I controlli del Fisco sui rogiti del 2011
Con la presente si vuole dare informazione sui parametri adottati dall’Agenzia delle Entrate per operare i controlli relativi ai trasferimenti immobiliari. In particolare, ci si sofferma sulle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate agli Uffici in relazione ai rogiti effettuati nella seconda metà del 2011. Si
coglie, inoltre, l’occasione per ricapitolare l’impostazione accolta
dall’Agenzia delle Entrate in relazione al valore da attribuire alle
stime OMI nell’ambito della rettifica dell’imponibile ai fini
dell’applicazione dell’imposta di registro.
Premessa
La stampa specializzata riferisce che l’Agenzia delle Entrate avrebbe diffuso, ai propri Uffici, indicazioni relative ai controlli da effettuare sulle compravendite immobiliari del secondo semestre del 2011,
allo scopo di verificare i valori indicati ai fini del pagamento
dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
Si coglie, pertanto, l’occasione per ricapitolare i limiti dei poteri di rettifica dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle compravendite immobiliari.
Controlli sui rogiti: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Con
le linee guida fornite agli uffici, l’Agenzia delle Entrate individua
le situazioni che possono ritenersi a “rischio di accertamento” in
relazione ai rogiti immobiliari. In particolare, l’Agenzia assume come
punto di riferimento i valori OMI (ovvero i valori individuati
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare) e, nelle liste di atti da “controllare”, indica le cessioni di fabbricati registrate nella seconda metà del 2011 che presentano uno “scostamento significativo” tra il valore o il corrispettivo dichiarato in atto ed il prezzo di mercato, come desumibile dall’applicazione dei valori OMI.
OSSERVA
I
valori OMI consentono di determinare il c.d. “valore normale” degli
immobili, seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel
Provvedimento 27.7.2007 che, per l’appunto, ha definito un metodo algoritmico per determinare il valore venale in comune commercio utilizzando le rilevazioni periodiche dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Il percorso di calcolo delineato dall’Agenzia delle Entrate per definire il “valore normale”:
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In particolare, nelle linee guida fornite agli uffici, l’Agenzia individua tre categorie di contratti che debbono essere prese in considerazione al fine dei controlli:
in primo luogo, per quanto concerne i fabbricati abitativi, oggetto di attenzione sono le compravendite cui non trova applicazione il meccanismo del “prezzo valore”, se lo scostamento tra valore dichiarato e “valore normale” è superiore al 25%;
in secondo luogo, le cessioni di fabbricati strumentali dovranno essere messe sotto osservazione nel caso in cui il valore normale superi di almeno il 25% il corrispettivo dichiarato;
da ultimo, l’Agenzia punta l’attenzione sulle compravendite in cui sia stato applicato il meccanismo del “prezzo valore”, ma il corrispettivo dichiarato sia inferiore di almeno il 50% ai valori OMI.
“Prezzo valore”
Il
riferimento sopra operato alle cessioni immobiliari cui trova
applicazione il “prezzo valore” rende necessario ricordare che il
meccanismo del “prezzo valore”, introdotto dall’art. 1 comma 497 della
L. n. 266/2005, configura un regime agevolato di determinazione della base imponibile rilevante ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabile in presenza di ben determinate condizioni oggettive e soggettive.
In
particolare, in base a tale regime agevolato, su semplice richiesta da
rendere al notaio, l’acquirente può ottenere che le imposte di registro,
ipotecaria e catastale siano applicate al valore dell’immobile
determinato su base catastale (c.d. “valutazione automatica), ai sensi
dell’art. 52 commi 4 e 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (ovvero
moltiplicando la rendita catastale attualizzata per determinati
coefficienti), indipendentemente dal corrispettivo pattuito e
dichiarato in atto (e quindi, anche qualora quest’ultimo sia superiore
al valore catastale).
Il sistema del prezzo-valore trova applicazione alle cessioni di soli immobili abitativi, soggette ad imposta di registro (e non ad IVA) in cui il cessionario sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (anche se il cedente è una società o un soggetto che agisce nell’ambito della propria attività commerciale o professionale).
Rilevanza dei valori OMI
Sebbene le indicazioni dell’Agenzia attribuiscano grande rilievo ai valori OMI nell’individuazione delle compravendite da “controllare”, viene, però, chiarito che i valori OMI debbono essere utilizzati solo come punto di partenza
per scegliere le compravendite da sottoporre a controllo, ma, di per sé
il valore normale dell’immobile ceduto, determinato grazie ai valori
OMI, non ha funzione di presunzione legale e, pertanto, da solo non è sufficiente a legittimare la rettifica del valore/corrispettivo dichiarato in atto dal contribuente.
In breve, non vi è alcun automatismo
che consenta di ritenere presente un’occultazione di corrispettivo ove
il prezzo dichiarato risulti inferiore al valore “normale”
dell’immobile: i dati desumibili dai valori OMI configurano solo un dato iniziale ai fini dell’individuazione del valore venale: l’Agenzia dovrà fornire ulteriori prove per poter effettuare un accertamento.
OSSERVA
A norma dell’art. 51 del D.P.R. n. 131/1986, per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, la base imponibile alla quale commisurare le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale è rappresentata dal valore indicato in atto dalle parti. Tuttavia, se il valore non è indicato, ovvero se il corrispettivo pattuito risulta superiore, la base imponibile è pari a quest’ultimo.
Siccome nei trasferimenti immobiliari non si indica separatamente il valore dell’immobile ed il corrispettivo pattuito, in prima battuta le imposte sono liquidate e versate sul corrispettivo ivi indicato dalle parti.
Successivamente, in sede di eventuale accertamento di valore, viene rimesso agli uffici il controllo in merito alla congruità del valore indicato in atto dalle parti, il quale deve riflettere il valore venale in comune commercio.
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Controllo dell’Agenzia delle Entrate sui
corrispettivi indicati in atto
Si rileva che, a norma dell’art. 51 del D.P.R. n. 131/1986, i controlli che l’Agenzia delle Entrate effettua sui corrispettivi indicati dai contribuenti nelle compravendite immobiliari, per verificarne la corrispondenza al valore degli immobili ceduti, possono essere operati sulla base dei seguenti parametri:
confronto con i trasferimenti a qualsiasi titolo e le divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni
la data dell'atto di compravendita, che abbiano avuto per oggetto gli
stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni;
reddito netto
di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
mediamente applicato alla data del trasferimento immobiliare e nella
stessa località per gli investimenti immobiliari;
ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
Il
riferimento al valore venale, come calcolato sulla base dei valori OMI,
potrebbe rientrare nel terzo dei parametri sopra indicati e, pertanto,
non è dotato di particolare nè automatica forza probatoria, ma è
necessario che sia suffragato da ulteriori elementi che possano dimostrare l’effettivo occultamento di parte del corrispettivo.
Per
questo motivo, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate agli
Uffici paiono individuare nel confronto con i valori OMI null’altro che
uno strumento per selezionare le compravendite “sospette”,
mentre poi, per l’effettiva individuazione dell’esistenza di un
corrispettivo occultato è necessario che gli uffici forniscano ulteriori
elementi di prova.
Orientamento della giurisprudenza
L’atteggiamento assunto dall’Agenzia delle Entrate nelle linee guida ai controlli fornite agli uffici pare adeguarsi all’orientamento ormai prevalente
nella giurisprudenza di merito. Infatti, in più occasioni l’Agenzia
delle Entrate ha affermato che il riferimento, da parte dell’Agenzia
delle Entrate, ai valori OMI, ai fini di avvalorare la rettifica del
valore dell’immobile compravenduto dichiarato ai fini dell’imposta di
registro, non sia da solo sufficiente a giustificare la rettifica,
ma necessiti di ulteriori elementi di prova. Pertanto, in presenza di
atti di accertamento di maggior valore dell’immobile compravenduto ai
fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fondati sulla sola discrepanza tra il valore/corrispettivo dichiarato in atto ed il valore normale,
calcolato con l’ausilio dei valori OMI, il contribuente potrà
difendersi eccependo l’insufficienza di tale solo elemento di prova e
fornendo, ove possibile, elementi idonei a confutare l’attendibilità della stima OMI, nel caso di specie.
La seguente tabella riporta alcune delle sentenze più rilevanti che hanno affermato i principi sopra enunciati.
C.T. Prov. Alessandria 11.4.2011
n. 27/6/11
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Il
riferimento, operato dall'Ufficio, ai valori OMI per la determinazione
del valore del bene ceduto, pur non avendo valore di presunzione (in
seguito all'intervento della L. Comunitaria per il 2008, che ha abrogato
le norme sull'accertamento basato sul valore normale) può fungere da
indizio per la determinazione del valore dell'immobile.
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C.T. Prov.
Asti
23.2.2011
n. 17/2/11
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Non
è corretto l'operato dell'Ufficio, che ha riqualificato il valore degli
immobili compravenduti dichiarato ai fini dell'imposta di registro,
sulla base dei soli valori OMI. Infatti - rileva la Commissione - i
valori OMI si basano su “valori unitari desunti da immobili aventi
condizioni medie «normali»”. Tuttavia, nel caso di specie la “normalità”
era esclusa dalla pessime condizioni generali degli immobili
compravenduti, sicché i valori determinati dall'Ufficio non risultavano
verosimili.
Inoltre, la Commissione afferma che:
- ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oggetto dell'imposizione è il prezzo pattuito;
-
l'eventuale discrasia tra prezzo pattuito e valore effettivo dei beni
costituisce un possibile indice di simulazione del prezzo, ma, in
difetto di prova del corrispettivo reale, tale elemento non è
sufficiente ad applicare l'imposta sul valore del bene.
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C.T. Prov.
Reggio Emilia 18.1.2010
n. 15/1/10
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“Circa il valore OMI
(Provvedimento del 27.07.2007) è oramai giurisprudenza consolidata di
questa Commissione il fatto che esso valore non sia sufficiente quale
fonte di accertamento”.
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C.T. Prov.
Reggio Emilia 28.1.2009
n. 32/1/09
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“Le
stime OMI essendo un dato di «parte», nel senso che sono materialmente
elaborate sulla base di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate, cioè da una parte processuale, debbono sempre essere
considerate dal Giudice con particolare cautela e sottoposte ad
un'attenta analisi critica alla stregua di ogni altra deduzione
processuale ed alle stesse non può essere certo attribuita alcuna forza
vincolante per lo Stesso; in altre parole le stime OMI possono, sì,
essere considerate un ausilio utile (l'art. 1, comma 307, L. n. 296/2006
parla, appunto, di «criteri utili per la determinazione del valore
normale del fabbricato») per il Giudice ma al pari di una perizia
tecnica di parte, nulla più”.
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C.T. Reg. Piemonte 28.10.2008
n. 37/25/08
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Ai
fini della rettifica del valore dell'immobile dichiarato ai fini
dell'imposta di registro, non è sufficiente che l'Ufficio dell'Agenzia
delle Entrate faccia riferimento alla stima UTE, la quale a sua volta
assume come riferimento i valori OMI, senza operare alcuna descrizione
delle caratteristiche dell'ubicazione del terreno. In tal modo, infatti,
l'Ufficio disattende l'art. 51 comma 3 del D.P.R. n. 131/1986, il
quale richiede che, ai fini dell'eventuale rettifica degli atti
immobiliari, l'Ufficio “controlla il valore dichiarato avendo
riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie
giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a
quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che
abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli
immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato
alla detta data e nella stessa località per gli investimenti
immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla
base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”.
http://www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000518/2012%20-%20PROSPETTO%20RIEPILOGATIVO%20imposte%20indirette%20-%20dal%2026.6.2012.pdf |
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