Il rinvio della
contabilizzazione dei corrispettivi, che posticipa il pagamento del tributo e
realizza un indebito risparmio d`imposta, e` equiparabile a una elusione
fiscale.
Le operazioni di locazione immobiliare con patto di
futura vendita, o con prelazione di vendita, devono essere assoggettate a Iva
al momento della stipula del contratto di locazione e non a quello del
successivo rogito notarile per il trasferimento della proprieta` dell`immobile.
Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che di fatto posticipa il
pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d`imposta, e`
equiparabile a un caso di elusione fiscale, poiche` il contribuente non puo`
liberamente gestire le poste di bilancio e, quindi, decidere quando versare le
imposte relative al reddito imponibile.
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 20975 del 13 settembre.
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 20975 del 13 settembre.
Il procedimento nasce dal
processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di finanza
in seguito a una verifica fiscale condotta nei confronti di una societa`
immobiliare. Le risultanze del verbale, inerenti violazioni in materia di Iva,
avevano comportato l`emissione di un avviso di irrogazione sanzioni e di un
atto di contestazione, contro cui la societa` verificata aveva proposto
ricorso.
I verificatori avevano constatato che la societa` aveva contabilizzato i corrispettivi, relativi ai contratti di locazione con patto di futura vendita e dei contratti di locazione con prelazione di vendita, al momento della stipula del rogito per il trasferimento della proprieta` dell`immobile e non a quello, precedente, della stipula del contratto di locazione, rinviando di fatto il versamento dell`Iva: da qui la contestazione delle sanzioni per tardivo versamento dell`imposta.
I verificatori avevano constatato che la societa` aveva contabilizzato i corrispettivi, relativi ai contratti di locazione con patto di futura vendita e dei contratti di locazione con prelazione di vendita, al momento della stipula del rogito per il trasferimento della proprieta` dell`immobile e non a quello, precedente, della stipula del contratto di locazione, rinviando di fatto il versamento dell`Iva: da qui la contestazione delle sanzioni per tardivo versamento dell`imposta.
fonte : fiscooggi
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