assiste il contribuente.
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