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sabato 5 ottobre 2013

La contestazione sul registro non è sufficiente per l'Irpef




La rettifica del valore venale di un immobile ai fini dell'imposta di registro non costituisce una presunzione grave, precisa e concordante, idonea da sola a rideterminare la relativa plusvalenza. A stabilirlo la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza 16/02/13.
Il prezzo dichiarato in occasione della vendita di alcuni terreni era stato rettificato dall'ufficio ai fini dell'imposta di registro e il successivo contenzioso instaurato dal venditore era stato dichiarato estinto per effetto dell'accertamento con adesione concluso dal solo compratore. Poi, l'amministrazione finanziaria ha notificato al venditore un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, con il quale ha rideterminato il corrispettivo della cessione in misura pari al valore venale definito ai fini dell'imposta di registro e ha assoggettato a tassazione la relativa maggior plusvalenza. Con tale atto impositivo l'ufficio accertatore – sulla base unicamente della definitività del maggior valore di mercato dei terreni ceduti – si è limitato a ricalcolare la plusvalenza partendo dall'importo definito in sede di adesione, senza svolgere alcuna ulteriore analisi.
Il contribuente ha contrastato la pretesa erariale affermando che il maggiore valore ai fini dell'imposta di registro, definito dall'acquirente mediante l'istituto dell'accertamento con adesione, costituisce un mero indizio per l'individuazione di una maggiore plusvalenza da assoggettare a imposizione diretta e non una presunzione grave, precisa e concordante. Un indizio che – senza altri elementi di prova a sostegno – non è idoneo a fondare la rettifica della plusvalenza.
Il Fisco ha richiamato a sostegno del proprio operato le pronunce (in particolare, l'ordinanza 5743/2010) con le quali la Cassazione ha affermato, da una parte, che l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione immobiliare, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro e, dall'altra, che è onere probatorio del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto a un prezzo inferiore.
La Commissione di Trento, confermando in toto la sentenza di primo grado, ha statuito l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato. In primo luogo, i giudici hanno ricordato che l'imposta di registro e l'imposta sui redditi colpiscono una base imponibile differente: nel primo caso, il valore di mercato; nel secondo caso, la differenza tra prezzo di cessione e prezzo d'acquisto.
In secondo luogo, discostandosi dall'orientamento di legittimità richiamato dalle Entrate, il collegio trentino ha negato che la definitività dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro possa costituire una presunzione

 vedi anche

http://www.slta.it/page/uploads/Articolo%20GT_1_2008.pdf

fonte:sole24ore

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