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giovedì 3 ottobre 2013

Affitto con promessa di vendita: Iva da pagare subito, non al rogito



Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che posticipa il pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d`imposta, e` equiparabile a una elusione fiscale.
Le operazioni di locazione immobiliare con patto di futura vendita, o con prelazione di vendita, devono essere assoggettate a Iva al momento della stipula del contratto di locazione e non a quello del successivo rogito notarile per il trasferimento della proprieta` dell`immobile. Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che di fatto posticipa il pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d`imposta, e` equiparabile a un caso di elusione fiscale, poiche` il contribuente non puo` liberamente gestire le poste di bilancio e, quindi, decidere quando versare le imposte relative al reddito imponibile.
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 20975 del 13 settembre.
Il procedimento nasce dal processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di finanza in seguito a una verifica fiscale condotta nei confronti di una societa` immobiliare. Le risultanze del verbale, inerenti violazioni in materia di Iva, avevano comportato l`emissione di un avviso di irrogazione sanzioni e di un atto di contestazione, contro cui la societa` verificata aveva proposto ricorso.
I verificatori avevano constatato che la societa` aveva contabilizzato i corrispettivi, relativi ai contratti di locazione con patto di futura vendita e dei contratti di locazione con prelazione di vendita, al momento della stipula del rogito per il trasferimento della proprieta` dell`immobile e non a quello, precedente, della stipula del contratto di locazione, rinviando di fatto il versamento dell`Iva: da qui la contestazione delle sanzioni per tardivo versamento dell`imposta.

fonte : fiscooggi

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