30 ottobre 2013
Equitalia. Sì a notifica diretta per posta
Ai fini TARSU, campeggio equiparato a civile abitazione
Campeggi
e strutture alberghiere, ai fini TARSU, devono essere parificati alle
civili abitazioni. Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Provinciale
di Lecce, con la sentenza 336/02/13 depositata lo scorso 25 ottobre,
confermando l’orientamento già espresso in proposito con la sentenza n.
177/02/13 del maggio scorso. I giudici salentini di primo grado prendono
invece le distanze da quel filone giurisprudenziale (di merito) che
ritiene inesistente la notifica della cartella esattoriale effettuata
direttamente per posta da Equitalia, ossia senza l’ausilio degli
ufficiali di riscossione o degli altri soggetti abilitati dal
concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia
municipale.
Il caso. La controversia è scaturita da una cartella di pagamento con cui Equitalia, per conto del Comune di Gallipoli, richiedeva a una srl il pagamento di oltre 55mila euro a titolo di TARSU per l’anno 2010, in relazione a un campeggio da questa gestito. In sede di impugnazione la contribuente ha eccepito l’illegittimità sia della cartella, per inesistenza della notifica, sia della tariffa, per contrasto con l’articolo 68 del D.Lgs. n. 507/1993, giacché il comune di Gallipoli avrebbe dovuto applicare la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni, con conseguente illegittimità del regolamento e della relativa delibera comunale, di cui è stata domandata la disapplicazione.
Notifica valida. Orbene, per quanto riguarda la nullità della cartella esattoriale, in relazione al dedotto vizio (insanabile) del procedimento di notificazione, la CTP ammette la possibilità che la notifica sia effettuata anche a mezzo posta direttamente da Equitalia, per il tramite dell’ufficiale postale. I giudici pugliesi hanno ritenuto non decisivi gli argomenti della difesa in ordine alla eliminazione dal capo dell’art. 26 co. 1 D.P.R. 600/73 del termine “lettera” e del riferimento all’invio della raccomandata a/r da parte dell’esattore; “il riferimento che la notifica possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – si legge in sentenza – non può essere inteso se non come riguardo direttamente alla persona del concessionario. Ritenere diversamente (…) appare non sorretto da adeguata giustificazione, giacché il ricorso al servizio postale è già previsto dal sistema processuale come una forma con cui l’ufficiale giudiziario e gli altri soggetti indicati nell’art. 26 citato possono fare ricorso per effettuare la notifica”.
In vacanza la quantità di rifiuti non cambia. Alla ricorrente va decisamente meglio sul fronte dell’illegittimità della tariffa applicata dal Comune. Infatti l’articolo 68 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i Comuni, per l’applicazione della tassa, devono adottare apposito regolamento che deve contenere la classificazione delle eventuali sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria. Con il comma 2 del predetto articolo il Legislatore ha voluto intendere che l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto di alcuni gruppi di attività o di utilizzazione, specificando (lett. c) “che sono compresi in un’unica categoria i locali e le aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri”. Nella fattispecie, conclude il collegio di primo grado, il Comune ha violato le disposizioni del menzionato articolo 68 poiché ha assoggettato locali con omogenea potenzialità di rifiuti a diverse tariffe. È indubbio infatti che la capacità produttiva di un esercizio alberghiero e/o di un campeggio sia, almeno in parte, la medesima di quella di una civile abitazione: sarebbe irragionevole sostenere che un nucleo familiare in vacanza produca una maggiore quantità di rifiuti rispetto a quelli ordinariamente prodotti tra le mura domestiche.
Riliquidazione della TARSU. Alla luce delle considerazioni che precedono, la CTP di Lecce ha parzialmente accolto il ricorso della società, disponendo, per l’effetto, la riliquidazione della tassa secondo il criterio dell’assimilazione delle superfici destinate alle unità abitative del campeggio a quelle delle civili abitazioni. Spese compensate.
Il caso. La controversia è scaturita da una cartella di pagamento con cui Equitalia, per conto del Comune di Gallipoli, richiedeva a una srl il pagamento di oltre 55mila euro a titolo di TARSU per l’anno 2010, in relazione a un campeggio da questa gestito. In sede di impugnazione la contribuente ha eccepito l’illegittimità sia della cartella, per inesistenza della notifica, sia della tariffa, per contrasto con l’articolo 68 del D.Lgs. n. 507/1993, giacché il comune di Gallipoli avrebbe dovuto applicare la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni, con conseguente illegittimità del regolamento e della relativa delibera comunale, di cui è stata domandata la disapplicazione.
Notifica valida. Orbene, per quanto riguarda la nullità della cartella esattoriale, in relazione al dedotto vizio (insanabile) del procedimento di notificazione, la CTP ammette la possibilità che la notifica sia effettuata anche a mezzo posta direttamente da Equitalia, per il tramite dell’ufficiale postale. I giudici pugliesi hanno ritenuto non decisivi gli argomenti della difesa in ordine alla eliminazione dal capo dell’art. 26 co. 1 D.P.R. 600/73 del termine “lettera” e del riferimento all’invio della raccomandata a/r da parte dell’esattore; “il riferimento che la notifica possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – si legge in sentenza – non può essere inteso se non come riguardo direttamente alla persona del concessionario. Ritenere diversamente (…) appare non sorretto da adeguata giustificazione, giacché il ricorso al servizio postale è già previsto dal sistema processuale come una forma con cui l’ufficiale giudiziario e gli altri soggetti indicati nell’art. 26 citato possono fare ricorso per effettuare la notifica”.
In vacanza la quantità di rifiuti non cambia. Alla ricorrente va decisamente meglio sul fronte dell’illegittimità della tariffa applicata dal Comune. Infatti l’articolo 68 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i Comuni, per l’applicazione della tassa, devono adottare apposito regolamento che deve contenere la classificazione delle eventuali sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria. Con il comma 2 del predetto articolo il Legislatore ha voluto intendere che l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto di alcuni gruppi di attività o di utilizzazione, specificando (lett. c) “che sono compresi in un’unica categoria i locali e le aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri”. Nella fattispecie, conclude il collegio di primo grado, il Comune ha violato le disposizioni del menzionato articolo 68 poiché ha assoggettato locali con omogenea potenzialità di rifiuti a diverse tariffe. È indubbio infatti che la capacità produttiva di un esercizio alberghiero e/o di un campeggio sia, almeno in parte, la medesima di quella di una civile abitazione: sarebbe irragionevole sostenere che un nucleo familiare in vacanza produca una maggiore quantità di rifiuti rispetto a quelli ordinariamente prodotti tra le mura domestiche.
Riliquidazione della TARSU. Alla luce delle considerazioni che precedono, la CTP di Lecce ha parzialmente accolto il ricorso della società, disponendo, per l’effetto, la riliquidazione della tassa secondo il criterio dell’assimilazione delle superfici destinate alle unità abitative del campeggio a quelle delle civili abitazioni. Spese compensate.
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