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Ricorsi Tributari

mercoledì 9 ottobre 2013

Annullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza

Annullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza

Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Messina - Sezione ottava - Presidente e Relatore: Rende Mario, n.163/8/13 pronunciata in data 31/01/2013 e depositata in data 28/02/2013

il 18/03/2013


INTITOLAZIONE:
Riscossione - Ruolo - Termini per l’iscrizione e notifica della relativa cartella di pagamento a seguito dei controlli previsti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 Termine stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 - Perentorietà - Sussistenza - Conseguenze - Decadenza dell’azione da parte dell’Ufficio.

ANNOTAZIONI:
Per quanto riguarda la riscossione da parte delle Concessionarie, è bene ricordare che nel contesto tributario l’esecuzione forzata, come l’ipoteca o l’espropriazione, si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente e dunque soggetta all'applicazione non solo della disposizione dell' art. 77 del DPR n. 602/1973 ( Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli artt. 49 e seguenti ( Espropriazione forzata – Disposizioni Generali).
L' ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva.
Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), l' iscrizione d' ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione ".
Tali procedure esecutive, così come stabilito dal recente articolo 7, comma 2, lettera gg-decies, della Legge n. 106/2011, disposizione normativa preceduta dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili-Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077 e Commissione Tributaria di Cosenza, Sez. 1 Sent. n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007, non potranno rendersi più operative nei confronti del ricorrente, in quanto l’importo dovuto è inferiore a otto mila euro.
Al riguardo, infatti, la Legge n. 106/2011 ha previsto la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti.
Relativamente, invece, alla legittimità della cartella di pagamento impugnata, perché sia valida a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, occorre che, nei termini di decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, non solo l’Amministrazione finanziaria abbia formato il ruolo, ma che anche la relativa cartella di pagamento, «incorporante» il ruolo, sia stata legalmente notificata al contribuente.
Con il primo aspetto sopra descritto, relativo all’esecuzione forzata, la CTP di Messina ha sospeso l’esecutiva della riscossione della cartella di pagamento, mentre sul merito della legittimità, ha annullato la cartella di pagamento consolidando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto
1.1 Con ricorso depositato in data 30 marzo 2012, il ricorrente, difeso dal Dott. Antonio Cogode, tributarista di Messina, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2011 00041699 43 notificata in data 09/01/2012 dall’agente di riscossione Serit Sicilia SpA (società partecipata di Equitalia) per l’anno d’imposta 2007.
1.2 Con la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2008 relativo all’anno di imposta 2007, la Serit Sicilia SpA, aveva intimato il pagamento totale di € 3.801,58 di cui € 413,54 per iscrizione a ruolo di Irpef e Addizionali; € 25,08 per compensi di riscossione e diritti di notifica della concessionaria ed € 3.362,96 richiesti dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate) per sanzioni civili.
2.1 Il ricorrente, in via cautelativa, si è opposto alla riscossione coattiva richiedendone la sospensione per violazione dell’art.7, comma 2, lettera gg.decis, della legge n.106/2011.
2.2 La Serit Sicilia SpA non si è costituita in giudizio.
2.3 La commissione dell’ottava sezione, dopo aver avvisato le parti sulla trattazione di pubblica udienza avvenuta in data 08/11/2012, ha emesso il dispositivo di ordinanza n.336/08/12 depositato l’8/11/2012 e riportante il seguente testo: “ (…) Sospende l’esecuzione dell’atto impugnato (…)”
Diritto
3.1 Il ricorrente si è opposto alla cartella impugnata sulla base dei seguenti motivi di diritto: assenza di partecipazioni azionarie nella controllante Equitalia; Mancato invio della comunicazione prevista dall’art.6 comma 5 della legge 212/2000; omessa indicazione della data di consegna del ruolo e violazione dell’art.25 DPR 602/1973; sottoscrizione della cartella da parte di soggetti non legittimati (equivalente ad omessa sottoscrizione);
[...]

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