L'ordinamento
giuridico, consapevole della complessità di azione dell'Amministrazione
finanziaria nel contrastare tali fenomeni, concede dunque alla stessa
Amministrazione qualche agevolazione di tipo procedurale e probatorio.
Un caso operativo
Per comprendere meglio tali fattispecie possiamo ipotizzare il seguente caso operativo.
Una
società omette di presentare la dichiarazione dei redditi e, in sede di
contraddittorio, non produce la documentazione richiesta dall'ufficio.
All'omissione
della dichiarazione segue, ex lege, la possibilità di procedere ad
accertamento induttivo, avvalendosi dunque di presunzioni semplici, non
assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza ex articolo
2729 c.c.
L'ufficio
emette quindi avviso di accertamento, avvalendosi, nella
quantificazione delle imposte da recuperare a tassazione, di medie di
settore.
Il
perno di ogni valutazione in ordine ad accertamenti come quelli sopra
ipotizzati deve dunque partire dalla considerazione che in questi casi
non ci troviamo di fronte a un contribuente che ha dichiarato 100 e a
cui è stato accertato 200, ma si tratta di un contribuente che non ha
dichiarato niente.
Immaginiamo
dunque che il medesimo contribuente proponga ricorso avverso l'avviso
di accertamento notificatogli, sperando magari che sia sufficiente
omettere di presentare la dichiarazione dei redditi e poi cercare di
addurre generiche giustificazioni in contenzioso, al fine di ottenere
una vittoria in giudizio che gli consenta così di sottrarsi, sic et
simpliciter, ai propri obblighi impositivi (senza neppure fare la
"fatica" di emigrare in lontani paradisi fiscali).
Le presunzioni utilizzabili in caso di omessa dichiarazione
Immaginiamo
dunque che il ricorrente contesti la debenza dell'imposta accertata
(non della maggiore imposta dovuta, dato che, come detto, nessuna
dichiarazione è stata mai presentata: l'obiettivo dunque in questi casi
non è pagare meno, ma non pagare niente), sulla base delle seguenti
"giustificazioni":
1.
l'accertamento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, in
quanto il riferimento a medie di settore non sarebbe sufficiente a
descrivere l'iter logico giuridico della pretesa
2. l'accertamento sarebbe comunque illegittimo per violazione del principio dell'onere probatorio
3.
le sole medie di settore non possono comunque legittimare un
accertamento, dato che non sono nemmeno presunzioni, ma semplici
estrapolazioni statistiche.
Tali
difese sono dunque solo apparenti e non consentono certo di superare la
legittimità di accertamenti come quelli sopra ipotizzati.
Come
infatti confermato dalla consolidata giurisprudenza, sia di merito che
di legittimità, nelle ipotesi di omessa presentazione della
dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria è
ammessa a utilizzare qualsiasi elemento probatorio ai fini
dell'accertamento induttivo del reddito, anche servendosi di presunzioni
semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Spetta
quindi in questi casi al contribuente assolvere l'onere di dedurre e
provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa
tributaria.
Insomma,
nel caso di omessa dichiarazione, il potere - dovere
dell'Amministrazione è disciplinato dal Dpr 600/1973, articolo 41, in
termini tali per cui l'ufficio determina il reddito complessivo con
facoltà di ricorso a presunzioni cosiddette "supersemplici", che
comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente
(vedi anche Cassazione 30 giugno 2006, n. 15134, e 13 febbraio 2006, n.
3115).
Del
resto, prendendo spunto proprio da una delle eccezioni sopra
evidenziate, come recentemente confermato dalla Corte suprema con la
sentenza 16379/2008, se è vero che, "secondo quanto più volte stabilito
da questa Suprema Corte, i valori percentuali medi del settore non
rappresentano un fatto noto storicamente provato, ma costituiscono il
risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati
disomogenei (Cass. n. 18038 del 2005 e n. 641 del 2006)", è però anche
vero che questo non vale in caso di omessa dichiarazione e conseguente
accertamento d'ufficio.
La
sentenza sopra citata, infatti, poi continua, dicendo che le medie di
settore "… non integrano perciò delle presunzioni gravi, precise e
concordanti, ma una semplice regola di esperienza che, se non consente,
in mancanza di ulteriori elementi, di presumere l'esistenza di attività
non dichiarate, può essere tuttavia utilizzata - come nella specie - per
determinare il reddito nella ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 41, comma 2, che derogando alle disposizioni di cui al comma 1,
permette all'Ufficio di ricostruire il reddito anche sulla base di
presunzioni prive degli anzidetto caratteri (Cass. 30 marzo 2007 n.
7914)".
Quindi,
dice la Corte Suprema, quando vi è stata un'omessa dichiarazione,
potendosi applicare l'articolo 41 e l'accertamento induttivo d'ufficio,
le regole ordinarie vengono derogate e anche le medie di settore possono
dunque essere legittimamente utilizzate ai fini accertativi.
Infatti,
continua la Corte, "ciò posto e considerato che la mancata
presentazione della dichiarazione dei redditi - legittimava l'Ufficio a
procedere ad accertamento induttivo, ne risulta che la Commissione
Regionale non avrebbe potuto annullare l'accertamento solo perchè
fondato sull'ammontare delle rimanenze dell'esercizio precedente e
sull'applicazione ad esse di una media di settore di cui l'Ufficio non
aveva dimostrato la compatibilità con la realtà aziendale della società
contribuente, ma accertare se quest'ultima avesse o meno assolto al
proprio onere probatorio di dimostrare la infondatezza della pretesa
erariale".
L'onere della prova dunque spetta in questi casi sempre al contribuente.
Risulterebbero
quindi palesemente infondate le giustificazioni del ricorrente come
indicate ai sopra citati punti 1., 2. e 3.; infatti:
1.
l'accertamento non sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, in
quanto il riferimento a medie di settore è in questi casi sufficiente a
descrivere l'iter logico giuridico della pretesa;
2.
l'accertamento non sarebbe illegittimo per violazione del principio
dell'onere probatorio, dato che la maggiore libertà, consentita in caso
di accertamento induttivo per omessa dichiarazione, permette appunto
l'uso delle medie di settore, da considerarsi quindi del tutto legittimo
e certamente non arbitrario
3.
le sole medie di settore possono senz'altro legittimare un
accertamento, dato che rappresentano presunzioni supersemplici,
utilizzabili appunto a sostegno dell'accertamento in caso di
accertamento induttivo per omessa dichiarazione.
Le conseguenze della mancata produzione documentale
In
casi come quello sopra ipotizzato, peraltro, la prova contraria, che il
contribuente dovrebbe fornire per superare le presunzioni utilizzabili
dall'ufficio, non potrebbe in realtà neppure essere validamente
presentata in sede contenziosa.
Come
detto, infatti, il contribuente, nel caso in esame, non avrebbe
ottemperato alle richieste di documentazione fatte dall'ufficio in sede
amministrativa e questo, come noto, costituisce preclusione a una
successiva produzione in fase giudiziaria (proprio come sorta di
sanzione indiretta alle tecniche di ostacolo dell'azione accertativa).
Tali considerazioni sono state comunque confermate in via consolidata dalla giurisprudenza della Corte Suprema.
Con
la sentenza 13511/2008, per esempio, la Corte ha affermato che "È
rilevabile d'ufficio, a prescindere da una formale eccezione di parte,
l'inutilizzabilità anche in sede giudiziaria della documentazione non
esibita dal contribuente all'amministrazione fiscale che ne abbia fatto
richiesta" (cfr. Cassazione 9127/2006), ricordando poi come " … L'esame
del motivo non può, d'altro canto, prescindere dal rilievo che - essendo
stata prodotta in giudizio, benché, incontrovertitamente, in precedenza
non esibita all'Ufficio, come da sua legittima richiesta - la (comunque
incompleta) documentazione tesa ad asseverare la data di avvenuta
cessione dei beni strumentali è del tutto inutilizzabile in questa sede
…", vista anche "… la perentorietà della formulazione della norma ("i
libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione
non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa...".
Sia
sotto il profilo motivazionale che sotto il profilo probatorio,
pertanto, la mancata ottemperanza agli obblighi dichiarativi e
istruttori comporterà rilevanti conseguenze a carico del contribuente
inadempiente.
In
un caso (profilo motivazionale), si confermerà infatti la legittimità
dell'accertamento, anche basato su presunzioni supersemplici (che in
altri contesti non sarebbero sufficienti a sostenere una valida
motivazione), e, nell'altro (profilo probatorio), si avrà sia
l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente sia,
comunque, l'impossibilità (giuridica) da parte dello stesso ad adempiere
l'onere in caso di mancata ottemperanza alle precedenti richieste
istruttorie dell'ufficio.
Fonte: Agenzia Entrate
Nessun commento:
Posta un commento