L'articolo
2, comma 3, lettera b del d.p.r. 633/1972 (c.d. Decreto Iva) dispone
che non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i
conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o
rami di azienda. Tuttavia
dal principio di alternatività previsto dall'articolo 40, comma 1
del d.p.r. 131/1986 (Testo unico sull'imposta di registro) si ricava
che l'operazione non soggetta ad Iva deve essere assoggettata ad
imposta di registro, e anzi secondo l'articolo 3 del d.p.r. 131/1986
è previsto l'obbligo di registrazione anche se l'azienda è stata
trasferita con contratto verbale. In particolare la cessione
d'azienda sconta l'imposta di registro in misura proporzionale
secondo le differenti aliquote previste dalla normativa per le
componenti mobiliare e immobiliare dell'azienda e comunque non
inferiori al 3%. In riferimento alla possibilità, tutt'altro che
remota, che del complesso aziendale ceduto facciano parte sia beni
mobili sia beni immobili, le modalità di applicazione del tributo
sono descritte dall'articolo 23 che prescrive almeno una buona
pratica da seguire nella redazione dell'atto di cessione. Infatti se
una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono
previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo
che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi
distinti da
cui deriva l'obbligo imposto dal buon senso di indicare in maniera
distinta il valore dei beni mobili e quello dei beni immobili onde
evitare che l'imposta di registro venga calcolata come se si
trattasse di un trasferimento di soli beni immobili, i quali scontano
aliquote decisamente più elevate di quelle previste per la
componente mobiliare.
Aliquote d'imposta
Come appena evidenziato, le aliquote applicabili al corrispettivo
pattuito dalle parti dipendono dalla natura dei beni oggetto del
trasferimento e sono stabilite dalle seguenti disposizioni normative:
- articoli 2 e 9 della Tariffa parte I allegata al d.p.r. 131/1986 per i beni mobili;
- articolo 11bis della Tabella allegata al d.p.r. 131/1986 per i beni mobili registrati;
- articolo 1 della Tariffa parte I allegata al d.p.r. 131/1986 per i beni immobili (occorre sottolineare che l'articolo 10 del d.lgs. 23/2011 ha profondamente modificato e ridotto le aliquote applicabili alla parte immobiliare a partire dal 2014, perciò solo per il 2013 continueranno ad applicarsi le vecchie aliquote).
Aliquote beni mobili e mobili registrati
OGGETTO DEL TRASFERIMENTO | IMPOSTA |
Atti relativi a beni diversi dagli immobili e dalle unità da diporto (quindi tale categoria residuale comprende certo impianti, macchinari e altre attrezzature, le immobilizzazioni immateriali, ma anche denaro, crediti e merci in magazzino) | 3 % |
Contratti di associazione in partecipazione | euro 168 |
Atti diversi da quelli indicati altrove nella Tariffa parte I del d.p.r. 131/1986 | 3 % |
Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico | esenti |
Aliquote beni immobili dal 01/01/2008 al 31/12/2013
OGGETTO DEL TRASFERIMENTO
|
IMPOSTA
|
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà
di beni immobili in genere
|
8 %
|
Fabbricati e relative pertinenze
|
7 %
|
Terreni agricoli e relative pertinenze a favore
di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo
principale o di associazioni o società cooperative
|
15 %
|
Immobili di interesse storico, artistico e
archeologico, sempreché l'acquirente non venga meno agli
obblighi della loro conservazione e protezione
|
3 %
|
Case di abitazione non di lusso ove ricorrano i
requisiti per usufruire dell'agevolazione cosiddetta “prima
casa”
|
3 %
|
Fabbricati o porzioni di fabbricato il cui
trasferimento è esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1,
n. 8bis del d.p.r. 633/1972 ed è effettuato nei confronti
di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a
condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende
trasferirli entro tre anni
|
1 %
|
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato,
ovvero a favore di entri pubblici territoriali o consorzi
costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di
comunità montane
|
euro 168
|
Se il trasferimento ha per oggetto immobili
situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi
|
euro 168
|
Se il trasferimento avviene a favore di ONLUS a
condizione che l'acquirente dichiari che utilizzerà
l'immobile esclusivamente per gli scopi istituzionali
|
euro 168
|
Se il trasferimento ha per oggetto immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale
|
1 %
|
Aliquote beni immobili dal 01/01/2014
L'articolo 10 del d.lgs. 23/2011 ha proposto una semplificazione
estrema delle aliquote applicabili, ma se da un lato favorisce
l'acquisto della prima casa dall'altro, a partire dal 01 Gennaio 2014, appesantisce tutti gli altri
tipi di cessione di immobili.
Base imponibile dell'imposta di registro
OGGETTO DEL TRASFERIMENTO | IMPOSTA |
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere | 9 % |
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'agevolazione "prima casa" | 2 % |
Base imponibile dell'imposta di registro
Per
ottenere l'ammontare di imposta di registro dovuta all'Erario bisogna applicare le
percentuali esposte nelle tabelle alla base imponibile opportunamente
calcolata secondo il combinato disposto degli articoli 43 e 51 del
d.p.r. 131/1986 che può essere riassunto come segue:
- per i contratti a titolo oneroso la base imponibile è costituita dal valore del bene o del diritto trasferiti alla data dell'atto;
- si assume come valore dei beni o dei diritti quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto;
- per gli atti che hanno per oggetto beni immobili oppure aziende si intende per valore il valore venale in comune commercio;
- per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore dichiarato nell'atto è controllato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile.
Valutazione
dell'avviamento
Come
scritto in apertura del presente articolo, un aspetto che rende
interessante la questione della cessione d'azienda è la valutazione
dell'avviamento nella misura in cui l'Agenzia delle Entrate, durante
il processo d'accertamento, si focalizza proprio su questo valore
dichiarato nell'atto. Nella prassi l'amministrazione finanziaria usa
contestare il valore di avviamento dichiarato utilizzando il criterio
forfetario di redditività prescritto dall'articolo 2 del d.p.r.
460/1996, ma naturalmente i verificatori hanno il pieno diritto di
utilizzare qualsiasi altra metodologia di accertamento purché ne diano
conto nella motivazione dell'atto impositivo, in modo da porre il
contribuente in grado di esercitare un'efficace difesa (cfr. Cort.
Cassa ord. 4931/2012). A questo proposito è importante segnalare che
molto spesso la giurisprudenza ha sconfessato i risultati
dell'Agenzia delle Entrate basati esclusivamente su una pedissequa
applicazione del criterio forfetario della redditività stabilendo,
al contrario, una valutazione caso per caso della realtà aziendale
oggetto della cessione. Ciononostante è sempre meglio avere presente
la ricetta matematico-statistica utilizzata dai verificatori per
redigere gli avvisi di accertamento:
AVVIAMENTO
= % REDDITIVITA' * MEDIA RICAVI ULTIMI TRE ANNI *3
Secondo
l'articolo 2 del d.p.r. 460/1996 infatti per
le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento
è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di
settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività
applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati
ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta
anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento,
moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere
inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati
o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel
medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui
emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in
cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
- l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
- l'attività non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento della attività stessa;
- la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a dodici mesi.
Accertamento
imposta di registro utilizzato per accertamento plusvalenza imposte
dirette
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